sabato 14 aprile 2012

Art. 103. Atto di opposizione.


Art. 103.
Atto di opposizione.
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere la elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
[L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.] (1)
(1) Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

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