Titolo I
Dei beni
Dei beni
Capo I
Dei beni in generale
Dei beni in generale
Art. 810.
Nozione.
Nozione.
Sono beni le cose che possono
formare oggetto di diritti.
Sezione I
Dei beni nell'ordine corporativo
Dei beni nell'ordine corporativo
Art. 811. (1)
Disciplina corporativa.
Disciplina corporativa.
(1) Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Sezione II
Dei beni immobili e mobili
Dei beni immobili e mobili
Sono beni immobili il suolo, le
sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni,
anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che
naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini,
i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla
riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro
utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri
beni.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7
settembre 2009, n. 19283 in
Altalex Massimario.
Art. 813.
Distinzione dei diritti.
Distinzione dei diritti.
Salvo che dalla legge risulti
diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai
diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le
disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
Art. 814.
Energie.
Energie.
Si considerano beni mobili le
energie naturali che hanno valore economico.
Art. 815.
Beni mobili iscritti in pubblici registri.
Beni mobili iscritti in pubblici registri.
I beni mobili iscritti in
pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in
mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.
Art. 816.
Universalità di mobili.
Universalità di mobili.
È considerata universalità di
mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una
destinazione unitaria.
Le singole cose componenti
l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
Sono pertinenze le cose
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere
effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale
sulla medesima.
Gli atti e i rapporti giuridici
che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se
non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare
oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
La cessazione della qualità di
pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato
diritti sulla cosa principale.
La destinazione di una cosa al
servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su
di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di
buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la
cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici
registri.
Sezione III
Dei frutti
Dei frutti
Art. 820.
Frutti naturali e frutti civili.
Frutti naturali e frutti civili.
Sono frutti naturali quelli che
provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo come i
prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere,
cave e torbiere.
Finché non avviene la
separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di
essi come di cosa mobile futura.
Sono frutti civili quelli che si
ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali
sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e
ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.
Art. 821.
Acquisto dei frutti.
Acquisto dei frutti.
I frutti naturali appartengono
al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia
attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la
separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei
limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la
produzione e il raccolto.
I frutti civili si acquistano
giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.
Capo II
Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
Art. 822.
Demanio pubblico.
Demanio pubblico.
Appartengono allo Stato e fanno
parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i
fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del
demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le
strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti
d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia,
le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del
demanio pubblico.
Art. 823.
Condizione giuridica del demanio pubblico.
Condizione giuridica del demanio pubblico.
I beni che fanno parte del
demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li
riguardano.
Spetta all'autorità
amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha
facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi
ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.
Art. 824.
Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.
Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.
I beni della specie di quelli
indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o
ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti
i cimiteri e i mercati comunali.
Art. 825.
Diritti demaniali su beni altrui.
Diritti demaniali su beni altrui.
Sono parimenti soggetti al
regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle
province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti
stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli
precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti
a quelli a cui servono i beni medesimi.
Art. 826.
Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.
Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.
I beni appartenenti allo Stato,
alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati
dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o,
rispettivamente, delle province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio
indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia
costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere
quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose
d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico,
da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la
dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli
aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio
indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni,
secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici,
con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
Art. 827.
Beni immobili vacanti.
Beni immobili vacanti.
I beni immobili che non sono di
proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.
Art. 828.
Condizione giuridica dei beni patrimoniali.
Condizione giuridica dei beni patrimoniali.
I beni che costituiscono il
patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole
particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle
regole del presente codice.
I beni che fanno parte del
patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione,
se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Art. 829.
Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.
Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.
Il passaggio dei beni dal
demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità
amministrativa.
Dell'atto deve essere dato
annunzio nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle
province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio
deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e
provinciali.
Art. 830.
Beni degli enti pubblici non territoriali.
Beni degli enti pubblici non territoriali.
I beni appartenenti agli enti
pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve
le disposizioni delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono
destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma
dell'articolo 828.
Art. 831.
Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto.
Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto.
I beni degli enti ecclesiastici
sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente
disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
Gli edifici destinati
all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati,
non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di
alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità
delle leggi che li riguardano.
Titolo II
Della proprietà
Della proprietà
Capo I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 832.
Contenuto del diritto.
Contenuto del diritto.
Il proprietario ha diritto di
godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con
l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Art. 833.
Atti d'emulazione.
Atti d'emulazione.
Il proprietario non può fare
atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad
altri.
Art. 834.
Espropriazione per pubblico interesse.
Espropriazione per pubblico interesse.
Nessuno può essere privato in
tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico
interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta
indennità.
Le norme relative
all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi
speciali.
Art. 835.
Requisizioni.
Requisizioni.
Quando ricorrono gravi e urgenti
necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei
beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.
Le norme relative alle
requisizioni sono determinate da leggi speciali.
Art. 836.
Vincoli ed obblighi temporanei.
Vincoli ed obblighi temporanei.
Per le cause indicate
dall'articolo precedente l'autorità amministrativa, nei limiti e con le forme
stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi
di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole.
Art. 837.
Ammassi.
Ammassi.
Allo scopo di regolare la
distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse
della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi.
Le norme per il conferimento dei
prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.
Art. 838.
Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico.
Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico.
Salve le disposizioni delle
leggi penali e di polizia, nonché le disposizioni particolari concernenti beni
determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione
o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da
nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo
all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il
pagamento di una giusta indennità.
La stessa disposizione si
applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al
decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità
pubblica.
Art. 839.
Beni d'interesse storico e artistico.
Beni d'interesse storico e artistico.
Le cose di proprietà privata,
immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.
Capo II
Della proprietà fondiaria
Della proprietà fondiaria
Sezione I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 840.
Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.
Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.
La proprietà del suolo si
estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può
fare qualsiasi
escavazione od opera che non
rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma
oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le
limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle
opere idrauliche e da altre leggi speciali.
Il proprietario del suolo non
può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel
sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia
interesse ad escluderle.
Art. 841.
Chiusura del fondo.
Chiusura del fondo.
Il proprietario può chiudere in
qualunque tempo il fondo.
Art. 842.
Caccia e pesca.
Caccia e pesca.
