Art. 41.
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i
suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni
assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni
promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.
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