Art. 100.
Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.
Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non
impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può
ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In quel caso la
riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause
gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al
cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli
impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al
matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di
detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione
e sulla gravità delle possibili conseguenze.
[Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli
sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare
all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli
atti previsti dall'articolo 97.] (1)
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