Il proprietario di un fondo non
può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo
sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in
atto suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi
non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca
occorre il consenso del proprietario del fondo.
Art. 843.
Accesso al fondo.
Accesso al fondo.
Il proprietario deve permettere
l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la
necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del
vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno è
dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti
permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi
accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il
proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.
Il proprietario di un fondo non
può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli
scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non
superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi.
Nell'applicare questa norma
l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le
ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
_______________
Cfr. Tribunale di Chiavari, sentenza 9 agosto 2008, n. 373 in Altalex Massimario e l'articolo Intollerabilità
delle immissioni e danno esistenziale di Renato Amoroso.
Art. 845.
Regole particolari per scopi di pubblico interesse.
Regole particolari per scopi di pubblico interesse.
La proprietà fondiaria è
soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico
interesse nei casi previsti
dalle leggi speciali e dalle
disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
Art. 846. (1)
[Minima unità colturale.
[Minima unità colturale.
Nei trasferimenti di
proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per
oggetto terreni destinati a coltura
o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti
reali sui terreni stessi non deve farsi
luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale.
S'intende per minima unità
colturale la estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di
una famiglia agricola e, se non
si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione
secondo le regole della buona tecnica agraria.
(1) Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Art. 847. (1)
[Determinazione della minima unità colturale.
[Determinazione della minima unità colturale.
L'estensione della minima
unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo
all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con
provvedimento dell'autorità amministrativa, da adottarsi sentite le
associazioni professionali.]
(1) Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Art. 848. (1)
[Sanzione dell'inosservanza.
[Sanzione dell'inosservanza.
Gli atti compiuti contro
il divieto dell'articolo 846 possono essere annullati dall'autorità
giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre
anni dalla data della trascrizione dell'atto.]
(1) Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Art. 849.
Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie.
Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie.
Indipendentemente dalla
formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di
terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di
estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia
trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di
attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto
decide l'autorità giudiziaria(1).
(1) Le parole: "sentite
le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che
giustificano la richiesta di trasferimento.” sono
da considerarsi inefficaci in forza della soppressione dell’ordinamento
corporativo fascista disposta dall’art. 1 del D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n.
369
Art. 850.
Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria.
Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria.
Quando più terreni contigui e
inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può,
su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità
amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo
scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore
utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del
consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.
Art. 851.
Trasferimenti coattivi.
Trasferimenti coattivi.
Il consorzio indicato
dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento.
Per la migliore sistemazione
delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti
coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento
di fondi.
Art. 852.
Terreni esclusi dai trasferimenti.
Terreni esclusi dai trasferimenti.
Dai trasferimenti coattivi
previsti dall'articolo precedente sono esclusi:
1) gli appezzamenti forniti di
casa di abitazione civile o colonica;
2) i terreni adiacenti ai
fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini, i
parchi;
5) i terreni necessari per
piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
6) i terreni soggetti a
inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
7) i terreni che per la loro
speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano
caratteristiche di spiccata individualità.
Art. 853.
Trasferimento dei diritti reali.
Trasferimento dei diritti reali.
Nei trasferimenti coattivi le
servitù prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze
della nuova sistemazione.
Gli altri diritti reali di
godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano
costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti
soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che
corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
Le ipoteche che non siano
costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul
fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni
su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile
gravato da ipoteca su una quota, l'immobile è espropriato per intero e il
credito è collocato, secondo il grado dell'ipoteca, sulla parte del prezzo
corrispondente alla quota soggetta alla ipoteca medesima.
Art. 854.
Notifica e trascrizione del piano di riordinamento.
Notifica e trascrizione del piano di riordinamento.
Il piano di riordinamento deve
essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso
è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da
leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo
di approvazione definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei
registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Art. 855.
Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento.
Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento.
Con l'approvazione del piano di
riordinamento si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti
reali; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso.
Art. 856.
Competenza dell'autorità giudiziaria.
Competenza dell'autorità giudiziaria.
Nelle materie indicate dagli
articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria
non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di
riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei
diritti da essa accertati.
Il credito relativo è
privilegiato a norma delle leggi speciali.
Sezione III
Della bonifica integrale
Della bonifica integrale
Art. 857.
Terreni soggetti a bonifica.
Terreni soggetti a bonifica.
Per il conseguimento di fini
igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere
dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in
cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni
montani dissestati nei riguardi idro-geologici e forestali, o da terreni
estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali
siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.
Art. 858.
Comprensorio di bonifica e piano delle opere.
Comprensorio di bonifica e piano delle opere.
Il comprensorio di bonifica e il
piano generale dei lavori e di attività coordinate sono determinati e
pubblicati a norma della legge speciale.
Art. 859.
Opere di competenza dello Stato.
Opere di competenza dello Stato.
Il piano generale indicato
dall'articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza
dello Stato.
Art. 860.
Concorso dei proprietari nella spesa.
Concorso dei proprietari nella spesa.
I proprietari dei beni situati
entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa
necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in
ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
Art. 861.
Opere di competenza dei privati.
Opere di competenza dei privati.
I proprietari degli immobili
indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del
piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione
agraria, le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi
o d'interesse particolare a taluno di essi.
Art. 862.
Consorzi di bonifica.
Consorzi di bonifica.
All'esecuzione, alla
manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di
consorzi tra i proprietari interessati.
A tali consorzi possono essere
anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere
d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per
decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata,
possono essere formati anche d'ufficio.
Essi sono persone giuridiche
pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge
speciale.
Art. 863.
Consorzi di miglioramento fondiario.
Consorzi di miglioramento fondiario.
Nelle forme stabilite per i
consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione,
la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più
fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche
private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche
quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare
importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono
riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità
amministrativa.
Art. 864.
Contributi consorziali.
Contributi consorziali.
I contributi dei proprietari
nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e
di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti
per l'imposta fondiaria.
Art. 865.
Espropriazione per inosservanza degli obblighi.
Espropriazione per inosservanza degli obblighi.
Quando l'inosservanza degli
obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l'attuazione del
piano di bonifica, può farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del
fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni
della legge speciale.
L'espropriazione ha luogo a
favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di
altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune
garanzie..
Sezione IV
Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
Art. 866.
Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi.
Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi.
Anche indipendentemente da un
piano di bonifica, i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere
sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni
stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno
pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle
acque.
L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale
loro trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi e dei
pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite
dalle leggi in materia.
Parimenti, a norma della legge
speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i
boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla
caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia
dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.
Art. 867.
Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati.
Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati.
Al fine del rimboschimento e del
rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione,
a occupazione temporanea o a sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e
con le forme stabiliti dalle leggi in materia.
Art. 868.
Regolamento protettivo dei corsi di acqua.
Regolamento protettivo dei corsi di acqua.
I proprietari d'immobili situati
in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura,
ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche
indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle
opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite
dalle leggi speciali.
Sezione V
Della proprietà edilizia
Della proprietà edilizia
Art. 869.
Piani regolatori.
Piani regolatori.
I proprietari d'immobili nei
comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei
piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle
costruzioni esistenti.
Art. 870.
Comparti.
Comparti.
Quando è prevista la formazione
di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di
costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel
comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile
l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione
delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma
delle leggi in materia.
Le regole da osservarsi nelle
costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi
comunali.
La legge speciale stabilisce
altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.
Le conseguenze di carattere
amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente
sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della
violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere
la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme
contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
Sezione VI
Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Le costruzioni su fondi
finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non
minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza
maggiore.
Art. 874.
Comunione forzosa del muro sul confine.
Comunione forzosa del muro sul confine.
Il proprietario di un fondo
contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l'altezza o per
parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per
ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di
muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito.
Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Art. 875.
Comunione forzosa del muro che non è sul confine.
Comunione forzosa del muro che non è sul confine.
Quando il muro si trova ad una
distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della
metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la
comunione del muro, soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso,
pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare
con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo
muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare
la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di
estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve
manifestare la propria volontà entro il termine di giorni quindici e deve
procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui
ha comunicato la risposta.
Art. 876.
Innesto nel muro sul confine.
Innesto nel muro sul confine.
Se il vicino vuole servirsi del
muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha
l'obbligo di renderlo comune a norma dell'articolo 874, ma deve pagare una
indennità per l'innesto.
Art. 877.
Costruzioni in aderenza.
Costruzioni in aderenza.
Il vicino, senza chiedere la
comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in
aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel
caso previsto dall'articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il
valore del suolo.
Art. 878.
Muro di cinta.
Muro di cinta.
Il muro di cinta e ogni altro
muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato
per il computo della distanza indicata dall'articolo 873.
Esso, quando è posto sul
confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista
al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
Art. 879.
Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa.
Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa.
Alla comunione forzosa non sono
soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo
stesso regime, né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico,
archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può
neppure usare della facoltà concessa dall'articolo 877.
Alle costruzioni che si fanno in
confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative
alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.
Art. 880.
Presunzione di comunione del muro divisorio.
Presunzione di comunione del muro divisorio.
Il muro che serve di divisione
tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze
ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il
muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei
campi.
Art. 881.
Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio.
Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio.
Si presume che il muro divisorio
tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo
verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come
cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della
grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso,
si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i
vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una
parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso
la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.
Art. 882.
Riparazioni del muro comune.
Riparazioni del muro comune.
Le riparazioni e le
ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi
hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia
stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro
comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e
ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non
sostenga un edificio di sua spettanza.
La rinunzia non libera il
rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato
causa col fatto proprio.
Art. 883.
Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune.
Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune.
Il proprietario che vuole
atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione
di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende
necessarie per evitare ogni danno al vicino.
Art. 884.
Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune.
Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune.
Il comproprietario di un muro
comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi,
purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta,
salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino
alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello
stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può
anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo
la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle
opere compiute.
Non può fare incavi nel muro
comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro
modo lo danneggi.
Art. 885.
Innalzamento del muro comune.
Innalzamento del muro comune.
Ogni comproprietario può alzare
il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e
conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere
resa comune a norma dell'articolo 874.
Se il muro non è atto a
sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a
rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro
deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano
di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o
ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di
ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha
diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il
maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia
acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel
calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o
per il rafforzamento.
Art. 886.
Costruzione del muro di cinta.
Costruzione del muro di cinta.
Ciascuno può costringere il
vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che
separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati.
L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o
dalla convenzione, deve essere di tre metri.
Art. 887.
Fondi a dislivello negli abitati.
Fondi a dislivello negli abitati.
Se di due fondi posti negli
abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo
superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione
del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i
proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito
per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo
superiore.
Art. 888.
Esonero dal contributo nelle spese.
Esonero dal contributo nelle spese.
Il vicino si può esimere dal
contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo,
senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione
deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha
costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi
dell'articolo 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su
cui il muro è stato costruito.
Art. 889.
Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.
Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.
Chi vuole aprire pozzi,
cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo
si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra
il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o
lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la
distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le
disposizioni dei regolamenti locali.
Art. 890.
Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.
Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.
Chi presso il confine, anche se
su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini
di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in
altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere
pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in
mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla
solidità, salubrità e sicurezza.
Art. 891.
Distanze per canali e fossi.
Distanze per canali e fossi.
Chi vuole scavare fossi o canali
presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve
osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza
si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a
scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in
un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio
o dal ciglio al lembo esteriore della via.
Art. 892.
Distanze per gli alberi.
Distanze per gli alberi.
Chi vuol piantare alberi presso
il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza,
dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere
osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di
alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli
il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i
noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani
e simili;
2) un metro e mezzo per gli
alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad
altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli
arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri
e mezzo.
La distanza deve essere però di
un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante
simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le
siepi di robinie.
La distanza si misura dalla
linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della
piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si
devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune,
purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Art. 893.
Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.
Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.
Per gli alberi che nascono o si
piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o
le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di
proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e
gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo
precedente.
Art. 894.
Alberi a distanza non legale.
Alberi a distanza non legale.
Il vicino può esigere che si
estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore
di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Art. 895.
Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.
Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.
Se si è acquistato il diritto di
tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o
viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la
distanza legale.
La disposizione non si applica
quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
Art. 896.
Recisione di rami protesi e di radici.
Recisione di rami protesi e di radici.
