Libro Quarto
Delle obbligazioni
Delle obbligazioni
Titolo I
Delle obbligazioni in generale
Delle obbligazioni in generale
Capo I
Disposizioni preliminari
Disposizioni preliminari
Art. 1173.
Fonti delle obbligazioni.
Fonti delle obbligazioni.
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito,
o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento
giuridico.
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione
deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un
interesse, anche non patrimoniale del creditore.
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Cfr. Tribunale di Catanzaro, sez. I civile, sentenza 18 maggio 2009, Tribunale di
Roma, sentenza 23 settembre 2009 e Tribunale di
Rovereto,sentenza 18 ottobre 2009 in Altalex
Massimario.
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo
le regole della correttezza [in relazione ai principi della solidarietà
corporativa].
Capo II
Dell'adempimento delle obbligazioni
Dell'adempimento delle obbligazioni
Sezione I
Dell'adempimento in generale
Dell'adempimento in generale
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare
la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio
di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla
natura dell'attività esercitata.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 settembre 2007, n. 18723, Tribunale di Trapani,
sez. civile, sentenza 30 agosto 2007, Tribunale di Bari,
sez. III civile, sentenza 17 aprile 2008, n. 978, Tribunale di Mantova,sentenza 19 settembre 2008, Cassazione Civile,
sez. III, sentenza 3 aprile 2009, n. 8151 e Cassazione
Civile, sez. III, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1538 in Altalex
Massimario.
Art. 1177.
Obbligazione di custodire.
Obbligazione di custodire.
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata
include quella di custodirla fino alla consegna.
Art. 1178.
Obbligazione generica.
Obbligazione generica.
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di
cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità
non inferiore alla media.
Art. 1179.
Obbligo di garanzia.
Obbligo di garanzia.
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano
determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia
reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.
Art. 1180.
Adempimento del terzo.
Adempimento del terzo.
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche
contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore
esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento
offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Art. 1181.
Adempimento parziale.
Adempimento parziale.
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale
anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano
diversamente.
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere
eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi
dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme
che seguono.
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e
determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando
l'obbligazione è sorta.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro
deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta
l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa
dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio
domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta
al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Art. 1183.
Tempo dell'adempimento.
Tempo dell'adempimento.
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione
deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora
tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il
modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza
di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà
del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le
circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere
fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Art. 1184.
Termine.
Termine.
Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si
presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del
creditore o di entrambi.
Il creditore non può esigere la prestazione prima
della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha
pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo
caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il
creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.
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Art. 1186.
Decadenza dal termine.
Decadenza dal termine.
Quantunque il termine sia stabilito a favore del
debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore
è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva
date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Il termine fissato per l'adempimento delle
obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che
scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
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Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo
rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla
legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a
riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha
approfittato.
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Art. 1189.
Pagamento al creditore apparente.
Pagamento al creditore apparente.
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare
legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di
essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla
restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la
ripetizione dell'indebito.
Art. 1190.
Pagamento al creditore incapace.
Pagamento al creditore incapace.
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo
non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato
rivolto a vantaggio dell'incapace.
Art. 1191.
Pagamento eseguito da un incapace.
Pagamento eseguito da un incapace.
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non
può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.
Art. 1192.
Pagamento eseguito con cose altrui.
Pagamento eseguito con cose altrui.
Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito
con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione
dovuta con cose di cui può disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona
fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 1193.
Imputazione del pagamento.
Imputazione del pagamento.
Chi ha più debiti della medesima specie verso la
stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve
essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno
garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non
soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Art. 1194.
Imputazione del pagamento agli interessi.
Imputazione del pagamento agli interessi.
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale,
piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi
deve essere imputato prima agli interessi.
Art. 1195.
Quietanza con imputazione.
Quietanza con imputazione.
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella
quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non
può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da
parte del creditore.
Art. 1196.
Spese del pagamento.
Spese del pagamento.
Le spese del pagamento sono a carico del debitore.
Art. 1197.
Prestazione in luogo dell'adempimento.
Prestazione in luogo dell'adempimento.
Il debitore non può liberarsi eseguendo una
prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo
che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la
diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della
proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per
l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita salvo che il
creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del
danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai
terzi.
Art. 1198.
Cessione di un credito in luogo dell'adempimento.
Cessione di un credito in luogo dell'adempimento.
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito,
l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una
diversa volontà delle parti.
È salvo quanto è disposto dal secondo comma
dell'articolo 1267.
Art. 1199.
Diritto dei debitore alla quietanza.
Diritto dei debitore alla quietanza.
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta
e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se
questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa
presumere il pagamento degli interessi.
Art. 1200.
Liberazione dalle garanzie.
Liberazione dalle garanzie.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve
consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e
da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.
Sezione II
Del pagamento con surrogazione
Del pagamento con surrogazione
Art. 1201.
Surrogazione per volontà del creditore.
Surrogazione per volontà del creditore.
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può,
surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo
espresso e contemporaneamente al pagamento.
Art. 1202.
Surrogazione per volontà del debitore.
Surrogazione per volontà del debitore.
Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o
altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei
diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le
seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto
avente data certa;
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente
la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione
del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla
richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella
quietanza tale dichiarazione.
Art. 1203.
Surrogazione legale.
Surrogazione legale.
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in
ragione dei suoi privilegi del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che,
fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore
dei quali l'immobile è ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri
o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario
che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.
Art. 1204.
Terzi garanti.
Terzi garanti.
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha
effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito è garantito da pegno, si osserva la
disposizione del secondo comma dell'articolo 1263.
Art. 1205.
Surrogazione parziale.
Surrogazione parziale.
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il
creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro
dovuto, salvo patto contrario.
Sezione III
Della mora del creditore
Della mora del creditore
Art. 1206.
Condizioni.
Condizioni.
Il creditore è in mora quando, senza il motivo
legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli
seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere
l'obbligazione.
Art. 1207.
Effetti.
Effetti.
Quando il creditore è in mora, è a suo carico
l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al
debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non
siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni
derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la
conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno
dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza
passata in giudicato o se è accettata dal creditore.
Art. 1208.
Requisiti per la validità dell'offerta.
Requisiti per la validità dell'offerta.
Affinché l'offerta sia valida è necessario:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a
chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente
adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose
dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le
spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore
del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale
dipende l'obbligazione;
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore
o nel suo domicilio;
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a
ciò autorizzato.
Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del
creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri
vincoli che comunque ne limitino la disponibilità.
Art. 1209.
Offerta reale e offerta per intimazione.
Offerta reale e offerta per intimazione.
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro titoli di
credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta
deve essere reale.
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in
luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle,
fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di
citazione.
Art. 1210.
Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori.
Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori.
Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o
non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il
debitore può eseguire il deposito.
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore
o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può
più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
Art. 1211.
Cose deperibili o di dispendiosa custodia.
Cose deperibili o di dispendiosa custodia.
Se le cose non possono essere conservate o sono
deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il
debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi
autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e
a depositarne il prezzo.
Art. 1212.
Requisiti del deposito.
Requisiti del deposito.
Per la validità del deposito è necessario:
1) che sia stato preceduto da un'intimazione
notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli
interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato
dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo
verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da
parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del
deposito;
4) che in caso di non comparizione del creditore, il
processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa
depositata.
Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può
eseguirsi anche presso un istituto di credito.
Art. 1213.
Ritiro del deposito.
Ritiro del deposito.
Il deposito non produce effetto se il debitore lo
ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato
riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in
giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il
debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e
i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che
garantivano il credito.
Art. 1214.
Offerta secondo gli usi e deposito.
Offerta secondo gli usi e deposito.
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme
d'uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti
della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma
dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido
con sentenza passata in giudicato.
Art. 1215.
Spese.
Spese.
Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le
spese occorse sono a carico del creditore.
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta
consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione
deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo 1209.
Il debitore dopo l'intimazione al creditore, può
ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è
liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.
_______________
Art. 1217.
Obbligazioni di fare.
Obbligazioni di fare.
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è
costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di
compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.
Capo III
Dell'inadempimento delle obbligazioni
Dell'inadempimento delle obbligazioni
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o
il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile.
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione
o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di
non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve
essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte
del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o
richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla
richiesta.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 13 maggio 2008, n. 11872, Cassazione Civile,
sez. I, sentenza 15 gennaio 2009, n. 806 e Cassazione
Civile, sez. lavoro, sentenza 2 luglio 2009, n. 15503 in Altalex
Massimario.
Art. 1220.
Offerta non formale.
Offerta non formale.
Il debitore non può essere considerato in mora, se
tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza
osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che
il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.
Art. 1221.
Effetti della mora sul rischio.
Effetti della mora sul rischio.
Il debitore che è in mora non è liberato per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente
perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa
illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta
dall'obbligo di restituirne il valore.
Art. 1222.
Inadempimento di obbligazioni negative.
Inadempimento di obbligazioni negative.
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle
obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste
costituisce di per sé inadempimento.
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il
ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato
guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di
danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non
erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto
alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a
quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno
maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata
convenuta la misura degli interessi moratori.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 giugno 2007, n. 14573, Cassazione Civile,
sez. III, sentenza 24 ottobre 2007, n. 22317, Cassazione Civile,
SS.UU., sentenza 16 luglio 2008, n. 19499, Cassazione Civile,
sez. lavoro, sentenza 19 gennaio 2009, n. 1166 e Cassazione
Civile, sez. tributaria, sentenza 29 aprile 2009, n. 10018 in Altalex
Massimario.
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo
del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel
tempo in cui è sorta l'obbligazione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 15 maggio 2007, n. 11189 e Tribunale di
Rovereto, sentenza 18 ottobre 2009 in Altalex
Massimario.
Se il danno non può essere provato nel suo preciso
ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a
cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa
e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che
nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche
dei fatti dolosi o colposi di costoro.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14 giugno 2007, n. 13953, Cassazione Penale,
sez. IV, sentenza 23 settembre 2008, n. 36502, Cassazione Civile,
sez. III, sentenza 7 luglio 2009, n. 15895 e Cassazione
Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2009, n. 20825 in Altalex
Massimario.
Art. 1229.
Clausole di esonero da responsabilità.
Clausole di esonero da responsabilità.
È nullo qualsiasi patto che esclude o limita
preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.
È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero
o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o
dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di
ordine pubblico.
Capo IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell'adempimento
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell'adempimento
Sezione I
Della novazione
Della novazione
Art. 1230.
Novazione oggettiva.
Novazione oggettiva.
L'obbligazione si estingue quando le parti
sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o
titolo diverso.
La volontà di estinguere l'obbligazione precedente
deve risultare in modo non equivoco.
Art. 1231.
Modalità che non importano novazione.
Modalità che non importano novazione.
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione,
l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione
accessoria dell'obbligazione non producono novazione.
Art. 1232.
Privilegi, pegno e ipoteche.
Privilegi, pegno e ipoteche.
I privilegi, il pegno e le ipoteche, del credito
originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di
mantenerli per il nuovo credito.
Art. 1233.
Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali.
Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali.
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei
debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e
le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni
del debitore che fa la novazione.
Art. 1234.
Inefficacia della novazione.
Inefficacia della novazione.
La novazione è senza effetto, se non esisteva
l'obbligazione originaria.
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo
annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il
nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
Art. 1235.
Novazione soggettiva.
Novazione soggettiva.
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello
originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di
questo titolo.
Sezione II
Della remissione
Della remissione
Art. 1236.
Dichiarazione di remissione del debito.
Dichiarazione di remissione del debito.
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito
estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi
dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Art. 1237.
Restituzione volontaria del titolo.
Restituzione volontaria del titolo.
La restituzione volontaria del titolo originale del
credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione
anche rispetto ai condebitori in solido.
Se il titolo del credito è in forma pubblica, la
consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la
liberazione, salva la prova contraria.
Art. 1238.
Rinunzia alle garanzie.
Rinunzia alle garanzie.
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa
presumere la remissione del debito.
Art. 1239.
Fideiussori.
Fideiussori.
La remissione accordata al debitore principale libera
i fideiussori.
La remissione accordata a uno dei fideiussori non
libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli
altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per
l'intero.
Art. 1240.
Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo.
Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo.
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo,
alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha
ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per
l'adempimento dell'obbligazione.
Sezione III
Della compensazione
Della compensazione
Art. 1241.
Estinzione per compensazione.
Estinzione per compensazione.
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra,
i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme
degli articoli che seguono.
Art. 1242.
Effetti della compensazione.
Effetti della compensazione.
La compensazione estingue i due debiti dal giorno
della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non
era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Art. 1243.
Compensazione legale e giudiziale.
Compensazione legale e giudiziale.
La compensazione si verifica solo tra due debiti che
hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello
stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma
è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione
per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la
condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in
compensazione.
Art. 1244.
Dilazione.
Dilazione.
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non
è di ostacolo alla compensazione.
Art. 1245.
Debiti non pagabili nello stesso luogo.
Debiti non pagabili nello stesso luogo.
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso
luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.
Art. 1246.
Casi in cui la compensazione non si verifica.
Casi in cui la compensazione non si verifica.
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo
dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il
proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
2) di credito per la restituzione di cose depositate o
date in comodato;
3) di credito dichiarato impignorabile;
4) di rinunzia alla compensazione fatta
preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge.
Art. 1247.
Compensazione opposta da terzi garanti.
Compensazione opposta da terzi garanti.
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito
che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito
un'ipoteca o un pegno.
Art. 1248.
Inopponibilità della compensazione.
Inopponibilità della compensazione.
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente
la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può
opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo
notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Art. 1249.
Compensazione di più debiti.
Compensazione di più debiti.
Quando una persona ha verso un'altra più debiti
compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo
comma dell'articolo 1193.
Art. 1250.
Compensazione rispetto ai terzi.
Compensazione rispetto ai terzi.
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei
terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.
Art. 1251.
Garanzie annesse al credito.
Garanzie annesse al credito.
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la
compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e
delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza
di questo per giusti motivi.
Art. 1252.
Compensazione volontaria.
Compensazione volontaria.
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione
anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le
condizioni di tale compensazione.
Sezione IV
Della confusione
Della confusione
Art. 1253.
Effetti della confusione.
Effetti della confusione.
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono
nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato
garanzia per il debitore sono liberati.
Art. 1254.
Confusione rispetto ai terzi.
Confusione rispetto ai terzi.
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che
hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.
Art. 1255.
Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore.
Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di
fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il
creditore vi abbia interesse.
Sezione V
Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Art. 1256.
Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea.
Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea.
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non
imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore,
finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in
relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto il debitore
non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il
creditore non ha più interesse a conseguirla.
Art. 1257.
Smarrimento di cosa determinata.
Smarrimento di cosa determinata.
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata
si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che
possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si
applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1258.
Impossibilità parziale.
Impossibilità parziale.
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in
parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la
parte che è rimasta possibile.
La stessa disposizione si applica quando, essendo
dovuta una cosa determinata, questa ha subìto un deterioramento, o quando
residua alcunché dal perimento totale della cosa.
Art. 1259.
Subingresso del creditore nei diritti del debitore.
Subingresso del creditore nei diritti del debitore.
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa
determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra
nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato
l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi
abbia conseguito a titolo di risarcimento.
Capo V
Della cessione dei crediti
Della cessione dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o
gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il
credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia
vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito;
ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo
conosceva al tempo della cessione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 1 febbraio 2007, n. 2209 e Tribunale di
Vibo Valentia, sezione civile, ordinanza 25 marzo 2010 in Altalex
Massimario.
Art. 1261.
Divieti di cessione.
Divieti di cessione.
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari
delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli
avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per
interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione
davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione
esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica
alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento
di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Art. 1262.
Documenti probatori del credito.
Documenti probatori del credito.
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti
probatori del credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il
cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
Art. 1263.
Accessori del credito.
Accessori del credito.
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al
cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri
accessori.
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il
consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di
dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i
frutti scaduti.
Art. 1264.
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
La cessione ha effetto nei confronti del debitore
ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore
che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore
medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Art. 1265.
Efficacia della cessione riguardo ai terzi.
Efficacia della cessione riguardo ai terzi.
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più
cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al
debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data
certa, ancorché essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha
formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.
Art. 1266.
Obbligo di garanzia del cedente.
Obbligo di garanzia del cedente.
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è
tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia
può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto
proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è
dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la
garanzia per l'evizione.
Art. 1267.
Garanzia della solvenza del debitore.
Garanzia della solvenza del debitore.
Il cedente non risponde della solvenza del debitore,
salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti
di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le
spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere
il debitore e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la
responsabilità del cedente è senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del
debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per
insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o
nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
Capo VI
Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo
Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo
Art. 1268.
Delegazione cumulativa.
Delegazione cumulativa.
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore,
il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato
dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di
liberarlo.
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione
del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al
delegato l'adempimento.
Art. 1269.
Delegazione di pagamento.
Delegazione di pagamento.
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato
un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore
l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è
tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi
gli usi diversi.
Art. 1270.
Estinzione della delegazione.
Estinzione della delegazione.
Il delegante può revocare la delegazione, fino a
quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del
delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il
pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta
incapacità del delegante.
Art. 1271.
Eccezioni opponibili dal delegato.
Eccezioni opponibili dal delegato.
Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni
relative ai suoi rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il
delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza,
le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il
rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni
relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non
hanno fatto espresso riferimento.
Art. 1272.
Espromissione.
Espromissione.
Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne
assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore
originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare
quest'ultimo.
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può
opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore
originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore
avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a
quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può
opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario,
quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
Art. 1273.
Accollo.
Accollo.
