Art. 101.
Matrimonio in imminente pericolo di vita.
Matrimonio in imminente pericolo di vita.
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi,
l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del
matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è
richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti
non suscettibili di dispensa.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il
modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.
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