sabato 14 aprile 2012

Art. 101. Matrimonio in imminente pericolo di vita.


Art. 101.
Matrimonio in imminente pericolo di vita.
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.
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Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 18 novembre 2008, n. 27407 in Altalex Massimario.

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