Art. 50.
Immissione nel possesso temporaneo dei beni.
Immissione nel possesso temporaneo dei beni.
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il
tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero,
ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente
fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro
rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei
beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero
diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi
all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati
da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di
esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo
434.
Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei
diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione
nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il
tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle
persone e alla loro parentela con l'assente.
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