Art. 78.
Affinità.
Affinità.
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro
coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due
coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza
prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente
determinati
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