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma
il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L'adesione del creditore importa liberazione del
debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della
stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane
obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore
che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può
opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale
l'assunzione è avvenuta.
Art. 1274.
Insolvenza del nuovo debitore.
Insolvenza del nuovo debitore.
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha
liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato
diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in
cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è
liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il
creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del
debitore originario era condizione espressa della stipulazione.
Art. 1275.
Estinzione delle garanzie.
Estinzione delle garanzie.
In tutti i casi nei quali il creditore libera il
debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che
le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
Art. 1276.
Invalidità della nuova obbligazione.
Invalidità della nuova obbligazione.
Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il
creditore è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il
debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può
valersi delle garanzie prestate da terzi.
Capo VII
Di alcune specie di obbligazioni
Di alcune specie di obbligazioni
Sezione I
Delle obbligazioni pecuniarie
Delle obbligazioni pecuniarie
Art. 1277.
Debito di somma di danaro.
Debito di somma di danaro.
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente
corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che
non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta
legale ragguagliata per valore alla prima.
Art. 1278.
Debito di somma di monete non aventi corso legale.
Debito di somma di monete non aventi corso legale.
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non
avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta
legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per
il pagamento.
Art. 1279.
Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale.
Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale.
La disposizione dell'articolo precedente non si applica,
se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola
«effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non
sia possibile procurarsi tale moneta.
Art. 1280.
Debito di specie monetaria avente valore intrinseco.
Debito di specie monetaria avente valore intrinseco.
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta
avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del
debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione
fu assunta.
Se però la moneta non è reperibile, o non ha più
corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con
moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria
dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Art. 1281.
Leggi speciali.
Leggi speciali.
Le norme che precedono si osservano in quanto non
siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti i
pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
Art. 1282.
Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.
Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro
producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo
stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni
non producono interessi se non dalla costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte
per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui
chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza
essere tenuto a render conto del godimento.
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti
possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per
effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di
interessi dovuti almeno per sei mesi.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 21141, Corte d'Appello di
Roma, sez. II, sentenza 8 novembre 2007 e Cassazione
Civile, sez. I, sentenza 8 maggio 2008, n. 11466 in Altalex
Massimario.
Il saggio degli interessi legali è determinato in
misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con
proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce,
può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo
lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del
tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia
fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno
successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono
essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
(1) Vedi D.M.
7 dicembre 2010 che stabilisce la misura del saggio degli interessi legali all'1,5
per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Dal 1° gennaio
2012 il saggio salirà al 2,5% (D.M.
12 dicembre 2011).
_______________
_______________
Sezione II
Delle obbligazioni alternative
Delle obbligazioni alternative
Art. 1285.
Obbligazione alternativa.
Obbligazione alternativa.
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera
eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può
costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
Art. 1286.
Facoltà di scelta.
Facoltà di scelta.
La scelta spetta al debitore se non è stata attribuita
al creditore o ad un terzo.
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una
delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata
all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.
Se la scelta deve essere fatta da più persone, il
giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine
stabilito, essa è fatta dal giudice.
Art. 1287.
Decadenza dalla facoltà di scelta.
Decadenza dalla facoltà di scelta.
Quando il debitore, condannato alternativamente a due
prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la
scelta spetta al creditore.
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi
non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la
scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa
nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.
Art. 1288.
Impossibilità di una delle prestazioni.
Impossibilità di una delle prestazioni.
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se
una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è
divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.
Art. 1289.
Impossibilità colposa di una delle prestazioni.
Impossibilità colposa di una delle prestazioni.
Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione
alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile
anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile
per colpa del creditore, il debitore, è liberato dall'obbligazione, qualora non
preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.
Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è
liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile
per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra
prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il
debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento
del danno.
Art. 1290.
Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni.
Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni.
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute
impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve
pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la
scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare
l'equivalente dell'una o dell'altra.
Art. 1291.
Obbligazione con alternativa multipla.
Obbligazione con alternativa multipla.
Le regole stabilite in questa sezione si osservano
anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.
Sezione III
Delle obbligazioni in solido
Delle obbligazioni in solido
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono
obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere
costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno
libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di
chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da
uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
_______________
Art. 1293.
Modalità varie dei singoli rapporti.
Modalità varie dei singoli rapporti.
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli
debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia
tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o
dal titolo non risulta diversamente.
_______________
Art. 1295.
Divisibilità tra gli eredi.
Divisibilità tra gli eredi.
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra
gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in
proporzione delle rispettive quote.
Art. 1296.
Scelta del creditore per il pagamento.
Scelta del creditore per il pagamento.
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro
dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con
domanda giudiziale.
Art. 1297.
Eccezioni personali.
Eccezioni personali.
Uno dei debitori in solido non può opporre al
creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non può
opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si
divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata
contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non
risulta diversamente.
_______________
Art. 1299.
Regresso tra condebitori.
Regresso tra condebitori.
Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito
può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi è insolvente, la perdita si
ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha
fatto il pagamento.
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il
condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
Art. 1300.
Novazione.
Novazione.
La novazione tra il creditore e uno dei debitori in
solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la
novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte
di quest'ultimo.
Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il
debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte
del primo.
Art. 1301.
Remissione.
Remissione.
La remissione a favore di uno dei debitori in solido
libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo
diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito
da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha
consentito la remissione.
Se la remissione è fatta da uno dei creditori in
solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte
spettante al primo.
Art. 1302.
Compensazione.
Compensazione.
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in
compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della
parte di quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre
in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la
parte di questo.
Art. 1303.
Confusione.
Confusione.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di
creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si
estingue per la parte di quel condebitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di
debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di
questo.
La transazione fatta dal creditore con uno dei
debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non
dichiarano di volerne profittare.
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in
solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri
creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.
_______________
Art. 1305.
Giuramento.
Giuramento.
Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale,
deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in
solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal
debitore a uno dei creditori in solido produce gli effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore,
ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri
condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore,
ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi
lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.
Art. 1306.
Sentenza.
Sentenza.
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori
in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto
contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo
che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori
possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che
questi può opporre a ciascuno di essi.
Art. 1307.
Inadempimento.
Inadempimento.
Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto
impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori
non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della
prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno
ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Art. 1308.
Costituzione in mora.
Costituzione in mora.
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido
non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'articolo 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno
dei creditori in solido giova agli altri.
Art. 1309.
Riconoscimento del debito.
Riconoscimento del debito.
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori
in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei
confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Art. 1310.
Prescrizione.
Prescrizione.
Gli atti con i quali il creditore interrompe la
prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in
solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto
riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno
dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli
altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro
i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei
debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di
uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato
alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in
conseguenza della prescrizione medesima.
Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di
uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.
Rinunzia alla solidarietà:
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori
quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno
dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è
stata pronunciata una sentenza di condanna.
_______________
Art. 1312.
Pagamento separato dei frutti o degli interessi.
Pagamento separato dei frutti o degli interessi.
Il creditore che riceve, separatamente e senza
riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei
debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli
interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
Art. 1313.
Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà.
Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà.
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà
verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di
debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che
era stato liberato dalla solidarietà.
Sezione IV
Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Art. 1314.
Obbligazioni divisibili.
Obbligazioni divisibili.
Se più sono i debitori o i creditori di una
prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori
non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e
ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Art. 1315.
Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore.
Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore.
Il beneficio della divisione non può essere opposto da
quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la
prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e
determinata.
Art. 1316.
Obbligazioni indivisibili.
Obbligazioni indivisibili.
L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione
ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua
natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
Art. 1317.
Disciplina delle obbligazioni indivisibili.
Disciplina delle obbligazioni indivisibili.
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme
relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è
disposto dagli articoli seguenti.
Art. 1318.
Indivisibilità nei confronti con gli eredi.
Indivisibilità nei confronti con gli eredi.
L'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi
del debitore o di quelli del creditore.
Art. 1319.
Diritto di esigere l'intero.
Diritto di esigere l'intero.
Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione
dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che
agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a
garanzia dei coeredi.
Art. 1320.
Estinzione parziale.
Estinzione parziale.
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o
ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta, il
debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono
domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando
il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la
prestazione diversa.
La medesima disposizione si applica in caso di
transazione, novazione, compensazione e confusione.
Titolo II
Dei contratti in generale
Dei contratti in generale
Capo I
Disposizioni preliminari
Art. 1321.
Nozione.
Nozione.
Il contratto è l'accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto
del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non
appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 11 febbraio 2008, n. 3179, Cassazione Civile,
sez. II, sentenza 21 febbraio 2008, n. 4446, Cassazione Civile,
SS.UU., sentenza 27 marzo 2008, n. 7930 e Cassazione
Civile, sez. I, sentenza 22 settembre 2008, n. 23949 in Altalex
Massimario.
Art. 1323.
Norme regolatrici dei contratti.
Norme regolatrici dei contratti.
Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi
che hanno una disciplina particolare , sono sottoposti alle norme generali
contenute in questo titolo.
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che
regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti
unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
_______________
Capo II
Dei requisiti del contratto
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla
legge sotto pena di nullità.
Sezione I
Dell'accordo delle parti
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha
fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine
da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura
dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione
tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una
forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a
nuova proposta.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 maggio 2008, n. 12631 e Cassazione
Civile, sez. III, sentenza 22 giugno 2009, n. 14545 in Altalex
Massimario.
Art. 1327.
Esecuzione prima della risposta dell'accettante.
Esecuzione prima della risposta dell'accettante.
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura
dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una
preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha
avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra
parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del
danno.
_______________
Art. 1328.
Revoca della proposta e dell'accettazione.
Revoca della proposta e dell'accettazione.
La proposta può essere revocata finché il contratto
non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede
l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a
indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l'iniziata esecuzione del
contratto.
L'accettazione può essere revocata, purché la revoca
giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Art. 1329.
Proposta irrevocabile.
Proposta irrevocabile.
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la
proposta per un certo tempo , la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o
la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta,
salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art. 1330.
Morte o incapacità dell'imprenditore.
Morte o incapacità dell'imprenditore.
La proposta o l'accettazione, quando è fatta
dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa , non perde efficacia se
l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto ,
salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla
natura dell'affare o da altre circostanze.
Quando le parti convengono che una di esse rimanga
vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o
meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per
gli effetti previsti dall'articolo 1329.
Se per l'accettazione non è stato fissato un termine,
questo può essere stabilito dal giudice.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 2 febbraio 2009, n. 2568 e Tribunale di
Bari, sez. II civile, sentenza 30 giugno 2009, n. 2218 in Altalex
Massimario.
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non
sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta
all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in
mancanza di esso a tutti i contraenti originari.
Art. 1333.
Contratto con obbligazioni del solo proponente.
Contratto con obbligazioni del solo proponente.
La proposta diretta a concludere un contratto da cui
derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a
conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine
richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il
contratto è concluso.
Art. 1334.
Efficacia degli atti unilaterali.
Efficacia degli atti unilaterali.
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in
cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
La proposta, l'accettazione , la loro revoca e ogni
altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute
nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario , se questi non
prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
_______________
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi
essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta ,
salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma
dell'offerta o in forma equipollente , è efficace anche in confronto di chi non
ne ha avuto notizia.
_______________
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
_______________
Cfr. Tribunale di Lecco, sentenza 14 giugno 2007, n. 657, Tar Lazio-Roma, sez.
III, sentenza 10 settembre 2007, n. 8761, Tribunale di Bolzano,
sez. II civile, sentenza 20 ottobre 2007, n. 1305, Cassazione Civile,
sez. III,sentenza 8 ottobre 2008, n. 24791 e Cassazione
Civile, sez. III, sentenza 8 ottobre 2008, n. 24795 in Altalex
Massimario.
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere
l'esistenza di una causa di invalidità del contratto , non ne ha dato notizia
all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere
confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
_______________
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti
dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione
delle clausole difformi apposte dalle parti.
_______________
Art. 1340.
Clausole d'uso.
Clausole d'uso.
Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto,
se non risulta che non sono state volute dalle parti.
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno
dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle
usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore
di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di
recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a
carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi ,
tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe
alla competenza dell'autorità giudiziaria.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 gennaio 2009, n. 1957, Tribunale di
Piacenza, sentenza 21 settembre 2009, n. 599 e Cassazione
Civile, sez. III, sentenza 13 maggio 2010, n. 11594 in Altalex
Massimario.
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di
moduli o formulari , predisposti per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al
formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano
incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma
dell'articolo precedente.
_______________
Sezione II
Della causa del contratto
La causa è illecita quando è contraria a norme
imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Si reputa altresì illecita la causa quando il
contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma
imperativa.
_______________
Il contratto è illecito quando le parti si sono
determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad
entrambe.
Sezione III
Dell'oggetto del contratto
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito,
determinato o determinabile.
_______________
Art. 1347.
Possibilità sopravvenuta dell'oggetto.
Possibilità sopravvenuta dell'oggetto.
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a
termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile
prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Art. 1348.
Cose future.
Cose future.
La prestazione di cose future può essere dedotta in
contratto , salvi i particolari divieti della legge.
Art. 1349.
Determinazione dell'oggetto.
Determinazione dell'oggetto.
Se la determinazione della prestazione dedotta in
contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi
al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca
la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la
determinazione è fatta dal giudice.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo
non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la
determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il
contratto è nullo.
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener
conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente
abbia riferimento.
Sezione IV
Della forma del contratto
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura
privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni
immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o
trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di
superficie , il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di
diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le
servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di
abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri
precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una
durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i
quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali
immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o
vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato ;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri
diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie
relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
_______________
Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella
stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.
_______________
Art. 1352.
Forme convenzionali.
Forme convenzionali.
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare
una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che
la forma sia stata voluta per la validità di questo.
Capo III
Della condizione nel contratto
Art. 1353.
Contratto condizionale.
Contratto condizionale.
Le parti possono subordinare l'efficacia o la
risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e
incerto.
Art. 1354.
Condizioni illecite o impossibili.
Condizioni illecite o impossibili.
È nullo il contratto al quale è apposta una
condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine
pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se
è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un
patto singolo del contratto, si osservano, riguardo l'efficacia del patto, le
disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419.
Art. 1355.
Condizione meramente potestativa.
Condizione meramente potestativa.
È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di
un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere
dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente da quella del debitore.
Art. 1356.
Pendenza della condizione.
Pendenza della condizione.
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente
di un diritto può compiere atti conservativi.
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva
può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere
atti conservativi.
Art. 1357.
Atti di disposizione in pendenza della condizione.
Atti di disposizione in pendenza della condizione.
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva
o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di
disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Art. 1358.
Comportamento delle parti nello stato di pendenza.
Comportamento delle parti nello stato di pendenza.
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto
sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione
risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede
per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
Art. 1359.
Avveramento della condizione.
Avveramento della condizione.
La condizione si considera avverata qualora sia
mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario
all'avveramento di essa.
Art. 1360.
Retroattività della condizione.
Retroattività della condizione.
Gli effetti dell'avveramento della condizione
retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto , salvo che, per
volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o
della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.
Se però la condizione risolutiva è apposta a un
contratto ad esecuzione continuata o periodica , l'avveramento di essa, in
mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già
eseguite.
Art. 1361.
Atti di amministrazione.
Atti di amministrazione.
L'avveramento della condizione non pregiudica la
validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza
della condizione stessa spettava l'esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa
pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si
è avverata.
Capo IV
Dell'interpretazione del contratto
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale
sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale
delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si
deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla
conclusione del contratto.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2007, n. 9088, Cassazione Civile,
SS.UU., sentenza 9 Maggio 2008, n. 11501, Cassazione Civile,
sez. lavoro, sentenza 4 giugno 2008, n. 14788, Cassazione Civile,
sez. sez. II, sentenza 2 febbraio 2009, n. 2561, Cassazione Civile,
sez. lavoro, sentenza 4 maggio 2009, n. 10232 e Cassazione
Civile, sez. lavoro,sentenza 25 giugno 2009, n. 14941 in Altalex
Massimario.
Le clausole del contratto si interpretano le une per
mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2007, n. 9088, Cassazione Civile,
sez. lavoro, sentenza 4 giugno 2008, n. 14788 e Cassazione
Civile, sez. lavoro, sentenza 28 giugno 2009, n. 14864 in Altalex
Massimario.
Art. 1364.
Espressioni generali.
Espressioni generali.
Per quanto generali siano le espressioni usate nel
contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono
proposte di contrattare.
Art. 1365.
Indicazioni esemplificative.
Indicazioni esemplificative.
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine
di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali,
secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.
Il contratto deve essere interpretato secondo buona
fede.
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono
interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello
secondo cui non ne avrebbero alcuno.
_______________
Art. 1368.
Pratiche generali interpretative.
Pratiche generali interpretative.
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si
pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un
imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica
generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel
dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del
contratto.
_______________
Le clausole inserite nelle condizioni generali di
contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti
s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
_______________
Art. 1371.
Regole finali.
Regole finali.
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme
contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso
nel senso meno gravoso per l'obbligato , se è a titolo gratuito, e nel senso
che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo
oneroso.
Capo V
Degli effetti del contratto
Sezione I
Disposizioni generali.
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può
essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che
nei casi previsti dalla legge.
_______________
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di
recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto
non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica,
tale facoltà può essere esercitata anche successivamente , ma il recesso non ha
effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo
per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario.
_______________
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel
medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la
legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2007, n. 20592, Cassazione Civile,
sez. III, sentenza 13 maggio 2008, n. 11908 e Cassazione
Civile, sez. III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20106 in Altalex
Massimario.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa determinata , la costituzione o il trasferimento di
un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il
diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti
legittimamente manifestato.
