Art. 58.
Dichiarazione di morte presunta dell'assente.
Dichiarazione di morte presunta dell'assente.
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima
notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del
pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi
dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente
nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono
trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la
dichiarazione di assenza.
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