Quegli sul cui fondo si
protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a
tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo
fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono
diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del
vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i
frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si
applica il disposto dell'articolo 843.
Art. 896-bis. (1)
Distanze minime per gli apiari.
Distanze minime per gli apiari.
Gli apiari devono essere
collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno
di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di
cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati
esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni
di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio
delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono
comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
Nel caso di accertata presenza
di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza
minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.
(1) Articolo inserito dalla Legge
24 dicembre 2004, n. 313.
Art. 897.
Comunione di fossi.
Comunione di fossi.
Ogni fosso interposto tra due
fondi si presume comune.
Si presume che il fosso
appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al
proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo
ammucchiatovi da almeno tre anni.
Se uno o più di tali segni sono
da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
Art. 898.
Comunione di siepi.
Comunione di siepi.
Ogni siepe tra due fondi si
presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di
confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto,
si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di
quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di
confine esistenti.
Art. 899.
Comunione di alberi.
Comunione di alberi.
Gli alberi sorgenti nella siepe
sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea
di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite
o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di
comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la
necessità o la convenienza del taglio.
Sezione VII
Delle luci e delle vedute
Delle luci e delle vedute
Art. 900.
Specie di finestre.
Specie di finestre.
Le finestre o altre aperture sul
fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e
all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o
prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente
o lateralmente.
Art. 901.
Luci.
Luci.
Le luci che si aprono sul fondo
del vicino devono:
1) essere munite di
un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa
in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a
un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo
al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore
di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a
un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno
che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al
suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza
stessa.
Art. 902.
Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci.
Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci.
L'apertura che non ha i
caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono
state osservate le prescrizioni indicate dall'articolo 901.
Il vicino ha sempre il diritto
di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.
Art. 903.
Luci nel muro proprio o nel muro comune.
Luci nel muro proprio o nel muro comune.
Le luci possono essere aperte
dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
Se il muro è comune, nessuno dei
proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha
sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino
non abbia voluto contribuire.
Art. 904.
Diritto di chiudere le luci.
Diritto di chiudere le luci.
La presenza di luci in un muro
non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di
costruire in aderenza.
Chi acquista la comunione del
muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
Art. 905.
Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi.
Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi.
Non si possono aprire vedute
dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino,
se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le
vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti
costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di
parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la
distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette
opere.
Il divieto cessa allorquando tra
i due fondi vicini vi è una via pubblica.
Art. 906.
Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique.
Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique.
Non si possono aprire vedute
laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di
settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della
finestra o dal più vicino sporto.
Quando si è acquistato il
diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di
questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma
dell'articolo 905.
Se la veduta diretta forma anche
veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della
finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova
costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve
arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 marzo 2008, n. 7972 in Altalex Massimario.
Sezione VIII
Dello stillicidio
Dello stillicidio
Art. 908.
Scarico delle acque piovane.
Scarico delle acque piovane.
Il proprietario deve costruire i
tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle
cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi,
deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali.
Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia
idraulica.
Sezione IX
Delle acque
Delle acque
Art. 909.
Diritto sulle acque esistenti nel fondo.
Diritto sulle acque esistenti nel fondo.
Il proprietario del suolo ha il
diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle
leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.
Egli può anche disporne a favore
d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle
acque, non può divertirle in danno d'altri fondi.
Il proprietario di un
fondo limitato o attraversato da un'acqua non pubblica, che corre naturalmente
e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per
l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve
restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.
_______________
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 ottobre 2007, n. 21245 in Altalex Massimario.
Art. 911.
Apertura di nuove sorgenti e altre opere.
Apertura di nuove sorgenti e altre opere.
Chi vuole aprire sorgenti,
stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque
dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o
allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma,
deve, oltre le distanze stabilite nell'articolo 891, osservare le maggiori
distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio
ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti
preesistenti e destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi domestici o
industriali.
Art. 912.
Conciliazione di opposti interessi.
Conciliazione di opposti interessi.
Se sorge controversia tra i
proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile, l'autorità
giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti
e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria
dall'uso a cui l'acqua è destinata o si vuol destinare.
L'autorità giudiziaria può
assegnare una indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio
diritto.
In tutti i casi devono
osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.
Art. 913.
Scolo delle acque.
Scolo delle acque.
Il fondo inferiore è soggetto a
ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia
intervenuta l'opera dell'uomo.
Il proprietario del fondo
inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore
può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione
agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del
deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo
a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.
Art. 914.
Consorzi per regolare il deflusso delle acque.
Consorzi per regolare il deflusso delle acque.
Qualora per esigenze della
produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di
soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su
richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire
un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere
stesse.
Si applicano a tale consorzio le
disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 921.
Art. 915.
Riparazione di sponde e argini.
Riparazione di sponde e argini.
Qualora le sponde o gli argini
che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o
atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda
necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non
provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari
che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa
autorizzazione del tribunale (1), che provvede in via d'urgenza.
Le opere devono essere eseguite
in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca
danno, eccetto quello temporaneo causato dalla esecuzione delle opere stesse.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs.
19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 916.
Rimozione degli ingombri.
Rimozione degli ingombri.
Le disposizioni dell'articolo
precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro
formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro
alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o
minaccino di danneggiare i fondi vicini.
Art. 917.
Spese per la riparazione, costruzione o rimozione.
Spese per la riparazione, costruzione o rimozione.
Tutti i proprietari, ai quali
torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli
ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio
che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione
degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da
colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di
riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni.
Art. 918.
Consorzi volontari.
Consorzi volontari.
Possono costituirsi in consorzio
i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque
defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L'adesione degli interessati e
il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.
Il regolamento del consorzio è
deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui
serve l'acqua.
Art. 919.
Scioglimento del consorzio.
Scioglimento del consorzio.
Lo scioglimento del consorzio
non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre
quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è
domandata da uno degli interessati.
Art. 920.
Norme applicabili.
Norme applicabili.
Salvo quanto è disposto dagli
articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme
stabilite per la comunione.
Art. 921.
Consorzi coattivi.
Consorzi coattivi.
Nel caso indicato dall'articolo
918, il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità
amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle
acque.