Art. 1377.
Trasferimento di una massa di cose.
Trasferimento di una massa di cose.
Quando oggetto del trasferimento è una determinata
massa di cose , anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo
precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate,
pesate o misurate.
Art. 1378.
Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.
Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento
di cose determinate solo nel genere la proprietà si trasmette con
l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti .
Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro,
l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo
spedizioniere.
Art. 1379.
Divieto di alienazione.
Divieto di alienazione.
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha
effetto solo tra le parti , e non è valido se non è contenuto entro convenienti
limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle
parti.
Art. 1380.
Conflitto tra più diritti personali di godimento.
Conflitto tra più diritti personali di godimento.
Se, con successivi contratti, una persona concede a
diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa,
il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento,
è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della
trascrizione.
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un
terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di
obbligarsi o non compie il fatto promesso.
_______________
Sezione II
Della clausola penale e della caparra
La clausola, con cui si conviene che, in caso
d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento , uno dei contraenti è tenuto a
una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla
prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del
danno.
_______________
Art. 1383.
Divieto di cumulo.
Divieto di cumulo.
Il creditore non può domandare insieme la prestazione
principale e la penale , se questa non è stata stipulata per il semplice
ritardo.
Art. 1384.
Riduzione della penale.
Riduzione della penale.
La penale può essere diminuita equamente dal giudice,
se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare
della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse
che il creditore aveva all'adempimento.
Se al momento della conclusione del contratto una
parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di
altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere
restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra
può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la
parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il
doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce
domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del
danno è regolato dalle norme generali.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 11 marzo 2008, n. 6463, Cassazione Civile,
sez. II, sentenza 22 aprile 2008, n. 10394 e Cassazione
Civile, SS.UU., sentenza 14 gennaio 2009, n. 553 in Altalex
Massimario.
Art. 1386.
Caparra penitenziale.
Caparra penitenziale.
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per
una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo
del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o
deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
Capo VI
Della rappresentanza
Art. 1387.
Fonti della rappresentanza.
Fonti della rappresentanza.
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge
ovvero dall'interessato.
Art. 1388.
Contratto concluso dal rappresentante.
Contratto concluso dal rappresentante.
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e
nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli,
produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Art. 1389.
Capacità del rappresentante e del rappresentato.
Capacità del rappresentante e del rappresentato.
Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato
, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi
abbia la capacità di intendere e di volere avuto riguardo alla natura e al
contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso
dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al
rappresentato.
Art. 1390.
Vizi della volontà.
Vizi della volontà.
Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del
rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal
rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di
questo.
Art. 1391.
Stati soggettivi rilevanti.
Stati soggettivi rilevanti.
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di
mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze , si ha riguardo
alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati
dal rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può
giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
La procura non ha effetto se non è conferita con le
forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Art. 1393.
Giustificazione dei poteri del rappresentante.
Giustificazione dei poteri del rappresentante.
Il terzo che contratta col rappresentante può sempre
esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da
un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto
d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del
rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18 luglio 2007, n. 15981 e Cassazione
Civile, sez. I, sentenza 9 gennaio 2008, n. 174 in Altalex
Massimario.
Art. 1395.
Contratto con se stesso.
Contratto con se stesso.
È annullabile il contratto che il rappresentante
conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a
meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il
contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di
conflitto d'interessi.
L'impugnazione può essere proposta soltanto dal
rappresentato.
Art. 1396.
Modificazione ed estinzione della procura.
Modificazione ed estinzione della procura.
Le modificazioni e la revoca della procura devono
essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non
sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento
della conclusione del contratto.
Le altre cause di estinzione del potere di
rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le
hanno senza colpa ignorate.
Art. 1397.
Restituzione del documento della rappresentanza.
Restituzione del documento della rappresentanza.
Il rappresentante è tenuto a restituire il documento
dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.
Art. 1398.
Rappresentanza senza potere.
Rappresentanza senza potere.
Colui che ha contrattato come rappresentante senza
averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile
del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua
colpa nella validità del contratto.
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il
contratto può essere ratificato dall'interessato , con l'osservanza delle forme
prescritte per la conclusione di esso.
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i
diritti dei terzi.
Il terzo e colui che ha contrattato come
rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l'interessato a
pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel
silenzio, la ratifica s'intende negata.
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 9 maggio 2008, n. 11509 e Cassazione
Civile, sez. lavoro, sentenza 25 giugno 2009, n. 14952 in Altalex
Massimario.
Art. 1400.
Speciali forme di rappresentanza.
Speciali forme di rappresentanza.
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese
agricole e commerciali sono regolate dal libro V.
Capo VII
Del contratto per persona da nominare
Nel momento della conclusione del contratto una parte
può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve
acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
_______________
Art. 1402.
Termine e modalità della dichiarazione di nomina.
Termine e modalità della dichiarazione di nomina.
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata
all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se
le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata
dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore
al contratto.
Art. 1403.
Forme e pubblicità.
Forme e pubblicità.
La dichiarazione di nomina e la procura o
l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la
stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta
dalla legge.
Se per il contratto è richiesta a determinati effetti
una forma di pubblicità , deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche
la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o
dell'accettazione della persona nominata.
Art. 1404.
Effetti della dichiarazione di nomina.
Effetti della dichiarazione di nomina.
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente
fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal
contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
Art. 1405.
Effetti della mancata dichiarazione di nomina.
Effetti della mancata dichiarazione di nomina.
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente
nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti
fra i contraenti originari.
Capo VIII
Della cessione del contratto
1406.
Nozione.
Nozione.
Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei
rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non
sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.
Art. 1407.
Forma.
Forma.
Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra
sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione
è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui
essa l'ha accettata.
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un
documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la
girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del
girante.
Art. 1408.
Rapporti fra contraente ceduto e cedente.
Rapporti fra contraente ceduto e cedente.
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il
contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei
confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non
liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia
le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente
ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro
quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è
tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1409.
Rapporti fra contraente ceduto e cessionario.
Rapporti fra contraente ceduto e cessionario.
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte
le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti
col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha
consentito alla sostituzione.
Art. 1410.
Rapporti fra cedente e cessionario.
Rapporti fra cedente e cessionario.
Il cedente è tenuto a garantire la validità del
contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del
contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente
ceduto.
Capo IX
Del contratto a favore di terzi
E' valida la stipulazione a favore di un terzo ,
qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto
contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere
revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato,
anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del
terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante salvo
che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
_______________
Art. 1412.
Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante.
Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante.
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la
morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una
disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne
profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per
iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli
eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia
stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Art. 1413.
Eccezioni opponibili dal promittente al terzo.
Eccezioni opponibili dal promittente al terzo.
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni
fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle
fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
Capo X
Della simulazione
Art. 1414.
Effetti della simulazione tra le parti.
Effetti della simulazione tra le parti.
Il contratto simulato non produce effetto tra le
parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto
diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato,
purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli
atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per
accordo tra il dichiarante e il destinatario.
Art. 1415.
Effetti della simulazione rispetto ai terzi.
Effetti della simulazione rispetto ai terzi.
La simulazione non può essere opposta né dalle parti
contraenti , né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai
terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi
gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
I terzi possono far valere la simulazione in confronto
delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.
Art. 1416.
Rapporti con i creditori.
Rapporti con i creditori.
La simulazione non può essere opposta dai contraenti
ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di
esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.
I creditori del simulato alienante possono far valere
la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori
chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro
credito è anteriore all'atto simulato.
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile
senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia
diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato , anche se è
proposta dalle parti.
_______________
Capo XI
Della nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme
imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei
requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei
motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei
requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi
stabiliti dalla legge.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19 dicembre 2007, n. 26724, Tribunale di Trapani,
sez. civile, sentenza 30 agosto 2007, Cassazione Civile,
sez. II, sentenza 7 febbraio 2008, n. 2860, Cassazione Civile,
sez. I,sentenza 1 aprile 2008, n. 8445, Cassazione Civile,
sez. I, sentenza 18 giugno 2008, n. 16597 e Tribunale di
Bari, sez. II civile, sentenza 1° ottobre 2009, n. 2866 in Altalex
Massimario.
Art. 1419.
Nullità parziale.
Nullità parziale.
La nullità parziale di un contratto o la nullità di
singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i
contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è
colpita dalla nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità
del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme
imperative.
Art. 1420.
Nullità nel contratto plurilaterale.
Nullità nel contratto plurilaterale.
Nei contratti con più di due parti, in cui le
prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la
nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del
contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze,
considerarsi essenziale.
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può
essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio
dal giudice.
_______________
Art. 1422.
Imprescrittibilità dell'azione di nullità.
Imprescrittibilità dell'azione di nullità.
L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta
a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle
azioni di ripetizione.
Art. 1423.
Inammissibilità della convalida.
Inammissibilità della convalida.
Il contratto nullo non può essere convalidato, se la
legge non dispone diversamente.
Art. 1424.
Conversione del contratto nullo.
Conversione del contratto nullo.
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un
contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma,
qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che
esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
Capo XII
Dell'annullabilità del contratto
Sezione I
Dell'incapacità
Il contratto è annullabile se una delle parti era
legalmente incapace di contrattare.
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le
condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona
incapace d'intendere o di volere.
_______________
Art. 1426.
Raggiri usati dal minore.
Raggiri usati dal minore.
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con
raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta
di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.
Sezione II
Dei vizi del consenso
Art. 1427.
Errore, violenza e dolo.
Errore, violenza e dolo.
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore,
estorto con violenza, o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del
contratto, secondo le disposizioni seguenti.
Art. 1428.
Rilevanza dell'errore.
Rilevanza dell'errore.
L'errore è causa di annullamento del contratto quando
è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
Art. 1429.
Errore essenziale.
Errore essenziale.
L'errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del
contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della
prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune
apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del
consenso;
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della
persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state
determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato
la ragione unica o principale del contratto.
Art. 1430.
Errore di calcolo.
Errore di calcolo.
L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del
contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla
quantità, sia stato determinante del consenso.
Art. 1431.
Errore riconoscibile.
Errore riconoscibile.
L'errore si considera riconoscibile quando, in
relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei
contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
Art. 1432.
Mantenimento del contratto rettificato.
Mantenimento del contratto rettificato.
La parte in errore non può domandare l'annullamento
del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre
di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che
quella intendeva concludere.
Art. 1433.
Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione.
Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione.
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano
anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la
dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che
ne era stato incaricato.
Art. 1434.
Violenza.
Violenza.
La violenza è causa di annullamento del contratto
anche se esercitata da un terzo.
Art. 1435.
Caratteri della violenza.
Caratteri della violenza.
La violenza deve essere di tal natura da fare
impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi
beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età,
al sesso e alla condizione delle persone.
Art. 1436.
Violenza diretta contro terzi.
Violenza diretta contro terzi.
La violenza è causa di annullamento del contratto
anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del
contraente o di un discendente o ascendente di lui.
Se il male minacciato riguarda altre persone,
l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle
circostanze da parte del giudice.
Art. 1437.
Timore riverenziale.
Timore riverenziale.
Il solo timore riverenziale non è causa di
annullamento del contratto.
Art. 1438.
Minaccia di far valere un diritto.
Minaccia di far valere un diritto.
La minaccia di far valere un diritto può essere causa
di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi
ingiusti.
Art. 1439.
Dolo.
Dolo.
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i
raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra
parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il
contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto
vantaggio.
Art. 1440.
Dolo incidente.
Dolo incidente.
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il
consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a
condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.
Sezione III
Dell'azione di annullamento
Art. 1441.
Legittimazione.
Legittimazione.
L'annullamento del contratto può essere domandato solo
dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.
L'incapacità del condannato in istato di interdizione
legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
Art. 1442.
Prescrizione.
Prescrizione.
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o
da incapacità legale , il termine decorre dal giorno in cui è cessata la
violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato
d'interdizione o d'inabilitazione , ovvero il minore ha raggiunto la maggiore
età.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della
conclusione del contratto.
L'annullabilità può essere opposta dalla parte
convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per
farla valere.
Art. 1443.
Ripetizione contro il contraente incapace.
Ripetizione contro il contraente incapace.
Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei
contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta
se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.
Art. 1444.
Convalida.
Convalida.
Il contratto annullabile può essere convalidato dal
contraente al quale spetta l'azione di annullamento , mediante un atto che
contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la
dichiarazione che s'intende convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al
quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione
conoscendo il motivo di annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in
condizione di concludere validamente il contratto.
Art. 1445.
Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi.
Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi.
L'annullamento che non dipende da incapacità legale
non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede,
salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
Art. 1446.
Annullabilità nel contratto plurilaterale.
Annullabilità nel contratto plurilaterale.
Nei contratti indicati dall'articolo 1420
l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa
annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba,
secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Capo XIII
Della rescissione del contratto
Art. 1447.
Contratto concluso in istato di pericolo.
Contratto concluso in istato di pericolo.
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni
a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri
dal pericolo attuale di un danno grave alla persona , può essere rescisso sulla
domanda della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può,
secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera
prestata.
Art. 1448.
Azione generale di rescissione per lesione.
Azione generale di rescissione per lesione.
Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e
quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una
parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte
danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la
metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata
aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la
domanda è proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i
contratti aleatori.
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione
della divisione.
Art. 1449.
Prescrizione.
Prescrizione.
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla
conclusione del contratto ; ma se il fatto costituisce reato, si applica
l'ultimo comma dell'articolo 2947.
La rescindibilità del contratto non può essere opposta
in via di eccezione quando l'azione è prescritta.
Art. 1450.
Offerta di modificazione del contratto.
Offerta di modificazione del contratto.
Il contraente contro il quale è domandata la
rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente
per ricondurlo ad equità.
Art. 1451.
Inammissibilità della convalida.
Inammissibilità della convalida.
Il contratto rescindibile non può essere convalidato.
Art. 1452.
Effetti della rescissione rispetto ai terzi.
Effetti della rescissione rispetto ai terzi.
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
rescissione.
Capo XIV
Della risoluzione del contratto
Sezione I
Della risoluzione per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando
uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta
chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il
risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il
giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi
l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente
non può più adempiere la propria obbligazione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 maggio 2007, n. 10678 e Cassazione
Civile, SS.UU., sentenza 14 gennaio 2009, n. 553 in Altalex
Massimario.
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per
iscritto di adempiere in un congruo termine , con dichiarazione che, decorso
inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni,
salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto
o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato
adempiuto, questo è risoluto di diritto.
_______________
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento
di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 13 febbraio 2008, n. 3472 e Cassazione
Civile, sez. II, sentenza 18 febbraio 2008, n. 3954 in Altalex
Massimario.
I contraenti possono convenire espressamente che il
contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia
adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto
quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della
clausola risolutiva.
_______________
Art. 1457.
Termine essenziale per una delle parti.
Termine essenziale per una delle parti.
Se il termine fissato per la prestazione di una delle
parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo
patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza
del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di
diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.
La risoluzione del contratto per inadempimento ha
effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione
continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si
estende alle prestazioni già eseguite.
La risoluzione, anche se è stata espressamente
pattuita , non pregiudica i diritti acquistati dai terzi , salvi gli effetti
della trascrizione della domanda di risoluzione.
_______________
Art. 1459.
Risoluzione nel contratto plurilaterale.
Risoluzione nel contratto plurilaterale.
Nei contratti indicati dall'articolo 1420
l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto
rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le
circostanze, considerarsi essenziale.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno
dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non
adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria , salvo che
termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino
dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto
riguardo alle circostanze , il rifiuto è contrario alla buona fede.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 ottobre 2007, n. 21973, Cassazione Civile,
sez. II, sentenza 6 febbraio 2008, n. 2800, Cassazione Civile,
sez. lavoro, sentenza 19 febbraio 2008, n. 4060 e Cassazione
Civile, sez. III, sentenza 8 gennaio 2010, n. 74 in Altalex
Massimario.
Art. 1461.
Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti.
Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti.
Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della
prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono
divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della
controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti
non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta,
non ha effetto per le eccezioni di nullità , di annullabilità e di rescissione
del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se
riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna,
imponendo, se del caso, una cauzione.
_______________
Sezione II
Dell'impossibilità sopravvenuta
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata
per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la
controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le
norme relative alla ripetizione dell'indebito.
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo
parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente
riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto
qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
_______________
Art. 1465.
Contratto con effetti traslativi o costitutivi.
Contratto con effetti traslativi o costitutivi.
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una
cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali , il
perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera
l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa
non gli sia stata consegnata.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui
l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un
termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa
determinata solo nel genere , l'acquirente non è liberato dall'obbligo di
eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa
è stata individuata.
L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua
obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e
l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.
Art. 1466.
Impossibilità nel contratto plurilaterale.
Impossibilità nel contratto plurilaterale.
Nei contratti indicati dall'articolo 1420
l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento
del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba,
secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Sezione III
Dell'eccessiva onerosità
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica
ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta
eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e
imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione
del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la
sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione
può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente se si
tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni,
questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una
modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad
equità.
_______________
Art. 1469.
Contratto aleatorio.
Contratto aleatorio.
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai
contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti.
Capo XIV bis
Dei contratti del consumatore
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai
contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre
disposizioni più favorevoli per il consumatore.
(1) Articolo così modificato dall'articolo
142 del Codice del consumo che ha sostituito
gli artt. da 1469-bis a 1969-sexies con il nuovo 1469-bis.
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[Art. 1469-ter. (1)
Accertamento della vessatorietà delle clausole.
Accertamento della vessatorietà delle clausole.
