Art. 55.
Immissione di altri nel possesso temporaneo.
Immissione di altri nel possesso temporaneo.
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al
giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o
uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi
associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda
giudiziale.
Nessun commento:
Posta un commento