Art. 67.
Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.
Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.
La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata
dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre
fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in
contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu
dichiarata la morte presunta.
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