(1) Articolo eliminato dall'articolo 142 del Codice del consumo che ha sostituito
gli artt. da 1469-bis a 1969-sexies con il nuovo 1469-bis.
Art. 1469-quater. (1)
Forma e interpretazione.
Forma e interpretazione.
(1) Articolo eliminato dall'articolo 142 del Codice del consumo che ha sostituito
gli artt. da 1469-bis a 1969-sexies con il nuovo 1469-bis.
Art. 1469-quinquies. (1)
Inefficacia.
Inefficacia.
(1) Articolo eliminato dall'articolo 142 del Codice del consumo che ha sostituito
gli artt. da 1469-bis a 1969-sexies con il nuovo 1469-bis.
(1) Articolo eliminato dall'articolo 142 del Codice del consumo che ha sostituito
gli artt. da 1469-bis a 1969-sexies con il nuovo 1469-bis.
_______________
_______________
Titolo III
Dei singoli contratti
Dei singoli contratti
Capo I
Della vendita
Della vendita
Sezione I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 1470.
Nozione.
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il
corrispettivo di un prezzo.Nozione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. tributario, sentenza 6 maggio 2009, n. 10388 in Altalex Massimario.
Art. 1471.
Divieti speciali di comprare.
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né
direttamente né per interposta persona:Divieti speciali di comprare.
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 12 ottobre 2009, n. 21607 in Altalex Massimario.
Art. 1473.
Determinazione del prezzo affidata a un terzo.
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo,
eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.Determinazione del prezzo affidata a un terzo.
Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
Art. 1474.
Mancanza di determinazione espressa del prezzo.
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende
abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo , né hanno convenuto il
modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità , si
presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato
dal venditore.Mancanza di determinazione espressa del prezzo.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1475.
Spese della vendita.
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a
carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.Spese della vendita.
§ 1 - Delle obbligazioni del
venditore
Art. 1476.
Obbligazioni principali del venditore.
Le obbligazioni principali del venditore sono:Obbligazioni principali del venditore.
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art. 1477.
Consegna della cosa.
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al
momento della vendita.Consegna della cosa.
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta .
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 23 novembre 2007, n. 24448 in Altalex Massimario.
Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto , se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
Salvo il disposto dell'articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto . Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 2 settembre 2008, n. 22033 in Altalex Massimario.
Art. 1480.
Vendita di cosa parzialmente di altri.
Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore
era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la
risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo
precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe
acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario;
altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento
del danno.Vendita di cosa parzialmente di altri.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 2 settembre 2008, n. 22033 in Altalex Massimario.
Art. 1481.
Pericolo di rivendica.
Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo , quando ha
ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da
terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.Pericolo di rivendica.
Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.
Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.
Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risolto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'articolo 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa , il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'articolo 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 25 settembre 2008, n. 24055 in Altalex Massimario.
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'articolo 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 25 settembre 2008, n. 24055 in Altalex Massimario.
Art. 1485.
Chiamata in causa del venditore.
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti
sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia
e sia condannato con sentenza passata in giudicato , perde il diritto alla
garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far
respingere la domanda.Chiamata in causa del venditore.
Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia , se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.
Art. 1486.
Responsabilità limitata del venditore.
Se il compratore ha evitato la evizione della cosa mediante il
pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le
conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e
di tutte le spese.Responsabilità limitata del venditore.
Art. 1487.
Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia.
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della
garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a
garanzia alcuna.Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia.
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.
Art. 1488.
Effetti dell'esclusione della garanzia.
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni
degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può
pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il
rimborso delle spese.Effetti dell'esclusione della garanzia.
Il venditore è esente anche da questo obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Art. 1489.
Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o
personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono
stati dichiarati nel contratto , il compratore che non ne abbia avuto
conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del
prezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480.Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 11 marzo 2008, n. 6466, Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 30 settembre 2009, n. 2848 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 12 dicembre 2009, n. 21621 in Altalex Massimario.
Art. 1491.
Esclusione della garanzia.
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore
conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente
riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la
cosa era esente da vizi.Esclusione della garanzia.
Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 maggio 2008, n. 12852, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 maggio 2009, n. 11423 e Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 30 settembre 2009, n. 2848 in Altalex Massimario.
Art. 1493.
Effetti della risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire
il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente
fatti per la vendita.Effetti della risoluzione del contratto.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 6 febbraio 2008, n. 2797, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 maggio 2009, n. 11423 e Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 30 settembre 2009, n. 2848 in Altalex Massimario.
Art. 1495.
Termini e condizioni per l'azione.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i
vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine
stabilito dalle parti o dalla legge.Termini e condizioni per l'azione.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive , in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Art. 1496.
Vendita di animali.
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle
leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono,
si osservano le norme che precedono.Vendita di animali.
Art. 1497.
Mancanza di qualità.
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle
essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la
risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione
per inadempimento , purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza
stabiliti dagli usi.Mancanza di qualità.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.
§ 2 - Delle obbligazioni del
compratore
Art. 1498.
Pagamento del prezzo.
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo
fissati dal contratto.Pagamento del prezzo.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Art. 1499.
Interessi compensativi sul prezzo.
Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al
compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo,
anche se questo non è ancora esigibile.Interessi compensativi sul prezzo.
§ 3 - Del riscatto convenzionale
Art. 1500.
Patto di riscatto.
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà
della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti
dalle disposizioni che seguono.Patto di riscatto.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.
Art. 1501.
Termini.
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni
nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le
parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.Termini.
Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.
Art. 1502.
Obblighi del riscattante.
Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a
rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente
fatto per la vendita , le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti
dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa.Obblighi del riscattante.
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele.
Art. 1503.
Esercizio del riscatto.
Il venditore decade dal diritto di riscatto , se entro il termine
fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli
corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e
di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.Esercizio del riscatto.
Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine.
Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.
Art. 1504.
Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti.
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di
riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche
dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile.Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti.
Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
Art. 1505.
Diritti costituiti dal compratore sulla cosa.
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la
cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a
mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa e siano
state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.Diritti costituiti dal compratore sulla cosa.
Art. 1506.
Riscatto di parte indivisa.
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di
una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda
anche in confronto del venditore .Riscatto di parte indivisa.
Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
Art. 1507.
Vendita congiuntiva di cosa indivisa.
Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo
contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto
solo sopra la quota che le spettava.Vendita congiuntiva di cosa indivisa.
La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi.
Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.
Art. 1508.
Vendita separata di cosa indivisa.
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente
e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono
separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro
spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo
comma dell'articolo precedente.Vendita separata di cosa indivisa.
Art. 1509.
Riscatto contro gli eredi del compratore.
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di
riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta,
anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa.Riscatto contro gli eredi del compratore.
Se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.
Sezione II
Della vendita di cose mobili
Della vendita di cose mobili
§ 1 - Disposizioni generali
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa
deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le
parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo
domicilio o la sede dell'impresa.Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro , il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 marzo 2008, n. 8063 in Altalex Massimario.
Art. 1511.
Denunzia nella vendita di cose da trasportare.
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il
termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal
giorno del ricevimento.Denunzia nella vendita di cose da trasportare.
Art. 1512.
Garanzia di buon funzionamento.
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon
funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve
denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla
scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive , in sei mesi dalla
scoperta.Garanzia di buon funzionamento.
Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.
Art. 1513.
Accertamento dei difetti.
In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il
venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti
dall'articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della
parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa,
nonché la vendita per conto di chi spetta , determinandone le condizioni.Accertamento dei difetti.
La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.
Art. 1514.
Deposito della cosa venduta.
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata,
il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in
un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal
tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.Deposito della cosa venduta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.
Art. 1515.
Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.
Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo,
il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.
La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti, o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali , la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.
Art. 1516.
Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore.
Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo
corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non
adempie la sua obbligazione , il compratore può fare acquistare senza ritardo
le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel
secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Dell'acquisto il compratore
deve dare pronta notizia al venditore.Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore.
Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.
Art. 1517.
Risoluzione di diritto.
La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che,
prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle
forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra
parte non adempie la propria obbligazione.Risoluzione di diritto.
La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.
Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.
Art. 1518.
Normale determinazione del risarcimento.
Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a
norma del terzo comma dell'articolo 1515, e il contratto si risolve per
l'inadempimento di una delle parti , il risarcimento è costituito dalla
differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in
cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.Normale determinazione del risarcimento.
Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.
Art. 1519.
Restituzione di cose non pagate.
Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del
prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso
delle cose vendute, finché queste si trovano presso il compratore, purché la
domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino
nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.Restituzione di cose non pagate.
Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo dell'introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.
La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto .
[§ 1-bis - Della vendita dei
beni di consumo (1)
Art. 1519bis-1519nonies]
(1) Paragrafo abrogato dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005).
Art. 1520.
Vendita con riserva di gradimento.
Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del
compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia
comunicato al venditore.Vendita con riserva di gradimento.
Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.
Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.
Art. 1521.
Vendita a prova.
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva
che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.Vendita a prova.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.
Art. 1522.
Vendita su campione e su tipo di campione.
Se la vendita è fatta sul campione, s'intende che questo deve
servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso
qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del
contratto.Vendita su campione e su tipo di campione.
Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole.
In ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.
§ 3 - Della vendita con riserva
della proprietà
Art. 1523.
Passaggio della proprietà e dei rischi.
Nella vendita a rate con riserva della proprietà , il compratore
acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo , ma
assume i rischi dal momento della consegna.Passaggio della proprietà e dei rischi.
Art. 1524.
Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi.
La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del
compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al
pignoramento.Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore agli € 15,49 la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.
Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
Art. 1525.
Inadempimento del compratore.
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata,
che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del
contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle
rate successive.Inadempimento del compratore.
Art. 1526.
Risoluzione del contratto.
Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del
compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse , salvo il diritto a
un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno .Risoluzione del contratto.
Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità , il giudice secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.
§ 4 - Della vendita su documenti
e con pagamento contro documenti
Art. 1527.
Consegna.
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo
della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e
gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.Consegna.
Art. 1528.
Pagamento del prezzo.
Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli
accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei
documenti indicati dall'articolo precedente.Pagamento del prezzo.
Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose , a meno che queste risultino già dimostrate.
Art. 1529.
Rischi.
Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio e tra i documenti
consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi
del trasporto , sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la
merce dal momento della consegna al vettore .Rischi.
Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.
Art. 1530.
Pagamento contro documenti a mezzo di banca.
Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca,
il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto
dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti
nelle forme stabilite dagli usi.Pagamento contro documenti a mezzo di banca.
La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.
§ 5 - Della vendita a termine di
titoli di credito
Art. 1531.
Interessi, dividendi e diritto di voto.
Nella vendita a termine di titoli di credito , gli interessi e i
dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza
del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.Interessi, dividendi e diritto di voto.
Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari il diritto di voto , spetta al venditore fino al momento della consegna.
Art. 1532.
Diritto di opzione.
Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta
al compratore.Diritto di opzione.
Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.
In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.
Art. 1533.
Estrazione per premi o rimborsi.
Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi
o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al
compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno
stabilito per l'inizio dell'estrazione .Estrazione per premi o rimborsi.
Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio dell'estrazione.
Art. 1534.
Versamenti richiesti sui titoli.
Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima
della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui
titoli non liberati.Versamenti richiesti sui titoli.
Art. 1535.
Proroga dei contratti a termine.
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare
l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e
quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi
diversi.Proroga dei contratti a termine.
Art. 1536.
Inadempimento.
In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si
osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa,
l'applicazione delle leggi speciali.Inadempimento.
Sezione III
Della vendita di cose immobili
Della vendita di cose immobili
Art. 1537.
Vendita a misura.
Quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione della
sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di
misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva
dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.Vendita a misura.
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
Art. 1538.
Vendita a corpo.
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo
dell'immobile e non alla sua misura , sebbene questa sia stata indicata, non si
fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia
inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.Vendita a corpo.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
Art. 1539.
Recesso dal contratto.
Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore
è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto .Recesso dal contratto.
Art. 1540.
Vendita cumulativa di più immobili.
Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto
per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di
essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne
fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o
alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra
stabilite.Vendita cumulativa di più immobili.
Art. 1541.
Prescrizione.
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore
alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un
anno dalla consegna dell'immobile.Prescrizione.
Sezione IV
Della vendita di eredità
Della vendita di eredità
Art. 1542.
Garanzia.
Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a
garantire che la propria qualità di erede.Garanzia.
Art. 1543.
Forme.
La vendita di eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di
nullità.Forme.
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
1544.
Obblighi del venditore.
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso
qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è
tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.Obblighi del venditore.
Art. 1545.
Obblighi del compratore.
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha
pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli
sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.Obblighi del compratore.
Art. 1546.
Responsabilità per debiti ereditari.
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido
col venditore a pagare i debiti ereditari .Responsabilità per debiti ereditari.
Art. 1547.
Altre forme di alienazione di eredità.
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di
alienazione di un'eredità a titolo oneroso.Altre forme di alienazione di eredità.
Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'articolo 797.
Capo II
Del riporto
Del riporto
Art. 1548.
Nozione.
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in
proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un
determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al
riportato, alla scadenza del termine stabilito , la proprietà di altrettanti
titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato
o diminuito nella misura convenuta .Nozione.
Art. 1549.
Perfezione del contratto.
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.Perfezione del contratto.
Art. 1550.
Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli.
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a
riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli
1531, 1532, 1533 e 1534.Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli.
Il diritto di voto , salvo patto contrario, spetta al riportatore.
Art. 1551.
Inadempimento.
In caso di inadempimento di una delle parti , si osservano le
disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa
l'applicazione delle leggi speciali .Inadempimento.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
Capo III
Della permuta
Della permuta
Art. 1552.
Nozione.
La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco
trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente
all'altro .Nozione.
Art. 1553.
Evizione.
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la
cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite
per la vendita , salvo in ogni caso il risarcimento del danno .Evizione.
Art. 1554.
Spese della permuta.
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre
accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali .Spese della permuta.
Art. 1555.
Applicabilità delle norme sulla vendita.
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in
quanto siano con questa compatibili.Applicabilità delle norme sulla vendita.
Capo IV
Del contratto estimatorio
Del contratto estimatorio
Art. 1556.
Nozione.
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose
mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca
le cose nel termine stabilito.Nozione.
Art. 1557.
Impossibilità di restituzione.
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il
prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile
per causa a lui non imputabile .Impossibilità di restituzione.
Art. 1558.
Disponibilità delle cose.
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto
le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a
sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo .Disponibilità delle cose.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.
Capo V
Della somministrazione
Della somministrazione
Art. 1559.
Nozione.
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si
obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra,
prestazioni periodiche o continuative di cose .Nozione.
Art. 1560.
Entità della somministrazione.
Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione,
s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che
vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto .Entità della somministrazione.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.
Se l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
Art. 1561.
Determinazione del prezzo.
Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve
essere determinato secondo le norme dell'articolo 1474, si ha riguardo al tempo
della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere
eseguite.Determinazione del prezzo.
Art. 1562.
Pagamento del prezzo.
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è
corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di
esse.Pagamento del prezzo.
Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso.
Art. 1563.
Scadenza delle singole prestazioni.
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume
pattuito nell'interesse di entrambe le parti .Scadenza delle singole prestazioni.
Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
Art. 1564.
Risoluzione del contratto.
In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole
prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se
l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia
nell'esattezza dei successivi adempimenti .Risoluzione del contratto.
Art. 1565.
Sospensione della somministrazione.
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e
l'inadempimento è di lieve entità , il somministrante non può sospendere
l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.Sospensione della somministrazione.
Art. 1566.
Patto di preferenza.
Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga
a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo
contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell'obbligo non
ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si
riduce a cinque anni .Patto di preferenza.
L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.
Art. 1567.
Esclusiva a favore del somministrante.
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del
somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della
stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla
produzione delle cose che formano oggetto del contratto .Esclusiva a favore del somministrante.
Art. 1568.
Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione.
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente
diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona
per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente
né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano
oggetto del contratto.Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
Art. 1569.
Contratto a tempo indeterminato.
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna
delle parti può recedere dal contratto , dando preavviso nel termine pattuito o
in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto
riguardo alla natura della somministrazione.Contratto a tempo indeterminato.
Art. 1570.
Rinvio.
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le
disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui
corrispondono le singole prestazioni .Rinvio.
Capo VI
Della locazione
Della locazione
Sezione I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 1571.
Nozione.
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far
godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un
determinato corrispettivo.Nozione.
Art. 1572.
Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è
atto eccedente l'ordinaria amministrazione.Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno.
Art. 1573.
Durata della locazione.
Salvo diverse norme di legge , la locazione non può stipularsi per
un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo,
è ridotta al termine suddetto.Durata della locazione.
Art. 1574.
Locazione senza determinazione di tempo.
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione,
questa s'intende convenuta:Locazione senza determinazione di tempo.
1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 aprile 2008, n. 10593 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 maggio 2008, n. 11903 in Altalex Massimario.
Art. 1576.
Mantenimento della cosa in buono stato locativo.
Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le
riparazioni necessarie , eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a
carico del conduttore.Mantenimento della cosa in buono stato locativo.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1577.
Necessità di riparazioni.
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a
carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.Necessità di riparazioni.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 aprile 2008, n. 10593, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 9 maggio 2008, n. 11514 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 febbraio 2010, n. 4495 in Altalex Massimario.
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2007, n. 20592 in Altalex Massimario.
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2007, n. 22886 in Altalex Massimario.
Art. 1581.
Vizi sopravvenuti.
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto
applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della
locazione.Vizi sopravvenuti.
Art. 1582.
Divieto d'innovazione.
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che
diminuiscano il godimento da parte del conduttore.Divieto d'innovazione.
Art. 1583.
Mancato godimento per riparazioni urgenti.
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che
non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve
tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa
locata.Mancato godimento per riparazioni urgenti.
Art. 1584.
