Art. 71.
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la
petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui
s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della
prescrizione o dell'usucapione.
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della
costituzione in mora.
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