Per le forme di costituzione e
il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di
miglioramento fondiario.
Il consorzio può anche procedere
alla espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute
indennità.
Capo III
Dei modi di acquisto della proprietà
Dei modi di acquisto della proprietà
Art. 922.
Modi di acquisto.
Modi di acquisto.
La proprietà si acquista per
occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o
commistione per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa
di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Sezione I
Dell'occupazione e dell'invenzione
Dell'occupazione e dell'invenzione
Art. 923.
Cose suscettibili di occupazione.
Cose suscettibili di occupazione.
Le cose mobili che non sono
proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e
gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
Art. 924.
Sciami di api.
Sciami di api.
Il proprietario di sciami di api
ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno
cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato
durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del
fondo.
Art. 925.
Animali mansuefatti.
Animali mansuefatti.
Gli animali mansuefatti possono
essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del
proprietario del fondo, a indennità per il danno.
Essi appartengono a chi se ne è
impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il
proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
Art. 926.
Migrazione di colombi, conigli e pesci.
Migrazione di colombi, conigli e pesci.
I conigli o pesci che passano ad
un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste,
purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i
colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge
sui colombi viaggiatori.
Art. 927.
Cose ritrovate.
Cose ritrovate.
Chi trova una cosa mobile deve
restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza
ritardo al sindaco, del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del
ritrovamento.
Art. 928.
Pubblicazione del ritrovamento.
Pubblicazione del ritrovamento.
Il sindaco rende nota la
consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per
due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929.
Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.
Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.
Trascorso un anno dall'ultimo
giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa
oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita,
appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il
ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese
occorse.
Art. 930.
Premio dovuto al ritrovatore.
Premio dovuto al ritrovatore.
Il proprietario deve pagare a
titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o
del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le
diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore
commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento.
Art. 931.
Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.
Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.
Agli effetti delle disposizioni
contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati,
secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
Art. 932.
Tesoro.
Tesoro.
Tesoro è qualunque cosa mobile
di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere
proprietario.
Il tesoro appartiene al
proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo
altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al
proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si
applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui.
Per il ritrovamento degli
oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e
artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 933.
Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici.
Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici.
I diritti sopra le cose gettate
in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che
crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.
Parimenti si osservano le leggi
speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.
Sezione II
Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione
Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione
Qualunque piantagione,
costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al
proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e
938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
Art. 935.
Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui.
Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui.
Il proprietario del suolo che ha
fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il
valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero
non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che
perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la
separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave.
In ogni caso la rivendicazione
dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il
proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Art. 936.
Opere fatte da un terzo con materiali propri.
Opere fatte da un terzo con materiali propri.
Quando le piantagioni,
costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con i suoi materiali, il
proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha
fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di
ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della
mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo
domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha
fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può
obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono
state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal
terzo in buona fede.
La rimozione non può essere
domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia
dell'incorporazione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 15 gennaio 2009, n. 799 in Altalex Massimario.
Art. 937.
Opere fatte da un terzo con materiali altrui.
Opere fatte da un terzo con materiali altrui.
Se le piantagioni, costruzioni o
altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario
di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la
separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non è ammessa
trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia
dell'incorporazione.
Nel caso che la separazione dei
materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che
ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono
tenuti in solido al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali
stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal
proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da
questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni,
tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso,
quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato
l'uso.
Se nella costruzione di un
edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il
proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe
inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può
attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il
costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore
della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 1 giugno 2007, n. 12923 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 febbraio 2008, n. 5133 in Altalex Massimario.
Art. 939.
Unione e commistione.
Unione e commistione.
Quando più cose appartenenti a
diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol
tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la
proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso
diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose
spettanti a ciascuno.
Quando però una delle cose si
può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché
serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la
proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa
che vi è unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il
suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è
obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato
alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
È inoltre dovuto il risarcimento
dei danni in caso di colpa grave.
Art. 940.
Specificazione.
Specificazione.
Se taluno ha adoperato una
materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa
la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al
proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia
sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In questo ultimo caso la cosa
spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano
d'opera.
Art. 941.
Alluvione.
Alluvione.
Le unioni di terra e gli incrementi
che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le
rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto
è disposto dalle leggi speciali.
Art. 942.
Terreni abbandonati dalle acque correnti.
Terreni abbandonati dalle acque correnti.
I terreni abbandonati dalle
acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi
sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della
riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono
per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche
dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma
vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli
stagni appartenenti al demanio pubblico.
Art. 943.
Laghi e stagni.
Laghi e stagni.
Il terreno che l'acqua copre
quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al
proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell'acqua venga a
scemare.
Il proprietario non acquista
alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di
piena straordinaria.
Art. 944.
Avulsione.
Avulsione.
Se un fiume o torrente stacca
per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo
contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta
riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne
acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro proprietario un'indennità nei
limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.
Art. 945.
Isole e unioni di terra.
Isole e unioni di terra.
Le isole e unioni di terra che
si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
[Se l'isola si è formata
per avulsione, il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne
conserva la proprietà.]
[La stessa regola si
osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e
circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone
un'isola.]
Art. 946.
Alveo abbandonato.
Alveo abbandonato.
Se un fiume o un torrente si
forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane
assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
Art. 947.
Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso.
Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso.
Le disposizioni degli articoli
942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di
eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi
comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'articolo
941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del
corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti
dall'attività antropica.
In ogni caso è esclusa la
sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.
Capo IV
Delle azioni a difesa della proprietà
Delle azioni a difesa della proprietà
Art. 948.
Azione di rivendicazione.
Azione di rivendicazione.
Il proprietario può rivendicare
la cosa, da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio
dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di
possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a
recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene
il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue
direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è
tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in
luogo di essa.
L'azione di rivendicazione non
si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri
per usucapione
Art. 949.
Azione negatoria.
Azione negatoria.
Il proprietario può agire per
far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando
ha motivo di temerne pregiudizio.
Se sussistono anche turbative o
molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la
condanna al risarcimento del danno.
Art. 950.
Azione di regolamento di confini.
Azione di regolamento di confini.