Diritti del conduttore in caso di riparazioni.
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto
della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il
conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata
all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.Diritti del conduttore in caso di riparazioni.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1585.
Garanzia per molestie.
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che
diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono
di avere diritti sulla cosa medesima.Garanzia per molestie.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.
Art. 1586.
Pretese da parte di terzi.
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti
sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore,
sotto pena del risarcimento dei danni.Pretese da parte di terzi.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 9 maggio 2007, n. 10562 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2007, n. 10838 in Altalex Massimario.
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 marzo 2009, n. 6888 in Altalex Massimario.
Art. 1589.
Incendio di cosa assicurata.
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata
assicurata dal locatore o per conto di questo , la responsabilità del
conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo
corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.Incendio di cosa assicurata.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.
Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 9 maggio 2007, n. 10562 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2007, n. 10838 in Altalex Massimario.
Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 agosto 2007, n. 17844 e Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 3 novembre 2009, n. 23198 in Altalex Massimario.
Art. 1592.
Miglioramenti.
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il
conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa
locata . Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare
un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il
valore del risultato utile al tempo della riconsegna.Miglioramenti.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593.
Addizioni.
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha
diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza
nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le
addizione stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore una indennità
pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al
tempo della riconsegna.Addizioni.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.
Art. 1594.
Sublocazione o cessione della locazione.
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la
cosa locatagli , ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.Sublocazione o cessione della locazione.
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
Art. 1595.
Rapporti tra il locatore e il subconduttore.
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il
conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo
della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda
giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni
derivanti dal contratto di sublocazione.Rapporti tra il locatore e il subconduttore.
Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali.
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore , e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.
Art. 1596.
Fine della locazione per lo spirare del termine.
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo
spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.Fine della locazione per lo spirare del termine.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell'articolo 1574 una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine determinato dalle parti o dagli usi.
Art. 1597.
Rinnovazione tacita del contratto
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa il
conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se
trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la
disdetta a norma dell'articolo precedente.Rinnovazione tacita del contratto
La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto.
Art. 1598.
Garanzie della locazione.
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni
derivanti da proroghe della durata del contratto.Garanzie della locazione.
Art. 1599.
Trasferimento a titolo particolare della cosa locata.
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha
data certa anteriore all'alienazione della cosa.Trasferimento a titolo particolare della cosa locata.
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.
L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.
Art. 1600.
Detenzione anteriore al trasferimento.
Se la locazione non ha data certa , ma la detenzione del
conduttore è anteriore al trasferimento, l'acquirente non è tenuto a rispettare
la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le
locazioni a tempo indeterminato.Detenzione anteriore al trasferimento.
Art. 1601.
Risarcimento del danno al conduttore licenziato.
Se il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perché il
contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento , il
locatore è tenuto a risarcirgli il danno.Risarcimento del danno al conduttore licenziato.
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 maggio 2008, n. 11895 in Altalex Massimario.
Art. 1603.
Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione.
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di
alienazione della cosa locata , l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà
deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito
dal secondo comma dell'articolo 1596. In tal caso al conduttore licenziato non
spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario.Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione.
Art. 1604.
Vendita della cosa locata con patto di riscatto.
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà
di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto
irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.Vendita della cosa locata con patto di riscatto.
Art. 1605.
Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione.
La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non
ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non
risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento . Si può
in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi
locali.Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione.
Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta , può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento.
Art. 1606.
Estinzione del diritto del locatore.
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si
estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data
certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il
triennio .Estinzione del diritto del locatore.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
Sezione II
Della locazione di fondi urbani
Della locazione di fondi urbani
Art. 1607.
Durata massima della locazione di case.
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per
tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua
morte.Durata massima della locazione di case.
Art. 1608.
Garanzie per il pagamento della pigione.
Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere
licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre
garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione .Garanzie per il pagamento della pigione.
Art. 1609.
Piccole riparazioni a carico dell'inquilino.
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo
1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese , sono quelle dipendenti
da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o da
caso fortuito.Piccole riparazioni a carico dell'inquilino.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.
Art. 1610.
Spurgo di pozzi e di latrine.
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.Spurgo di pozzi e di latrine.
Art. 1611.
Incendio di casa abitata da più inquilini.
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono
responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio , proporzionatamente
al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si
detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.Incendio di casa abitata da più inquilini.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1612.
Recesso convenzionale del locatore.
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal
contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata
nel termine stabilito dagli usi locali.Recesso convenzionale del locatore.
Art. 1613.
Facoltà di recesso degli impiegati pubblici.
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante
patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché
questo non sia stato disposto su loro domanda.Facoltà di recesso degli impiegati pubblici.
Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.
Art. 1614.
Morte dell'inquilino.
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora
durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono
recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.Morte dell'inquilino.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.
Sezione III
Dell'affitto
Dell'affitto
§ 1 - Disposizioni generali
Art. 1615.
Gestione e godimento della cosa produttiva.
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa
produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in
conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della
produzione . A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.Gestione e godimento della cosa produttiva.
Art. 1616.
Affitto senza determinazione di tempo.
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto ciascuna
di esse può recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.Affitto senza determinazione di tempo.
Sono salve e gli usi che dispongono diversamente.
Art. 1617.
Obblighi del locatore.
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e
le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è
destinata.Obblighi del locatore.
Art. 1618.
Inadempimenti dell'affittuario.
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto , se
l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la
gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta
stabilmente la destinazione economica della cosa.Inadempimenti dell'affittuario.
Art. 1619.
Diritto di controllo.
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in
luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.Diritto di controllo.
Art. 1620.
Incremento della produttività della cosa.
L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un
aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il
locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della
produzione .Incremento della produttività della cosa.
Art. 1621.
Riparazioni.
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto le
riparazioni straordinarie . Le altre sono a carico dell'affittuario.Riparazioni.
Art. 1622.
Perdite determinate da riparazioni.
Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore
determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale
o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito
complessivo, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione
della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento
del contratto.Perdite determinate da riparazioni.
Art. 1623.
Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale.
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, o di un
provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto
contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano
rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una
diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del
contratto.Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale.
Sono salve le diverse disposizioni della legge o del provvedimento dell'autorità.
Art. 1624.
Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto.
L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del
locatore.Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto.
La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.
Art. 1625.
Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione.
Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di
alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve
osservare la disposizione dell'articolo 1616.Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione.
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Art. 1626.
Incapacità o insolvenza dell'affittuario.
L'affitto si scioglie per l'interdizione , l'inabilitazione o
l'insolvenza dell'affittuario salvo che al locatore sia prestata idonea
garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.Incapacità o insolvenza dell'affittuario.
Art. 1627.
Morte dell'affittuario.
Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi
dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto
mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi.Morte dell'affittuario.
Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
§ 2 - Dell'affitto di fondi
rustici
Art. 1628.
(…) (1)(1) “Durata minima dell’affitto
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.” Questo articolo deve intendersi abrogato poiché l’ordinamento corporativo è stato soppresso con R.D.L. 9 agosto 1943, n.721
Art. 1629.
Fondi destinati al rimboschimento.
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere
stipulato per un termine massimo di novantanove anni.Fondi destinati al rimboschimento.
Art. 1630.
Affitto senza determinazione di tempo.
L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione
di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l'affittuario possa
svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle
colture praticate nel fondo.Affitto senza determinazione di tempo.
Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti.
L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi .
Art. 1631.
Estensione del fondo.
Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della
misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto
alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati
secondo le norme contenute nel capo della vendita.Estensione del fondo.
Art. 1632.
[Miglioramenti.](1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge n. 11/1971.[Miglioramenti.](1)
Art. 1633.
[Diritti derivanti dall'esecuzione dei miglioramenti.](1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge n. 11/1971.[Diritti derivanti dall'esecuzione dei miglioramenti.](1)
Art. 1634.
[Inderogabilità.(1)
Le disposizioni dei due articoli precedenti
sono inderogabili](1)[Inderogabilità.(1)
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito della Legge n. 11/1971.
Art. 1635.
Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali.
Se, durante l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei
frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario
può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei
precedenti raccolti .Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali.
Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi . Il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta.
La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto.
In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.
Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.
Art. 1636.
Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali.
Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la
perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può
essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore
alla metà.Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali.
Art. 1637.
Accollo di casi fortuiti.
L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei
casi fortuiti ordinari . Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai
luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere
probabili.Accollo di casi fortuiti.
È nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari .
Art. 1638.
Espropriazione per pubblico interesse.
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione
temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore
la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il
mancato raccolto.Espropriazione per pubblico interesse.
Art. 1639.
Canone di affitto.
Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità
fissa o variabile dei frutti del fondo locato .Canone di affitto.
Art. 1640.
Scorte morte.
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state
consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della
specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al
locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se
si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato
d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il
valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può
essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la
pratica dei luoghi .Scorte morte.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre .
Sono salve le diverse pattuizioni delle parti.
Art. 1641.
Scorte vive.
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento , costituente la
dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si
osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve i patti diversi .Scorte vive.
Art. 1642.
Proprietà del bestiame consegnato.
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato
determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità,
dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso
rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma
deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria .Proprietà del bestiame consegnato.
Art. 1643.
Rischio della perdita del bestiame.
Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario
dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito.Rischio della perdita del bestiame.
Art. 1644.
Accrescimenti e frutti del bestiame.
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame,
l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.Accrescimenti e frutti del bestiame.
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
Art. 1645.
Riconsegna del bestiame.
Nel caso previsto dall'articolo 1642, al termine del contratto
l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero,
sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità
o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto
riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo , l'affittuario deve
restituire bestiame di uguale valore . Se vi è eccedenza o deficienza nel
valore del bestiame ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il
valore al tempo della riconsegna .Riconsegna del bestiame.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame .
Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'articolo 1640.
Sono salve i patti diversi.
Art. 1646.
Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante.
L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli
subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti
per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al
precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei
foraggi e per le raccolte che restano da fare.Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante.
Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano, gli usi locali.
§ 3 - Dell'affitto a coltivatore
diretto
Art. 1647.
Nozione.
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva
col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia , si
applicano le norme che seguono.Nozione.
Art. 1648.
[Casi fortuiti ordinari (1).
Il giudice, con riguardo alle condizioni
economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per
un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo
carico , si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo].[Casi fortuiti ordinari (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 567/1962.
Art. 1649.
[Subaffitto.(1)
Se il locatore consente il subaffitto questo
è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario].[Subaffitto.(1)
(1) Articolo da ritenersi abrogato ai sensi dell'art. 1 del dlgs.lgt. n. 156/1945.
[Art. 1650. Morte dell'affittuario.(1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge n. 11/1971.
Art. 1651.
[Miglioramenti.](1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge n. 11/1971.[Miglioramenti.](1)
Art. 1652.
Anticipazioni dell'affittuario.
Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore
è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e
antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.Anticipazioni dell'affittuario.
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.
Art. 1653.
[Sostituzione del locatore all'affittuario.](1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge n. 11/1971.[Sostituzione del locatore all'affittuario.](1)
Art. 1654.
[Inderogabilità.
Le disposizioni che precedono sono
inderogabili](1).[Inderogabilità.
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito della Legge n. 11/1971.
Capo VII
Dell'appalto
Dell'appalto
Art. 1655.
Nozione.
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.Nozione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 30 settembre 2009, n. 20995 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 11 novembre 2009, n. 23903 in Altalex Massimario.
Art. 1656.
Subappalto.
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o
del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.Subappalto.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 11 novembre 2009, n. 23903 in Altalex Massimario.
Art. 1657.
Determinazione del corrispettivo.
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né
hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle
tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.Determinazione del corrispettivo.
Art. 1658.
Fornitura della materia.
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita
dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli
usi.Fornitura della materia.
Art. 1659.
Variazioni concordate del progetto.
L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute
dell'opera se il committente non le ha autorizzate.Variazioni concordate del progetto.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Art. 1660.
Variazioni necessarie del progetto.
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario
apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice
di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del
prezzo .Variazioni necessarie del progetto.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze un'equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Art. 1661.
Variazioni ordinate dal committente.
Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il
loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se
il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.Variazioni ordinate dal committente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
Art. 1662.
Verifica nel corso di esecuzione dell'opera.
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori
e di verificarne a proprie spese lo stato.Verifica nel corso di esecuzione dell'opera.
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
Art. 1663.
Denuncia dei difetti della materia.
L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei
difetti della materia da questo fornita , se si scoprono nel corso dell'opera e
possono comprometterne la regolare esecuzione.Denuncia dei difetti della materia.
Art. 1664.
Onerosità o difficoltà dell'esecuzione.
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano
verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera,
tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo
complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una
revisione del prezzo medesimo.Onerosità o difficoltà dell'esecuzione.
La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 maggio 2007, n. 10718 in Altalex Massimario.
Art. 1666.
Verifica e pagamento di singole partite.
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei
contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal
caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.Verifica e pagamento di singole partite.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.
Art. 1667.
Difformità e vizi dell'opera.
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e
le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché,
in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.Difformità e vizi dell'opera.
Il committente deve, a pena di decadenza , denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia , purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Art. 1668.
Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano
eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente
diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
_______________
Cfr. Corte d'Appello di Roma, sez. II civile, sentenza 9 luglio 2009 in Altalex Massimario.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 28 dicembre 2007, n. 27193, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 31 gennaio 2008, n. 2313, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 18 febbraio 2008, n. 3932, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 29 aprile 2008, n. 10857, Cassazione Civile, sez. II,sentenza 4 giugno 2008, n. 14812 e Tribunale di Rovigo, sez. Andria,sentenza 6 maggio 2009 in Altalex Massimario.
Art. 1670.
Responsabilità dei subappaltatori.
L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei
subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia
entro sessanta giorni dal ricevimento.Responsabilità dei subappaltatori.
Art. 1671.
Recesso unilaterale dal contratto.
Il committente può recedere dal contratto , anche se è stata
iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga
indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato
guadagno.Recesso unilaterale dal contratto.
Art. 1672.
Impossibilità di esecuzione della opera.
Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è
divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle
parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti
in cui è per lui utile , in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.Impossibilità di esecuzione della opera.
Art. 1673.
Perimento o deterioramento della cosa.
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera
perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il
committente sia in mora a verificarla , il perimento o il deterioramento è a
carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.Perimento o deterioramento della cosa.
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.
Art. 1674.
Morte dell'appaltatore.
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte
dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata
motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal
contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona
esecuzione dell'opera o del servizio.Morte dell'appaltatore.
Art. 1675.
Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore.
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore,
il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in
ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione
del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute
gli sono utili.Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.
Art. 1676.
Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente.
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro
attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre
azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino
alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo
in cui essi propongono la domanda.Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente.
Art. 1677.
Prestazione continuativa o periodica di servizi.
Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche
di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e
quelle relative al contratto di somministrazione.Prestazione continuativa o periodica di servizi.
Capo VIII
Del trasporto
Del trasporto
Sezione I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 1678.
Nozione.
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso
corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.Nozione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 marzo 2008, n. 8063 in Altalex Massimario.
Art. 1679.
Pubblici servizi di linea.
Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di
linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le
richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa,
secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione
e rese note al pubblico.Pubblici servizi di linea.
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali.
Art. 1680.
Limiti di applicabilità delle norme.
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per
via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non
siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.Limiti di applicabilità delle norme.
Sezione II
Del trasporto di persone
Del trasporto di persone
Art. 1681.
Responsabilità del vettore.
Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento
nell'esecuzione del trasporto , il vettore risponde dei sinistri che colpiscono
la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria
delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato
tutte le misure idonee a evitare il danno.Responsabilità del vettore.
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.
Art. 1682.
Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi.
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del
proprio percorso.Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
Sezione III
Del trasporto di cose
Del trasporto di cose
Art. 1683.
Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore.
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del
destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il
numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il
trasporto.Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
Art. 1684.
Lettera di vettura e ricevuta di carico.
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera
di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate
nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.Lettera di vettura e ricevuta di carico.
Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all'ordine».
Art. 1685.
Diritti del mittente.
Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione
delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello
originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di
rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.Diritti del mittente.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.
Art. 1686.
Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto.
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o
soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve
chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle
cose consegnategli.Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell'articolo 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'articolo 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
Art. 1687.
Riconsegna delle merci.
Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del
destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o,
in mancanza, dagli usi.Riconsegna delle merci.
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.
Art. 1688.
Termine di resa.
Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è
determinato dalla somma di questi.Termine di resa.
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.
_______________
Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 30 gennaio 2008, n. 2094 in Altalex Massimario.
Art. 1690.
Impedimenti alla riconsegna.
Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a
chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare
immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni
dell'articolo 1686.Impedimenti alla riconsegna.
Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell'articolo 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'articolo 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Art. 1691.
Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine.
Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera
di vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti
dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo.Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine.
In tal caso il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.
Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate.
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa , è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.
_______________
Cfr. Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 1 agosto 2007 in Altalex Massimario.
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 marzo 2009, n. 7533 in Altalex Massimario.
Art. 1694.
Presunzioni di fortuito.
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso
fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni
del trasporto, dipendono da caso fortuito.Presunzioni di fortuito.
Art. 1695.
Calo naturale.
Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette
durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde
solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il
mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in
conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non
poteva giungere alla misura accertata.Calo naturale.
Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art. 1696.
Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria.
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il
prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria.
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalitàpreviste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilitàprevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 1697.
Accertamento della perdita e dell'avaria.
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima
della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate.Accertamento della perdita e dell'avaria.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'articolo 696 del codice di procedura civile.
Art. 1698.
Estinzione dell'azione nei confronti del vettore.
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento
di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto,
tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per
perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna,
purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non
oltre otto giorni dopo il ricevimento.Estinzione dell'azione nei confronti del vettore.
