lunedì 2 aprile 2012

Art. 55. Immissione di altri nel possesso temporaneo.


Art. 55.
Immissione di altri nel possesso temporaneo.
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

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