Quando il confine tra due fondi
è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito
giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi,
il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Art. 951.
Azione per apposizione di termini.
Azione per apposizione di termini.
Se i termini tra fondi contigui
mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto
di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
Titolo III
Della superficie
Della superficie
Art. 952.
Costituzione del diritto di superficie.
Costituzione del diritto di superficie.
Il proprietario può costituire
il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di
altri, che ne acquista la proprietà.
Del pari può alienare la
proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del
suolo.
Art. 953.
Costituzione a tempo determinato.
Costituzione a tempo determinato.
Se la costituzione del diritto è
stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di
superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della
costruzione.
Art. 954.
Estinzione del diritto di superficie.
Estinzione del diritto di superficie.
L'estinzione del diritto di
superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali
imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla
costruzione salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'articolo
2816.
I contratti di locazione, che
hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla
scadenza del termine.
Il perimento della costruzione
non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la
costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non
uso protratto per venti anni.
Art. 955.
Costruzioni al disotto del suolo.
Costruzioni al disotto del suolo.
Le disposizioni precedenti si
applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere
costruzioni al disotto del suolo altrui.
Art. 956.
Divieto di proprietà separata delle piantagioni.
Divieto di proprietà separata delle piantagioni.
Non può essere costituita o
trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del
suolo.
Titolo IV
Dell'enfiteusi
Dell'enfiteusi
Art. 957.
Disposizioni inderogabili.
Disposizioni inderogabili.
L'enfiteusi, salvo che il titolo
disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.
Il titolo non può tuttavia
derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo
comma, 962, 965, 968, 971 e 973.
Art. 958.
Durata.
Durata.
L'enfiteusi può essere perpetua
o a tempo.
L'enfiteusi temporanea non può
essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.
Art. 959.
Diritti dell'enfiteuta.
Diritti dell'enfiteuta.
L'enfiteuta ha gli stessi
diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e
relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle
disposizioni delle leggi speciali.
Il diritto dell'enfiteuta si
estende alle accessioni.
Art. 960.
Obblighi dell'enfiteuta.
Obblighi dell'enfiteuta.
L'enfiteuta ha l'obbligo di
migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può
consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti
naturali.
L'enfiteuta non può pretendere
remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o
perdita di frutti.
Art. 961.
Pagamento del canone.
Pagamento del canone.
L'obbligo del pagamento del
canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta
finché dura la comunione.
Nel caso in cui segua la
divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi,
ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al
valore della sua porzione.
Art. 962.
[Revisione del canone.
[Revisione del canone.
Decorsi almeno dieci anni
dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di
tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone, qualora questo sia
divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo.
Tale valore determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati
dall'enfiteuta di deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.
La revisione non è
ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta almeno raddoppiato o
ridotto a metà rispetto al valore iniziale o a quello accertato nella
precedente revisione.]
Art. 963.
Perimento totale o parziale del fondo.
Perimento totale o parziale del fondo.
Quando il fondo enfiteutico
perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.
Se è perita una parte notevole
del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua,
l'enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del
canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo
il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua.
La domanda di riduzione del
canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto
perimento.
Qualora il fondo sia assicurato
e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennità è
ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei
rispettivi diritti.
Nel caso di espropriazione per
pubblico interesse l'indennità si ripartisce a norma del comma precedente.
Art. 964.
Imposte e altri pesi.
Imposte e altri pesi.
Le imposte e gli altri pesi che
gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta salve le disposizioni delle
leggi speciali.
Se in virtù del titolo
costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere
l'ammontare del canone.
Art. 965.
Disponibilità del diritto dell'enfiteuta.
Disponibilità del diritto dell'enfiteuta.
L'enfiteuta può disporre del
proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà.
Per l'alienazione del diritto
dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.
Nell'atto costitutivo può essere
vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del
proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.
Nel caso di alienazione compiuta
contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente
ed è tenuto a questi solidalmente con l'acquirente.
Art. 966.
[Prelazione a favore del concedente.
[Prelazione a favore del concedente.
In caso di vendita del
diritto dell'enfiteuta, il concedente è preferito a parità di condizioni.
L'enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione,
indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il
termine di trenta giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro
un anno dalla notizia della vendita, può riscattare il diritto dall'acquirente
e da ogni successivo avente causa.
Se i concedenti sono più e
la prelazione non è esercitata da tutti congiuntamente, essa può esercitarsi
per la totalità anche da uno solo, il quale subentra all'enfiteuta di fronte
agli altri concedenti.]
Art. 967.
Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione.
Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione.
In caso di alienazione, il nuovo
enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non
soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è
liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto
al concedente.
In caso di alienazione del
diritto del concedente, l'acquirente non può pretendere l'adempimento degli
obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione.
Art. 968.
Subenfiteusi.
Subenfiteusi.
La subenfiteusi non è ammessa.
Art. 969.
Ricognizione.
Ricognizione.
Il concedente può richiedere la
ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo
enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.
Per l'atto di ricognizione non è
dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.
Art. 970.
Prescrizione del diritto dell'enfiteuta.
Prescrizione del diritto dell'enfiteuta.
Il diritto dell'enfiteuta si
prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.
Art. 971.
Affrancazione.
Affrancazione.
[L'enfiteuta può
affrancare il fondo dopo venti anni dalla costituzione dell'enfiteusi.
Nell'atto costitutivo può
essere stabilito un termine superiore ai venti anni, ma non eccedente i
quarant'anni.
Anche quando nell'atto
costitutivo non è indicato alcun termine, se in esso è prestabilito un piano di
miglioramento, l'enfiteuta non può procedere all'affrancazione prima che i
miglioramenti siano stati compiuti.]
Se più sono gli enfiteuti,
l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità.
In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli
altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del
canone.
Se più sono i concedenti,
l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.
L'affrancazione si opera
mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone
annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi
speciali.
Art. 972.
Devoluzione.
Devoluzione.
Il concedente può chiedere la
devoluzione del fondo enfiteutico:
1) se l'enfiteuta deteriora il
fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;
2) se l'enfiteuta è in mora nel
pagamento di due annualità di canone. La devoluzione non ha luogo se
l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia
intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto
la domanda.