Art. 1699.
Trasporto con rispedizione della merce.
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate,
oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare
dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si
presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi
di uno spedizioniere.Trasporto con rispedizione della merce.
Art. 1700.
Trasporto cumulativo.
Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori
successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione
del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.Trasporto cumulativo.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.
Art. 1701.
Diritto di accertamento dei vettori successivi.
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella
lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al
momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume
che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.Diritto di accertamento dei vettori successivi.
Art. 1702.
Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore.
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la
riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per
l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate.Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore.
Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.
Capo IX
Del mandato
Del mandato
Sezione I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 1703.
Nozione.
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a
compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.Nozione.
_______________
Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 9 settembre 2008, n. 22658 in Altalex Massimario.
Art. 1704.
Mandato con rappresentanza.
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del
mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo
libro.Mandato con rappresentanza.
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
_______________
Cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 8 ottobre 2008, n. 24772 in Altalex Massimario.
Art. 1706.
Acquisti del mandatario.
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo
conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati
dai terzi per effetto del possesso di buona fede.Acquisti del mandatario.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.
Art. 1707.
Creditori del mandatario.
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni
sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome
proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da
scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di
beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento
la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta
a conseguirlo.Creditori del mandatario.
Art. 1708.
Contenuto del mandato.
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato
conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.Contenuto del mandato.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Art. 1709.
Presunzione di onerosità.
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è
stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli
usi; in mancanza è determinata dal giudice.Presunzione di onerosità.
§ 1 - Delle obbligazioni del
mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del
buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per
colpa è valutata con minor rigore.Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
_______________
Cfr. Tribunale di Mantova, sez. II, sentenza 15 novembre 2007 in Altalex Massimario.
Art. 1711.
Limiti del mandato.
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.
L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante
non lo ratifica.Limiti del mandato.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
_______________
Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 14 aprile 2010, n. 8857 in Altalex Massimario.
Art. 1714.
Interessi sulle somme riscosse.
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali
sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno
in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle
secondo le istruzioni ricevute.Interessi sulle somme riscosse.
Art. 1715.
Responsabilità per le obbligazioni dei terzi.
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in
proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni
assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza
di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del
contratto.Responsabilità per le obbligazioni dei terzi.
Art. 1716.
Pluralità di mandatari.
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone
designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.Pluralità di mandatari.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
_______________
Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 11 febbraio 2009, n. 3354 in Altalex Massimario.
Art. 1718.
Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante.
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono
state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di
fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte
con ritardo.Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'articolo 1515.
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.
§ 2 - Delle obbligazioni del
mandante
Art. 1719.
Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al
mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento
delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.
Art. 1720.
Spese e compenso del mandatario.
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con
gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il
compenso che gli spetta.Spese e compenso del mandatario.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
Art. 1721.
Diritto del mandatario sui crediti.
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari
sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori
di questo.Diritto del mandatario sui crediti.
§ 3 - Dell'estinzione del
mandato
Art. 1722.
Cause di estinzione.
Il mandato si estingue:Cause di estinzione.
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.
_______________
Cfr. Tribunale di Trieste, sentenza 6 luglio 2007 in Altalex Massimario.
Art. 1723.
Revocabilità del mandato.
Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita
l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.Revocabilità del mandato.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
Art. 1724.
Revoca tacita.
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il
compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e
producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.Revoca tacita.
Art. 1725.
Revoca del mandato oneroso.
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato
o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è
fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che
ricorra una giusta causa.Revoca del mandato oneroso.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1726.
Revoca del mandato collettivo.
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e
per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia
stata fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.Revoca del mandato collettivo.
Art. 1727.
Rinunzia del mandatario.
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve
risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il
mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora
non abbia dato un congruo preavviso.Rinunzia del mandatario.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.
Art. 1728.
Morte o incapacità del mandante o del mandatario.
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta
del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se
vi è pericolo nel ritardo.Morte o incapacità del mandante o del mandatario.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Art. 1729.
Mancata conoscenza della causa di estinzione.
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere
l'estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi
eredi.Mancata conoscenza della causa di estinzione.
Art. 1730.
Estinzione del mandato conferito a più mandatari.
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone
designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione
concerne uno solo dei mandatari.Estinzione del mandato conferito a più mandatari.
Sezione II
Della commissione
Della commissione
Art. 1731.
Nozione.
Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto
l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del
commissionario.Nozione.
Art. 1732.
Operazioni a fido.
Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di
pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il
committente non ha disposto altrimenti.Operazioni a fido.
Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.
Art. 1733.
Misura della provvigione.
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è
stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto
l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.Misura della provvigione.
Art. 1734.
Revoca della commissione.
Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a
che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al
commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto
delle spese sostenute e dell'opera prestata.Revoca della commissione.
Art. 1735.
Commissionario contraente in proprio.
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o
merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma
dell'articolo 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il
commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può
acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto
alla provvigione.Commissionario contraente in proprio.
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
Art. 1736.
Star del credere.
Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo
«star del credere» risponde nei confronti del committente per l'esecuzione
dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso
o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina
secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede
il giudice secondo equità.Star del credere.
Sezione III
Della spedizione
Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere
assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un
contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.Della spedizione
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 marzo 2008, n. 8063 in Altalex Massimario.
Art. 1738.
Revoca.
Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di
trasporto col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione,
rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo
compenso per l'attività prestata.Revoca.
Art. 1739.
Obblighi dello spedizioniere.
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto
della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del
committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del
medesimo.Obblighi dello spedizioniere.
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.
Art. 1740.
Diritti dello spedizioniere.
La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per
l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le
tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene
la spedizione.Diritti dello spedizioniere.
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.
Art. 1741.
Spedizioniere vettore.
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione
del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.Spedizioniere vettore.
Capo X
Del contratto di agenzia
Del contratto di agenzia
Art. 1742.
Nozione.
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico
di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata.Nozione.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Art. 1743.
Diritto di esclusiva.
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti
nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere
l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più
imprese in concorrenza tra loro.Diritto di esclusiva.
Art. 1744.
Riscossioni.
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se
questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o
dilazioni senza speciale autorizzazione.Riscossioni.
Art. 1745.
Rappresentanza dell'agente.
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto
concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze
contrattuali sono validamente fatti all'agente.Rappresentanza dell'agente.
L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746.
Obblighi dell'agente.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi
del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere
l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al
preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona
assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei
singoli affari. È nullo ogni patto contrario.Obblighi dell'agente.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.
Art. 1747.
Impedimento dell'agente.
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli
deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al
risarcimento del danno.Impedimento dell'agente.
Art. 1748.
Diritti dell'agente.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha
diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del
suo intervento.Diritti dell'agente.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Art. 1749.
Obblighi del preponente.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e
buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione
necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le
informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire
l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle
operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente
avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare
l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della
mancata esecuzione di un affare procuratogli.Obblighi del preponente.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
Art. 1750.
Durata del contratto o recesso.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere
eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.Durata del contratto o recesso.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 giugno 2007, n. 14189 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 2 aprile 2008, n. 8483 in Altalex Massimario.
Art. 1751-bis.
Patto di non concorrenza.
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo
scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la
medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato
concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni
successivi all'estinzione del contratto.Patto di non concorrenza.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complesssivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Art. 1752.
Agente con rappresentanza.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi
in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la
conclusione dei contratti.Agente con rappresentanza.
Art. 1753.
Agenti di assicurazione.
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti
di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto siano
compatibili con la natura dell'attività assicurativa.Agenti di assicurazione.
Capo XI
Della mediazione
Della mediazione
Art. 1754.
Mediatore.
È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.Mediatore.
_______________
Cfr. Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 14 luglio 2009, n. 16382 e Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 22 settembre 2009, n. 2785 in Altalex Massimario.
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
_______________
Cfr. Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 29 gennaio 2009 e Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 22 settembre 2009, n. 2785 in Altalex Massimario.
Art. 1756.
Rimborso delle spese.
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso
delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state
eseguite anche se l'affare non è stato concluso.Rimborso delle spese.
Art. 1757.
Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto
alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
Art. 1758.
Pluralità di mediatori.
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno
di essi ha diritto a una quota della provvigione.Pluralità di mediatori.
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
_______________
Cfr. Tribunale di Mantova, sentenza 19 settembre 2008 in Altalex Massimario.
Art. 1760.
Obblighi del mediatore professionale.
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:Obblighi del mediatore professionale.
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761.
Rappresentanza del mediatore.
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di
rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il
suo intervento.Rappresentanza del mediatore.
Art. 1762.
Contraente non nominato.
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro
risponde della esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei
diritti verso il contraente non nominato.Contraente non nominato.
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
Art. 1763.
Fideiussione del mediatore.
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.Fideiussione del mediatore.
Art. 1764. Sanzioni.
Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall'articolo
1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5
a € 516Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
Art. 1765.
Leggi speciali.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.Leggi speciali.
Capo XII
Del deposito
Del deposito
Sezione I
Del deposito in generale
Del deposito in generale
Art. 1766.
Nozione.
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra
una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.Nozione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 marzo 2007, n. 5837, Tribunale di Mantova, sentenza 27 agosto 2007, Cassazione Civile, sez. III,sentenza 9 settembre 2008, n. 22658, Cassazione Civile, sez. III,sentenza 27 gennaio 2009, n. 1957 in Altalex Massimario.
Art. 1767.
Presunzione di gratuità.
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità
professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una
diversa volontà delle parti.Presunzione di gratuità.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 9 settembre 2008, n. 22658 in Altalex Massimario.
Art. 1768.
Diligenza nella custodia.
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon
padre di famiglia.Diligenza nella custodia.
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Art. 1769.
Responsabilità del depositario incapace.
Il depositario incapace è responsabile della conservazione della
cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In
ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa
finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il
rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.Responsabilità del depositario incapace.
Art. 1770.
Modalità della custodia.
Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in
deposito ad altri, senza il consenso del depositante.Modalità della custodia.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
Art. 1771.
Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa.
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la
richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario.Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa.
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Art. 1772.
Pluralità di depositanti e di depositari.
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano
circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite
dall'autorità giudiziaria.Pluralità di depositanti e di depositari.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
Art. 1773.
Terzo interessato nel deposito.
Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e
questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il
depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il
consenso del terzo.Terzo interessato nel deposito.
Art. 1774.
Luogo di restituzione e spese relative.
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi
nel luogo in cui doveva essere custodita.Luogo di restituzione e spese relative.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Art. 1775.
Restituzione dei frutti.
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli
abbia percepiti.Restituzione dei frutti.
Art. 1776.
Obblighi dell'erede del depositario.
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la
cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire
il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante
subentra nel diritto dell'alienante.Obblighi dell'erede del depositario.
Art. 1777.
Persona a cui deve essere restituita la cosa.
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla
persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di
esserne proprietario.Persona a cui deve essere restituita la cosa.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Art. 1778.
Cosa proveniente da reato.
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è
nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziare il deposito fatto
presso di sé.Cosa proveniente da reato.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.
Art. 1779.
Cosa propria del depositario.
Il depositario è liberato da ogni obbligazione se risulta che la
cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.Cosa propria del depositario.
Art. 1780.
Perdita non imputabile della detenzione della cosa.
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza
di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di
restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente
al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.Perdita non imputabile della detenzione della cosa.
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1781.
Diritti del depositario.
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese
fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal
deposito e a pagargli il compenso pattuito.Diritti del depositario.
Art. 1782.
Deposito irregolare.
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre
cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne
acquista la proprietà ed è tenuto a restituire altrettante della stessa specie
e qualità.Deposito irregolare.
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.
Sezione II
Del deposito in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento,
distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.Del deposito in albergo
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 luglio 2007, n. 15468 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 5 dicembre 2008, n. 28812 in Altalex Massimario.
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 5 marzo 2009, n. 5348 in Altalex Massimario.
Art. 1785.
Limiti di responsabilità.
L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione
o la sottrazione sono dovuti:Limiti di responsabilità.
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
Art. 1785-bis.
Responsabilità per colpa dell'albergatore.
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il
limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento,
la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono
dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.Responsabilità per colpa dell'albergatore.
Art. 1785-ter.
Obbligo di denuncia del danno.
Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non
potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto
all'albergatore con ritardo ingiustificato.Obbligo di denuncia del danno.
Art. 1785-quater.
Nullità.
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a
limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.Nullità.
Art. 1785-quinquies.
Limiti di applicazione.
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai
veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né gli animali vivi.Limiti di applicazione.
Art. 1786.
Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di
case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari,
pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.
Sezione III
Del deposito nei magazzini generali
Del deposito nei magazzini generali
Art. 1787.
Responsabilità dei magazzini generali.
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle
merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è
derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o
dell'imballaggio.Responsabilità dei magazzini generali.
Art. 1788.
Diritti del depositante.
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di
ritirare i campioni d'uso.Diritti del depositante.
Art. 1789.
Vendita delle cose depositate.
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono
procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci
non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di
deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del
deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la
vendita si osservano le modalità stabilite dall'articolo 1515.Vendita delle cose depositate.
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Art. 1790.
Fede di deposito.
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono
rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.Fede di deposito.
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
Art. 1791.
Nota di pegno.
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono
ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.Nota di pegno.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro o matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Art. 1792.
Intestazione e circolazione dei titoli.
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome
del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia
congiuntamente sia separatamente, mediante girata.Intestazione e circolazione dei titoli.
Art. 1793.
Diritti del possessore.
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha
diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di
richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e
che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la
nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.Diritti del possessore.
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall'articolo 1788.
Art. 1794.
Prima girata della nota di pegno.
La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare
del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle
dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata
dal giratario.Prima girata della nota di pegno.
La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.
Art. 1795.
Diritti del possessore della sola fede di deposito.
Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose
depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in
pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al
creditore pignoratizio.Diritti del possessore della sola fede di deposito.
Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.
Art. 1796.
Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto.
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto
alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può
far vendere la cosa depositata in conformità dell'articolo 1515, decorsi otto
giorni da quello della scadenza.Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto.
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.
Art. 1797.
Azione nei confronti dei giranti.
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante,
se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.Azione nei confronti dei giranti.
I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.
Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.
Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni.
Capo XIII
Del sequestro convenzionale
Del sequestro convenzionale
Art. 1798.
Nozione.
Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più
persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla
quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a
quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita.Nozione.
Art. 1799.
Obblighi, diritti e poteri del sequestratario.
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono
determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.Obblighi, diritti e poteri del sequestratario.
Art. 1800.
Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro.
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è
soggetto alle norme del deposito.Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro.
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato.
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Art. 1801.
Liberazione del sequestratario.
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può
essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.Liberazione del sequestratario.
Art. 1802.
Compenso e rimborso delle spese al sequestratario.
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito
diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra
erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.Compenso e rimborso delle spese al sequestratario.
Capo XIV
Del comodato
Del comodato
Art. 1803.
Nozione.
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra
una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso
determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.Nozione.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 3 aprile 2008, n. 8548 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 giugno 2008, n. 15995 in Altalex Massimario.
Art. 1804.
Obbligazioni del comodatario.
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la
diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso
determinato dal contratto o dalla natura della cosa.Obbligazioni del comodatario.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Art. 1805.
Perimento della cosa.
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso
fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se,
potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.Perimento della cosa.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.
Art. 1806.
Stima.
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo
perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non
imputabile.Stima.
Art. 1807.
Deterioramento per effetto dell'uso.
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata
consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del
deterioramento.Deterioramento per effetto dell'uso.
Art. 1808.
Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie.
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per servirsi della cosa.Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie.
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
Art. 1809.
Restituzione.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del
termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in
conformità del contratto.Restituzione.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Art. 1810.
Comodato senza determinazione di durata.
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a
cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non
appena il comodante la richiede.Comodato senza determinazione di durata.
Art. 1811.
Morte del comodatario.
In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato
convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della
cosa.Morte del comodatario.
Art. 1812.
Danni al comodatario per vizi della cosa.
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne
serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della
cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.Danni al comodatario per vizi della cosa.
Capo XV
Del mutuo
Del mutuo
Art. 1813.
Nozione.
Nozione.
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna
all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e
l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Art. 1814.
Trasferimento della proprietà.
Trasferimento della proprietà.
Le cose date a mutuo passano in proprietà del
mutuatario.
Art. 1815.
Interessi.
Interessi.
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve
corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi
si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è
nulla e non sono dovuti interessi.
Art. 1816.
Termine per la restituzione fissato dalle parti.
Termine per la restituzione fissato dalle parti.
Il termine per la restituzione si presume stipulato a
favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del
mutuatario.
Art. 1817.
Termine per la restituzione fissato dal giudice.
Termine per la restituzione fissato dal giudice.
Se non è fissato un termine per la restituzione,
questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo
quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.
Art. 1818.
Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione.
Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione.
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la
restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non
imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al
tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Art. 1819.
Restituzione rateale.
Restituzione rateale.
Se è stata convenuta la restituzione rateale delle
cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una
sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata
restituzione dell'intero.
Art. 1820.
Mancato pagamento degli interessi.
Mancato pagamento degli interessi.
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento
degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.
Art. 1821.
Danni al mutuatario per vizi delle cose.
Danni al mutuatario per vizi delle cose.
Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario
per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza
colpa.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile
solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Art. 1822.
Promessa di mutuo.
Promessa di mutuo.
Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare
l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro
contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la
restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
Capo XVI
Del conto corrente
Del conto corrente
Art. 1823.
Nozione.
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano
ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse,
considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.Nozione.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
Art. 1824.
Crediti esclusi dal conto corrente.
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono
suscettibili di compensazione.Crediti esclusi dal conto corrente.
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.
Art. 1825.
Interessi.
Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal
contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.Interessi.
Art. 1826.
Spese e diritti di commissione.
