Art. 103.
Atto di opposizione.
Atto di opposizione.
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente
il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere la elezione di
domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve
celebrare il matrimonio.
[L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli
sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio
deve essere celebrato.] (1)
Nessun commento:
Posta un commento