La domanda di devoluzione non
preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare sempre che ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 971. [Tuttavia l'affrancazione non è
ammessa, se la devoluzione è chiesta a norma del n. 1 del precedente comma e
l'inadempimento è di considerevole gravità. In tal caso la domanda giudiziale
di devoluzione prevale su quella di affrancazione anche se questa sia stata
anteriormente proposta, purché non sia intervenuta sentenza, sebbene di primo
grado, che abbia ammesso l'affrancazione.]
Art. 973.
Clausola risolutiva espressa.
Clausola risolutiva espressa.
La dichiarazione del concedente
di valersi della clausola risolutiva espressa non impedisce l'esercizio del
diritto di affrancazione [, eccettuato il caso in cui, a norma
dell'articolo precedente, la domanda di devoluzione preclude l'affrancazione].
Art. 974.
Diritti dei creditori dell'enfiteuta.
Diritti dei creditori dell'enfiteuta.
I creditori dell'enfiteuta
possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni,
valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta;
possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire.
I creditori, che hanno iscritto
ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di
devoluzione e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter
intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la
devoluzione.
Art. 975.
Miglioramenti e addizioni.
Miglioramenti e addizioni.
Quando cessa l'enfiteusi, all'enfiteuta
spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore
conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati
al tempo della riconsegna.
Se in giudizio è stata fornita
qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta
compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto il suo credito.
Per le addizioni fatte
dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il
concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della
riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono
miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo.
Art. 976.
Locazioni concluse dall'enfiteuta.
Locazioni concluse dall'enfiteuta.
Per le locazioni concluse
dall'enfiteuta si applicano le norme dell'articolo 999.
Art. 977.
Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche.
Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche.
Le disposizioni contenute negli
articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone
giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.
Titolo V
Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
Capo I
Dell'usufrutto
Dell'usufrutto
Sezione I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 978.
Costituzione.
Costituzione.
L'usufrutto è stabilito dalla
legge o dalla volontà dell'uomo. Può anche acquistarsi per usucapione.
Art. 979.
Durata.
Durata.
La durata dell'usufrutto non può
eccedere la vita dell'usufruttuario.
L'usufrutto costituito a favore
di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.
Art. 980.
Cessione dell'usufrutto.
Cessione dell'usufrutto.
L'usufruttuario può cedere il
proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è
vietato dal titolo costitutivo.
La cessione deve essere
notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è
solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
Sezione II
Dei diritti nascenti dall'usufrutto
Dei diritti nascenti dall'usufrutto
Art. 981.
Contenuto del diritto di usufrutto.
Contenuto del diritto di usufrutto.
L'usufruttuario ha diritto di
godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni
utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.
Art. 982.
Possesso della cosa.
Possesso della cosa.
L'usufruttuario ha diritto di
conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è
disposto dall'articolo 1002.
Art. 983.
Accessioni.
Accessioni.
L'usufrutto si estende a tutte
le accessioni della cosa.
Se il proprietario dopo l'inizio
dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo
costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli
interessi, sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le
costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizioni della pubblica
autorità.
Art. 984.
Frutti.
Frutti.
I frutti naturali e i frutti
civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto.
Se il proprietario e
l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o
nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i
frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del
rispettivo diritto nel periodo stesso.
Le spese per la produzione e il
raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione
indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.
Art. 985.
Miglioramenti.
Miglioramenti.
L'usufruttuario ha diritto a
un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione
della cosa.
L'indennità si deve
corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore
conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
L'autorità giudiziaria, avuto
riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell'indennità
prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso
idonea garanzia.
Art. 986.
Addizioni.
Addizioni.
L'usufruttuario può eseguire
addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle
alla fine dello usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa,
salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo
caso deve essere corrisposta all'usufruttuario un'indennità pari alla minor
somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della
riconsegna.
Se le addizioni non possono
separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si
applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.
Art. 987.
Miniere, cave e torbiere.
Miniere, cave e torbiere.
L'usufruttuario gode delle cave
e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà
di aprirne altre senza il consenso del proprietario.
Per le ricerche e le
coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve
indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine
dell'usufrutto.
Se il permesso è stato ottenuto
dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennità
corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.
Art. 988.
Tesoro.
Tesoro.
Il diritto dell'usufruttuario
non si estende al tesoro che si scopra durante l'usufrutto, salve le ragioni
che gli possono competere come ritrovatore.
Art. 989.
Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto.
Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto.
Se nell'usufrutto sono compresi
boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla
produzione di legna, l'usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando
il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo,
se occorre alla loro ricostituzione.
Circa il modo, l'estensione,
l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che
alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.
Le stesse regole si applicano
agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.
Art. 990.
Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti.
Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti.
Gli alberi di alto fusto
divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario.
L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo
carico.
Art. 991.
Alberi fruttiferi.
Alberi fruttiferi.
Gli alberi fruttiferi che
periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono
all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.
Art. 992.
Pali per vigne e per altre coltivazioni.
Pali per vigne e per altre coltivazioni.
L'usufruttuario può prendere nei
boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne
abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.
Art. 993.
Semenzai.
Semenzai.
L'usufruttuario può servirsi dei
piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per
il tempo e il modo dell'estrazione e per la rimessa dei virgulti.
Art. 994.
Perimento delle mandre e dei greggi.
Perimento delle mandre e dei greggi.
Se l'usufrutto è stabilito sopra
una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali
periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge
ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.
Se la mandra o il gregge perisce
interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato
verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
Art. 995.
Cose consumabili.
Cose consumabili.
Se l'usufrutto comprende cose
consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne
il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, è in facoltà
dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in
cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.
Art. 996.
Cose deteriorabili.
Cose deteriorabili.
Se l'usufrutto comprende cose
che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco,
l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate,
e alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui
si trovano.
Art. 997.
Impianti, opifici e macchinari.
Impianti, opifici e macchinari.
Se l'usufrutto comprende
impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva,
l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti
che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose
suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle
ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a
corrispondergli una congrua indennità.
Art. 998.
Scorte vive e morte.
Scorte vive e morte.
Le scorte vive e morte di un
fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la
deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al
termine dell'usufrutto.
Le locazioni concluse
dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché
constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore,
continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla
cessazione dell'usufrutto.