L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di
commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle
rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.Spese e diritti di commissione.
Art. 1827.
Effetti dell'inclusione nel conto.
L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude
l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito
deriva.Effetti dell'inclusione nel conto.
Se l'atto è dichiarato nullo, annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.
Art. 1828.
Efficacia della garanzia dei crediti iscritti.
Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale
o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo
esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del
credito garantito.Efficacia della garanzia dei crediti iscritti.
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.
Art. 1829.
Crediti verso terzi.
Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel
conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo
incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la
scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto
reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la
partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro
il debitore.Crediti verso terzi.
Art. 1830.
Sequestro o pignoramento del saldo.
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato
l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non
può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si
considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del
sequestro o del pignoramento.Sequestro o pignoramento del saldo.
Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto.
Art. 1831.
Chiusura del conto.
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle
scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni
semestre, computabile dalla data del contratto.Chiusura del conto.
Art. 1832.
Approvazione del conto.
L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende
approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o
altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.Approvazione del conto.
L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione, dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.
_______________
Cfr. Tribunale di Lecce, sez. II civile, sentenza 5 dicembre 2007, n. 1787 in Altalex Massimario.
Art. 1833.
Recesso dal contratto.
Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno
dieci giorni prima.Recesso dal contratto.
In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.
Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'articolo 1831.
Capo XVII
Dei contratti bancari
Dei contratti bancari
Sezione I
Dei depositi bancari
Dei depositi bancari
Art. 1834.
Depositi di danaro.
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne
acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie
monetaria,, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del
depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o
dagli usi.Depositi di danaro.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
È nullo ogni patto contrario.
_______________
Cfr. Tribunale di Bari, sentenza 3 gennaio 2007 in Altalex Massimario.
Art. 1836.
Legittimazione del possessore.
Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che
senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è
liberata anche se questi non è il depositante.Legittimazione del possessore.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
[Art. 1837. (1)
Libretti in favore di minori.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 11, L. 8 marzo 1975, n. 39.Libretti in favore di minori.]
Art. 1838.
Deposito di titoli in amministrazione.
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve
custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi
per l'attribuzione di premi o per rimborso di capitale, curare le riscossioni
per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti
inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.Deposito di titoli in amministrazione.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
È nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza.
Sezione II
Del servizio bancario delle cassette di sicurezza
Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso
l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della
cassetta, salvo il caso fortuito.Del servizio bancario delle cassette di sicurezza
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 4 novembre 2009, n. 23412 in Altalex Massimario.
Art. 1840.
Apertura della cassetta.
Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa è
consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa
pattuizione.Apertura della cassetta.
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
Art. 1841.
Apertura forzata della cassetta.
Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione
all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al
tribunale l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.Apertura forzata della cassetta.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.
Il tribunale può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.
Sezione III
Dell'apertura di credito bancario
Dell'apertura di credito bancario
Art. 1842.
Nozione.
L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca
si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un
dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.Nozione.
Art. 1843.
Utilizzazione del credito.
Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più
volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti
ripristinare la sua disponibilità.Utilizzazione del credito.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.
Art. 1844.
Garanzia.
Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o
personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo
fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.Garanzia.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.
Art. 1845.
Recesso dal contratto.
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto
prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.Recesso dal contratto.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Sezione IV
Dell'anticipazione bancaria
Dell'anticipazione bancaria
Art. 1846.
Disponibilità delle cose date in pegno.
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci la banca
non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento
nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere
provato per iscritto.Disponibilità delle cose date in pegno.
Art. 1847.
Assicurazione delle merci.
La banca deve provvedere per conto del contraente
all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o
l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.Assicurazione delle merci.
Art. 1848.
Spese di custodia.
La banca oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso
delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne
abbia acquistato la disponibilità.Spese di custodia.
Art. 1849.
Ritiro dei titoli o delle merci.
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può
ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso
proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca
secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo
risulti insufficientemente garantito.Ritiro dei titoli o delle merci.
Art. 1850.
Diminuzione della garanzia.
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo
rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al
debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in
mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se
il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a
norma del secondo e quarto comma dell'articolo 2797.Diminuzione della garanzia.
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
Art. 1851.
Pegno irregolare o garanzia di anticipazione.
Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di
danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata
conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la
somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti
garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei
titoli al tempo della scadenza dei crediti.Pegno irregolare o garanzia di anticipazione.
Sezione V
Delle operazioni bancarie in conto corrente
Delle operazioni bancarie in conto corrente
Art. 1852.
Disposizione da parte del correntista.
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni
bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in
qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del
termine di preavviso eventualmente pattuito.Disposizione da parte del correntista.
Art. 1853.
Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti.
Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più
conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano
reciprocamente, salvo patto contrario.Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti.
Art. 1854.
Conto corrente intestato a più persone.
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà
per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari
sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.Conto corrente intestato a più persone.
Art. 1855.
Operazione a tempo indeterminato.
Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo
indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone
preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici
giorni.Operazione a tempo indeterminato.
Art. 1856.
Esecuzione d'incarichi.
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione
d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.Esecuzione d'incarichi.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
Art. 1857.
Norme applicabili.
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme
degli articoli 1826, 1829 e 1832.Norme applicabili.
Sezione VI
Dello sconto bancario
Dello sconto bancario
Art. 1858.
Nozione.
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione
dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non
ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.Nozione.
Art. 1859.
Sconto di cambiali.
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario,
la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo,
ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.Sconto di cambiali.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».
Art. 1860.
Sconto di tratte documentate.
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo
stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo
possesso.Sconto di tratte documentate.
Capo XVIII
Della rendita perpetua
Della rendita perpetua
Art. 1861.
Nozione.
Nozione.
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce
all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una
somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale
corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
La rendita perpetua può essere costituita anche quale
onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un
capitale.
Art. 1862.
Norme applicabili.
Norme applicabili.
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo
oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita.
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è
soggetta alle norme stabilite per la donazione.
Art. 1863.
Rendita fondiaria e rendita semplice.
Rendita fondiaria e rendita semplice.
È fondiaria la rendita costituita mediante alienazione
di un immobile. È semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.
Art. 1864.
Garanzia della rendita semplice.
Garanzia della rendita semplice.
La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca
sopra un immobile; altrimenti il capitale è ripetibile.
Art. 1865.
Diritto di riscatto della rendita perpetua.
Diritto di riscatto della rendita perpetua.
La rendita perpetua è redimibile a volontà del
debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.
Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto
non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo
termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i
trenta anni nella rendita fondiaria.
Può anche stipularsi che il debitore non esegua il
riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso
non può eccedere l'anno.
Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono
nei limiti sopra stabiliti.
Art. 1866.
Esercizio del riscatto.
Esercizio del riscatto.
Il riscatto della rendita semplice e della rendita
fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla
capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale.
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi
speciali.
Art. 1867.
Riscatto forzoso.
Riscatto forzoso.
Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto
al riscatto:
1) se è in mora nel pagamento di due annualità di
rendita;
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o
se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale
sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il
fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.
Art. 1868.
Riscatto per insolvenza del debitore.
Riscatto per insolvenza del debitore.
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso
d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui
era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si
dichiari pronto ad assumerlo.
Art. 1869.
Altre prestazioni perpetue.
Altre prestazioni perpetue.
Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867
e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a
qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.
Art. 1870.
Ricognizione.
Ricognizione.
Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione
annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese
al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni
dalla data del precedente.
Art. 1871.
Rendite dello Stato.
Rendite dello Stato.
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle
rendite emesse dallo Stato.
Capo XIX
Della rendita vitalizia
Della rendita vitalizia
Art. 1872.
Modi di costituzione.
Modi di costituzione.
La rendita vitalizia può essere costituita a titolo
oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione
di capitale.
La rendita vitalizia può essere costituita anche per
donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite
dalla legge per tali atti.
Art. 1873.
Determinazione della durata.
Determinazione della durata.
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata
della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di
più persone.
Art. 1874.
Costituzione a favore di più persone.
Costituzione a favore di più persone.
Se la rendita è costituita a favore di più persone, la
parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo
patto contrario.
Art. 1875.
Costituzione a favore di un terzo.
Costituzione a favore di un terzo.
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo,
quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite
per la donazione.
Art. 1876.
Rendita costituita su persone già defunte.
Rendita costituita su persone già defunte.
Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per
la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato
di vivere.
Art. 1877.
Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso.
Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso.
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a
titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non
gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.
Art. 1878.
Mancanza di pagamento delle rate scadute.
Mancanza di pagamento delle rate scadute.
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita
scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può
domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni
del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una
somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.
Art. 1879.
Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta.
Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta.
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non
può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del
capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.
Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo
per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua
prestazione.
Art. 1880.
Modalità del pagamento della rendita.
Modalità del pagamento della rendita.
La rendita vitalizia costituita mediante contratto è
dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla
vita del quale è costituita.
Se però è stato convenuto di pagarla a rate
anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.
Art. 1881.
Sequestro o pignoramento della rendita.
Sequestro o pignoramento della rendita.
Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo
gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a
sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.
Capo XX
Dell'assicurazione
Dell'assicurazione
Sezione I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 1882.
Nozione.
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.Nozione.
_______________
Cfr. Corte d'Appello di Roma, sez. II, sentenza 8 novembre 2007 in Altalex Massimario.
Art. 1883.
Esercizio delle assicurazioni.
L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un
istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza
delle norme stabilite dalle leggi speciali.Esercizio delle assicurazioni.
Art. 1884.
Assicurazioni mutue.
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente
capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.Assicurazioni mutue.
Art. 1885.
Assicurazioni contro i rischi della navigazione.
Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono
disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice
della navigazione.Assicurazioni contro i rischi della navigazione.
Art. 1886.
Assicurazioni sociali.
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali.
In mancanza si applicano le norme del presente capo.Assicurazioni sociali.
Art. 1887.
Efficacia della proposta.
La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per il
termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita
medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della
proposta.Efficacia della proposta.
Art. 1888.
Prova del contratto.
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.Prova del contratto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Art. 1889.
Polizze all'ordine e al portatore.
Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo
trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli
effetti della cessione.Polizze all'ordine e al portatore.
Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.
Art. 1890.
Assicurazione in nome altrui.
Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza
averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la
scadenza o il verificarsi del sinistro.Assicurazione in nome altrui.
Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.
Art. 1891.
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi
spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto,
salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall'assicurato.Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 aprile 2010, n. 10194 in Altalex Massimario.
Art. 1893.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le
dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del
contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante
dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894.
Assicurazioni in nome o per conto di terzi.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno
conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al
rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli
1892 e 1893.Assicurazioni in nome o per conto di terzi.
Art. 1895.
Inesistenza del rischio.
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato
di esistere prima della conclusione del contratto.Inesistenza del rischio.
Art. 1896.
Cessazione del rischio durante l'assicurazione.
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la
conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei
premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga
altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in
corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.Cessazione del rischio durante l'assicurazione.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897.
Diminuzione del rischio.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono
una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento
della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio
minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di
premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor
premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in
cui è stata fatta la comunicazione.Diminuzione del rischio.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898.
Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso
all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il
nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore
al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe
consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.Aggravamento del rischio.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899. Durata
dell'assicurazione.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della
conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata
stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura
di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di
una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del
contratto annuale (1). In questo caso, se il contratto supera i
cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal
contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine
dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (1).Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
(1) L’originario secondo periodo di questo comma che recitava: “In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.” È stato così sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall’art. 21, comma 3, della L. 23 luglio 2009, n. 99.
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 28 febbraio 2007, n. 4631 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 aprile 2010, n. 8368 in Altalex Massimario.
Art. 1902.
Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa.
La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese
assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il
contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che
incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si
osservano le leggi speciali.Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.
Art. 1903.
Agenti di assicurazione.
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione
possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei
contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata
nelle forme richieste dalla legge.Agenti di assicurazione.
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.
Sezione II
Dell'assicurazione contro i danni
Dell'assicurazione contro i danni
Art. 1904.
Interesse all'assicurazione.
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel
momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse
dell'assicurato al risarcimento del danno.Interesse all'assicurazione.
Art. 1905.
Limiti del risarcimento.
L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti
stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del
sinistro.Limiti del risarcimento.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.
Art. 1906.
Danni cagionati da vizio della cosa.
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni
prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato
denunziato.Danni cagionati da vizio della cosa.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.
Art. 1907.
Assicurazione parziale.
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa
assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in
proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.Assicurazione parziale.
Art. 1908.
Valore della cosa assicurata.
Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o
danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.Valore della cosa assicurata.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Art. 1909.
Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della
cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato;
l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di
assicurazione in corso.Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
_______________
Cfr. Tribunale di Milano, sez. V civile, sentenza 24 luglio 2008, n. 9791 in Altalex Massimario.
Art. 1911.
Coassicurazione.
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi
alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate,
ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto
in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto
sottoscritto da tutti gli assicuratori.Coassicurazione.
Art. 1912.
Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni
determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti
popolari.Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.
Art. 1913.
Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o
all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in
cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è
necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione
del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio
o di constatazione del sinistro.Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914.
Obbligo di salvataggio.
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o
diminuire il danno.Obbligo di salvataggio.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915.
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o
del salvataggio perde il diritto all'indennità.Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916. (1)
Diritto di surrogazione dell'assicuratore.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla
concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi
responsabili.Diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2).
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 1991, n. 356, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
_______________
Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 5 marzo 2009, n. 63 in Altalex Massimario.
Art. 1918.
Alienazione delle cose assicurate.
L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento
del contratto di assicurazione.Alienazione delle cose assicurate.
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.
Sezione III
Dell'assicurazione sulla vita
Dell'assicurazione sulla vita
Art. 1919.
Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su
quella di un terzo.Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Art. 1920.
Assicurazione a favore di un terzo.
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.Assicurazione a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Art. 1921.
Revoca del beneficio.
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le
quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può
tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che,
verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del
beneficio.Revoca del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.
Art. 1922.
Decadenza dal beneficio.
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha
effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.Decadenza dal beneficio.
Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 800.
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Art. 1924.
Mancato pagamento dei premi.
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno,
l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi
dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il
premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi
dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole
rate.Mancato pagamento dei premi.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
Art. 1925.
Riscatto e riduzione della polizza.
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto
e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in
grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di
riduzione dell'assicurazione.Riscatto e riduzione della polizza.
Art. 1926.
Cambiamento di professione dell'assicurato.
I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non
fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio
in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del
contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione.Cambiamento di professione dell'assicurato.
Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.
Se l'assicurato, dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.
Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.
Art. 1927.
Suicidio dell'assicurato.
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano
decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto
al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.Suicidio dell'assicurato.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.
Sezione IV
Della riassicurazione
Della riassicurazione
Art. 1928.
Prova.
I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di
rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.Prova.
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.
Art. 1929.
Efficacia del contratto.
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato
e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio
a favore della massa degli assicurati.Efficacia del contratto.
Art. 1930.
Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il
riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato,
salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.
Art. 1931.
Compensazione dei crediti e debiti.
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del
riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della
liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di
riassicurazione, si compensano di diritto.Compensazione dei crediti e debiti.
Sezione V
Disposizioni finali
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898,
1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915,
secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se
non in senso più favorevole all'assicurato.Disposizioni finali
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
_______________
Cfr. Tribunale di Salerno, sez. I, sentenza 27 marzo 2009 in Altalex Massimario.
Capo XXI
Del giuoco e della scommessa
Del giuoco e della scommessa
Art. 1933.
Mancanza di azione.
Mancanza di azione.
Non compete azione per il pagamento di un debito di
giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non
proibiti.
Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia
spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non
vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente
è un incapace.
Art. 1934.
Competizioni sportive.
Competizioni sportive.
Sono eccettuati dalla norma del primo comma
dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono
parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie
e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la
domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
Art. 1935.
Lotterie autorizzate.
Lotterie autorizzate.
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora
siano state legalmente autorizzate.
Capo XXII
Della fideiussione
Della fideiussione
Sezione I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 1936.
Nozione.
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il
creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.Nozione.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 12 dicembre 2007, n. 26012 in Altalex Massimario.
Art. 1937.
Manifestazione della volontà.
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.Manifestazione della volontà.
Art. 1938.
Fideiussione per obbligazioni future o condizionali.
La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione
condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo
massimo garantito.Fideiussione per obbligazioni future o condizionali.
Art. 1939.
Validità della fideiussione.
La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione
principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.Validità della fideiussione.
Art. 1940.
Fideiussore del fideiussore.
La fideiussione può essere prestata così per il debitore
principale, come per il suo fideiussore.Fideiussore del fideiussore.
Art. 1941.
Limiti della fideiussione.
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né
può essere prestata a condizioni più onerose.Limiti della fideiussione.
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Art. 1942.
Estensione della fideiussione.
Salvo patto contrario, la fideiussione, si estende a tutti gli
accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al
fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese
successive.Estensione della fideiussione.
Art. 1943.
Obbligazione di prestare fideiussione.
Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare
persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che
abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la
fideiussione si deve prestare.Obbligazione di prestare fideiussione.
Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Sezione II
Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al
pagamento del debito.Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 5 febbraio 2008, n. 2655 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2009, n. 20822 in Altalex Massimario.
Art. 1945.
Eccezioni opponibili dal fideiussore.
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni
che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.Eccezioni opponibili dal fideiussore.
_______________
Cfr. Tribunale di Lecce, sez. II civile, sentenza 5 dicembre 2007, n. 1787 in Altalex Massimario.
Art. 1946.
Fideiussione prestata da più persone.
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo
debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per
l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.Fideiussione prestata da più persone.
Art. 1947.
Beneficio della divisione.
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni
fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere
che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.Beneficio della divisione.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
Art. 1948.
Obbligazione del fideiussore del fideiussore.
