lunedì 2 aprile 2012

Art. 38. Obbligazioni.


Art. 38.
Obbligazioni.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 giugno 2009, n. 14612 in Altalex Massimario.

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