mercoledì 4 aprile 2012

Art. 67. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.


Art. 67.
Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.
La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

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