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore,
se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo
siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.Obbligazione del fideiussore del fideiussore.
Sezione III
Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
Art. 1949.
Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore.
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che
il creditore aveva contro il debitore.Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore.
Art. 1950.
Regresso contro il debitore principale.
Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore
principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.Regresso contro il debitore principale.
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.
Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.
Art. 1951.
Regresso contro più debitori principali.
Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il
fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere
integralmente ciò che ha pagato.Regresso contro più debitori principali.
Art. 1952.
Divieto di agire contro il debitore principale.
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se,
per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato
ugualmente il debito.Divieto di agire contro il debitore principale.
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.
Art. 1953.
Rilievo del fideiussore.
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il
debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le
garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni
di regresso, nei casi seguenti:Rilievo del fideiussore.
1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
Sezione IV
Dei rapporti tra più fideiussori
Dei rapporti tra più fideiussori
Art. 1954.
Regresso contro gli altri fideiussori.
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo
debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso
contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi
è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1299.Regresso contro gli altri fideiussori.
Sezione V
Dell'estinzione della fideiussione
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non
può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle
ipoteche e nei privilegi del creditore.Dell'estinzione della fideiussione
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 novembre 2007, n. 23922 in Altalex Massimario.
Art. 1956.
Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.
Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il
creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al
terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute
tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 aprile 2008, n. 10669, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 maggio 2008, n. 13078 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 12 dicembre 2008, n. 29215 in Altalex Massimario.
Capo XXIII
Del mandato di credito
Del mandato di credito
Art. 1958.
Effetti del mandato di credito.
Effetti del mandato di credito.
Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha
conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio,
quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.
Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi,
ma chi l'ha conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno
all'altra parte.
Art. 1959.
Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo.
Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo.
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni
patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da
rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha
accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo.
Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 1956.
Capo XXIV
Dell'anticresi
Dell'anticresi
Art. 1960.
Nozione.
Nozione.
L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un
terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito,
affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se
dovuti, e quindi al capitale.
Art. 1961.
Obblighi del creditore anticretico.
Obblighi del creditore anticretico.
Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è
obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in
anticresi.
Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e
coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere
prelevate dai frutti.
Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi,
può, in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore purché non abbia
rinunziato a tale facoltà.
Art. 1962.
Durata dell'anticresi.
Durata dell'anticresi.
L'anticresi dura finché il creditore sia stato
interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato
in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non può avere una durata
superiore a dieci anni.
Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si
riduce al termine suddetto.
Art. 1963.
Divieto del patto commissorio.
Divieto del patto commissorio.
È nullo qualunque patto, anche posteriore alla
conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile
passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.
Art. 1964.
Compensazione dei frutti con gli interessi.
Compensazione dei frutti con gli interessi.
Salva la disposizione dell'articolo 1448, è valido il
patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli
interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo
estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.
Capo XXV
Della transazione
Della transazione
Art. 1965.
Nozione.
Nozione.
La transazione è il contratto col quale le parti,
facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o
prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare,
modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto
della pretesa e della contestazione delle parti.
Art. 1966.
Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.
Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.
Per transigere le parti devono avere la capacità di
disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione è nulla se tali diritti, per loro
natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disciplina
delle parti.
Art. 1967.
Prova.
Prova.
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo
il disposto del n. 12 dell'articolo 1350.
Art. 1968.
Transazione sulla falsità di documenti.
Transazione sulla falsità di documenti.
La transazione nei giudizi civili di falso non produce
alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico
ministero.
Art. 1969.
Errore di diritto.
Errore di diritto.
La transazione non può essere annullata per errore di
diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le
parti.
Art. 1970.
Lesione.
Lesione.
La transazione non può essere impugnata per causa di
lesione.
Art. 1971.
Transazione su pretesa temeraria.
Transazione su pretesa temeraria.
Se una delle parti era consapevole della temerarietà
della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione.
Art. 1972.
Transazione su un titolo nullo.
Transazione su un titolo nullo.
E' nulla la transazione relativa a un contratto
illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta
relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo
dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.
Art. 1973.
Annullabilità per falsità di documenti.
Annullabilità per falsità di documenti.
È annullabile la transazione fatta, in tutto o in
parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.
Art. 1974.
Annullabilità per cosa giudicata.
Annullabilità per cosa giudicata.
È pure annullabile la transazione fatta su lite già
decisa con sentenza passata in giudicato della quale le parti o una di esse non
avevano notizia.
Art. 1975.
Annullabilità per scoperta di documenti.
Annullabilità per scoperta di documenti.
La transazione che le parti hanno conclusa
generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può
impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di
documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi
siano stati occultati dall'altra parte.
La transazione è annullabile, quando non riguarda che
un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una
delle parti non aveva alcun diritto.
Art. 1976.
Risoluzione della transazione per inadempimento.
Risoluzione della transazione per inadempimento.
La risoluzione della transazione per inadempimento non
può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione,
salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.
Capo XXVI
Della cessione dei beni ai creditori
Della cessione dei beni ai creditori
Art. 1977.
Nozione.
Nozione.
La cessione dei beni ai creditori è il contratto col
quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte
o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento
dei loro crediti.
Art. 1978.
Forma.
Forma.
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto
pena di nullità.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le
disposizioni degli articoli 1264 e 1265.
Art. 1979.
Poteri dei creditori cessionari.
Poteri dei creditori cessionari.
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori
cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale
relative ai beni medesimi.
Art. 1980.
Effetti della cessione.
Effetti della cessione.
Il debitore non può disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno
partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per
oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente
sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.
Art. 1981.
Spese.
Spese.
I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno
aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il
diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.
Art. 1982.
Riparto.
Riparto.
I creditori devono ripartire tra loro le somme
ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il
residuo spetta al debitore.
Art. 1983.
Controllo del debitore.
Controllo del debitore.
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di
averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se
la gestione dura più di un anno.
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve
rendere il conto anche al debitore.
Art. 1984.
Liberazione del debitore.
Liberazione del debitore.
Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato
verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante
sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.
Art. 1985.
Recesso dal contratto.
Recesso dal contratto.
Il debitore può recedere dal contratto offrendo il
pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o
che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del
pagamento.
Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di
gestione.
Art. 1986.
Annullamento e risoluzione del contratto.
Annullamento e risoluzione del contratto.
La cessione può essere annullata se il debitore,
avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di
essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.
La cessione può essere risoluta per inadempimento
secondo le regole generali.
Titolo IV
Delle promesse unilaterali
Delle promesse unilaterali
Articolo 1987.
Efficacia delle promesse.
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti
obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.Efficacia delle promesse.
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
_______________
Cfr. Tribunale di Modena, sentenza 18 maggio 2009, n. 646, Corte di Appello di Roma, sez. I, sentenza 13 luglio 2009 e Cassazione Civile, sez. II,sentenza 28 ottobre 2009, n. 22855.
Articolo 1989.
Promessa al pubblico.
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a
favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata
azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.Promessa al pubblico.
Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 novembre 2009, n. 24685.
Articolo 1990.
Revoca della promessa.
La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine
indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia
resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.Revoca della promessa.
In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.
Articolo 1991.
Cooperazione di più persone.
Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure
se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è
unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.Cooperazione di più persone.
Titolo V
Dei titoli di credito
Dei titoli di credito
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1992.
Adempimento della prestazione.
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione
in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle
forme prescritte dalla legge.Adempimento della prestazione.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.
Art. 1993.
Eccezioni opponibili.
Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le
eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate
sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della
propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento
dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio
dell'azione.Eccezioni opponibili.
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
Art. 1994.
Effetti del possesso di buona fede.
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito,
in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a
rivendicazione.Effetti del possesso di buona fede.
Art. 1995.
Trasferimento dei diritti accessori.
Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti
accessori che sono ad esso inerenti.Trasferimento dei diritti accessori.
Art. 1996.
Titoli rappresentativi.
I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il
diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso
delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.Titoli rappresentativi.
Art. 1997.
Efficacia dei vincoli sul credito.
Il pegno , il sequestro , il pignoramento e ogni altro vincolo sul
diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate
non hanno effetto se non si attuano sul titolo.Efficacia dei vincoli sul credito.
Art. 1998.
Titoli con diritto a premi.
Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento
dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte
dal titolo.Titoli con diritto a premi.
Il premio è investito a norma dell'articolo 1000.
Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
Art. 1999.
Conversione dei titoli.
I titoli di credito al portatore possono essere convertiti
dall'emittente in titoli nominativi su richiesta e a spese del possessore.Conversione dei titoli.
Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'articolo 2022.
Art. 2000.
Riunione e frazionamento dei titoli.
I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un
titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.Riunione e frazionamento dei titoli.
I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.
Art. 2001.
Rinvio a disposizioni speciali.
Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia
diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.Rinvio a disposizioni speciali.
I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.
Art. 2002.
Documenti di legittimazione e titoli impropri.
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che
servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire
il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della
cessione.Documenti di legittimazione e titoli impropri.
Capo II
Dei titoli al portatore
Art. 2003.
Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore.
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna
del titolo.Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore.
Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.
Art. 2004.
Limitazione della libertà di emissione.
Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma
di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla
legge.Limitazione della libertà di emissione.
Art. 2005.
Titolo deteriorato.
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla
circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere
dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il
rimborso delle spese.Titolo deteriorato.
Art. 2006.
Smarrimento e sottrazione del titolo.
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento
dei titoli al portatore smarriti o sottratti.Smarrimento e sottrazione del titolo.
Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo.
Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.
Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione , se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri.
È salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.
Art. 2007.
Distruzione del titolo.
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la
distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o
di un titolo equivalente.Distruzione del titolo.
Le spese sono a carico del richiedente. Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Capo III
Dei titoli all'ordine
Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio
del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate._______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 settembre 2007, n. 18723 in Altalex Massimario.
Art. 2009.
Forma della girata.
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal
girante.Forma della girata.
È valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
Art. 2010.
Girata condizionale o parziale.
Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.Girata condizionale o parziale.
E' nulla la girata parziale.
Art. 2011.
Effetti della girata.
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.Effetti della girata.
Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.
Art. 2012.
Obblighi del girante.
Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria
risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l'inadempimento della
prestazione da parte dell'emittente.Obblighi del girante.
Art. 2013.
Girata per incasso o per procura.
Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di
una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti
al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura.Girata per incasso o per procura.
L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.
L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.
Art. 2014.
Girata a titolo di pegno.
Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di
pegno , il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la
girata da lui fatta vale solo come girata per procura.Girata a titolo di pegno.
L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.
Art. 2015.
Cessione del titolo all'ordine.
L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla
girata produce gli effetti della cessione.Cessione del titolo all'ordine.
Art. 2016.
Procedura d'ammortamento.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il
possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo
con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.Procedura d'ammortamento.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo. Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.
Art. 2017.
Opposizione del detentore.
L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al
tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al
ricorrente e al debitore.Opposizione del detentore.
L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.
Art. 2018.
Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione.
Durante il termine stabilito dall'articolo 2016, il ricorrente può
compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il
titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante
cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione.
Art. 2019.
Effetti dell'ammortamento.
Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'articolo
2016, il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi
ha ottenuto l'ammortamento.Effetti dell'ammortamento.
Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
Art. 2020.
Leggi speciali.
Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all'ordine
regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.Leggi speciali.
Capo IV
Dei titoli nominativi
Art. 2021.
Legittimazione del possessore.
Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio
del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore
contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.Legittimazione del possessore.
Art. 2022.
Trasferimento.
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante
l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente
o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare . Del rilascio
deve essere fatta annotazione nel registro.Trasferimento.
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.
L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità salvo il caso di colpa.
Art. 2023.
Trasferimento mediante girata.
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può
essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente
di cambio.Trasferimento mediante girata.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario.
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente.
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro.
Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'articolo 2022.
_______________
Cfr. Tribunale di Vicenza, sentenza 24 maggio 2007 in Altalex Massimario.
Art. 2025.
Usufrutto.
Chi ha l'usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo
ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.Usufrutto.
La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
_______________
Cfr. Tribunale di Vicenza, sentenza 24 maggio 2007 in Altalex Massimario.
Art. 2027.
Ammortamento.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo,
l'intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all'emittente e
chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli
all'ordine.Ammortamento.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'articolo 2016, il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione
L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.
Titolo VI
Della gestione di affari
Della gestione di affari
Art. 2028.
Obbligo di continuare la gestione.
Obbligo di continuare la gestione.
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la
gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine
finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se
l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa
provvedere direttamente.
Art. 2029.
Capacità del gestore.
Capacità del gestore.
Il gestore deve avere la capacità di contrattare.
Art. 2030.
Obbligazioni del gestore.
Obbligazioni del gestore.
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che
deriverebbero da un mandato.
Tuttavia il giudice, in considerazione delle
circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare
il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua
colpa.
Art. 2031.
Obblighi dell'interessato.
Obblighi dell'interessato.
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata,
l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome
di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome
proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal
giorno in cui le spese stesse sono state fatte.
Questa disposizione non si applica agli atti di
gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto
sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 2032.
Ratifica dell'interessato.
Ratifica dell'interessato.
La ratifica dell'interessato produce, relativamente
alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la
gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio .
Titolo VII
Del pagamento dell'indebito
Del pagamento dell'indebito
Art. 2033.
Indebito oggettivo.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò
che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del
pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in
buona fede, dal giorno della domanda.Indebito oggettivo.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 23 luglio 2007, n. 16222, Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 4 febbraio 2008, n. 293, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11 settembre 2008, n. 23284, Consiglio di Stato, sez. V,sentenza 5 febbraio 2009, n. 605 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 1 dicembre 2009, n. 25276 in Altalex Massimario.
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.
_______________
Cfr. Tribunale di Cassino, sez. civile, sentenza 12 luglio 2007 in Altalex Massimario.
Art. 2035.
Prestazione contraria al buon costume.
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte
sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.Prestazione contraria al buon costume.
Art. 2036.
Indebito soggettivo.
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un
errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non
si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.Indebito soggettivo.
Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
Art. 2037.
Restituzione di cosa determinata.
Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a
restituirla .Restituzione di cosa determinata.
Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e una indennità per la diminuzione di valore.
Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.
Art. 2038.
Alienazione della cosa ricevuta indebitamente.
Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di
conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo
conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra
nel diritto dell'alienante. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo
acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha
pagato l'indebito.Alienazione della cosa ricevuta indebitamente.
Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito può però esigere il corrispettivo dell'alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.
Art. 2039.
Indebito ricevuto da un incapace.
L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non è
tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo
vantaggio .Indebito ricevuto da un incapace.
Art. 2040.
Rimborso di spese e di miglioramenti.
Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il
possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli 1149, 1150,
1151 e 1152.Rimborso di spese e di miglioramenti.
Titolo VIII
Dell'arricchimento senza causa
Dell'arricchimento senza causa
Art. 2041.
Azione generale di arricchimento.
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra
persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima
della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per
oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in
natura, se sussiste al tempo della domanda.Azione generale di arricchimento.
_______________
Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 settembre 2007, n. 4702, Cassazione civile, sez. I, sentenza 29 novembre 2007, n. 24949, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29 maggio 2008, n. 14201, Cassazione civile, sez. I, sentenza 18 giugno 2008, n. 16596, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11 settembre 2008, n. 23385 e Cassazione civile, SS.UU., sentenza 8 ottobre 2008, n. 24772 in Altalex Massimario.
L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.
_______________
Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 11 giugno 2007, n. 13682 e Cassazione civile, sez. III, sentenza 7 aprile 2008, n. 8953 in Altalex Massimario.
Titolo IX
Dei fatti illeciti
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.Dei fatti illeciti
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25 febbraio 2009, n. 4492 in Altalex Massimario.
Art. 2045.
Stato di necessità.
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla
necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era
altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è
rimessa all'equo apprezzamento del giudice.Stato di necessità.
Art. 2046.
Imputabilità del fatto dannoso.
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la
capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che
lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.Imputabilità del fatto dannoso.
Art. 2047.
Danno cagionato dall'incapace.
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di
volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza
dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.Danno cagionato dall'incapace.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14 marzo 2008, n. 7050, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2008, n. 19450, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 aprile 2009, n. 9542, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 aprile 2009, n. 9556, Cassazione Civile, sez. III,sentenza 28 agosto 2009, n. 18804, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 settembre 2009, n. 20743 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 marzo 2010, n. 6325 in Altalex Massimario.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
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Cfr. Tribunale di Milano, sez. X civile, sentenza 28 ottobre 2006, n. 11794, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 12 marzo 2008, n. 6632, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 aprile 2008, n. 10588, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 23 settembre 2008, n. 36502 e Cassazione Civile, sez. III,sentenza 26 gennaio 2010, n. 1530 in Altalex Massimario.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 maggio 2008, n. 20062, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 febbraio 2009, n. 3528, Tribunale di Modena, sentenza 14 maggio 2009 e Cassazione Civile, sez. III,sentenza 17 dicembre 2009, n. 26516 in Altalex Massimario.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 novembre 2008, n. 27673, Tribunale di Bari, sez. III, sentenza 15 gennaio 2009, n. 92, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 aprile 2009, n. 9350, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 gennaio 2010, n. 80, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 aprile 2010, n. 10189 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 giugno 2010, n. 13881 in Altalex Massimario.
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 gennaio 2009, n. 2481 in Altalex Massimario.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli (1).
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 205, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
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Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 15 luglio 2009, n. 16503 in Altalex Massimario.
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9233, Tribunale di Roma, sez. XII, sentenza 3 giugno 2008, n. 11335, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2008, n. 19445, Cassazione Civile, sez. III,sentenza 13 gennaio 2009, n. 469, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 agosto 2009, n. 18800 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23053 in Altalex Massimario.
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
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Cfr. Giudice di Pace di Bari, sentenza 3 luglio 2009, n. 5191 in Altalex Massimario.
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
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