Se la cessazione dell'usufrutto
avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni
caso se non per l'anno e trattandosi di fondi rustici dei quali il principale
raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova
in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10 aprile 2008, n. 9345 in Altalex Massimario.
Art. 1000.
Riscossione di capitali.
Riscossione di capitali.
Per la riscossione di somme che
rappresentano un capitale gravato d'usufrutto, è necessario il concorso del
titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di
essi non è opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla
cessione dei crediti.
Il capitale riscosso dev'essere
investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le
parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorità
giudiziaria.
Sezione III
Degli obblighi nascenti dall'usufrutto
Degli obblighi nascenti dall'usufrutto
Art. 1001.
Obbligo di restituzione. Misura della diligenza.
Obbligo di restituzione. Misura della diligenza.
L'usufruttuario deve restituire
le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo
quanto è disposto dall'articolo 995.
Nel godimento della cosa egli
deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Art. 1002.
Inventario e garanzia.
Inventario e garanzia.
L'usufruttuario prende le cose
nello stato in cui si trovano.
Egli è tenuto a fare a sue spese
l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario è
dispensato dal fare l'inventario, questo può essere richiesto dal proprietario
a sue spese.
L'usufruttuario deve inoltre
dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i
genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro minori. Sono anche
dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto; ma, qualora
questi cedano l'usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.
L'usufruttuario non può
conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su
indicati.
Art. 1003.
Mancanza o insufficienza della garanzia.
Mancanza o insufficienza della garanzia.
Se l'usufruttuario non presta la
garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi
sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare
per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione è
affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un
terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza
di tale accordo, nominato dall'autorità giudiziaria;
il danaro è collocato a
interesse;
i titoli al portatore si
convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo
dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle
parti o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di
dissenso, è fatta dall'autorità giudiziaria;
le derrate sono vendute e il
loro prezzo è parimenti collocato a interesse.
In questi casi appartengono
all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
Se si tratta di mobili i quali
si deteriorano con l'uso, il proprietario può chiedere che siano venduti e ne
sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario può
nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio
uso.
Art. 1004.
Spese a carico dell'usufruttuario.
Spese a carico dell'usufruttuario.
Le spese e, in genere, gli oneri
relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa
sono a carico dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le
riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di
ordinaria manutenzione.
Art. 1005.
Riparazioni straordinarie.
Riparazioni straordinarie.
Le riparazioni straordinarie
sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono
quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la
sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole,
dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve
corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme
spese per le riparazioni straordinarie.
Art. 1006.
Rifiuto del proprietario alle riparazioni.
Rifiuto del proprietario alle riparazioni.
Se il proprietario rifiuta di
eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza
giusto motivo, è in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie
spese [c.c. 1005]. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto
senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere
l'immobile riparato.
Art. 1007.
Rovina parziale di edificio accessorio.
Rovina parziale di edificio accessorio.
Le disposizioni dei due articoli
precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito,
rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo
soggetto a usufrutto.
Art. 1008.
Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario.
Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario.
L'usufruttuario è tenuto, per la
durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le
rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.
Per l'anno in corso al principio
e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e
l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.
Art. 1009.
Imposte e altri pesi a carico del proprietario.
Imposte e altri pesi a carico del proprietario.
Al pagamento dei carichi imposti
sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è
tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse
della somma pagata.
Se l'usufruttuario ne anticipa
il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine
dell'usufrutto.
Art. 1010.
Passività gravanti su eredità in usufrutto.
Passività gravanti su eredità in usufrutto.
L'usufruttuario di un'eredità o
di una quota di eredità è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della
quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità
stessa sia gravata.
Per il pagamento del capitale
dei debiti o dei legati che si renda necessario durante l'usufrutto, è in
facoltà dell'usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere
rimborsata senza interesse alla fine dell'usufrutto.
Se l'usufruttuario non può o non
vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla
quale l'usufruttuario deve corrispondergli l'interesse durante l'usufrutto, o
può vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza
della somma dovuta.
Se per il pagamento dei debiti
si rende necessaria la vendita dei beni, questa è fatta d'accordo tra
proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all'autorità giudiziaria in caso di
dissenso. L'espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.
Art. 1011.
Ritenzione per le somme anticipate.
Ritenzione per le somme anticipate.
Nelle ipotesi contemplate dal
secondo comma dell'articolo 1009 e dal secondo comma dell'articolo 1010,
l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino
alla concorrenza della somma a lui dovuta.
Art. 1012.
Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù.
Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù.
Se durante l'usufrutto un terzo
commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del
proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è
responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.
L'usufruttuario può far
riconoscere la esistenza delle servitù a favore del fondo o l'inesistenza di
quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi
casi chiamare in giudizio il proprietario.
Art. 1013.
Spese per le liti.
Spese per le liti.
Le spese delle liti che
riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto sono sopportate dal
proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.
Sezione IV
Estinzione e modificazioni dell'usufrutto
Estinzione e modificazioni dell'usufrutto
Art. 1014.
Estinzione dell'usufrutto.
Estinzione dell'usufrutto.
Oltre quanto è stabilito
dall'articolo 979, l'usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto
del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione
dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona;
3) per il totale perimento della
cosa su cui è costituito.
Art. 1015.
Abusi dell'usufruttuario.
Abusi dell'usufruttuario.
L'usufrutto può anche cessare
per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o
deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie
riparazioni.
L'autorità giudiziaria può,
secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne
sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di
lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare
annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata.
I creditori dell'usufruttuario
possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il
risarcimento dei danni e dare garanzia per l'avvenire.
Art. 1016.
Perimento parziale della cosa.
Perimento parziale della cosa.
Se una sola parte della cosa
soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.
Art. 1017.
Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi.
Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi.
Se il perimento della cosa non è
conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta
dal responsabile del danno.
Art. 1018.
Perimento dell'edificio.
Perimento dell'edificio.
Se l'usufrutto è stabilito sopra
un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a
perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali.
La stessa disposizione si
applica se l'usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso,
però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di
occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante
l'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei
materiali.
Art. 1019.
Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario.
Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario.
Se l'usufruttuario ha provveduto
all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già
assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
Se è perito un edificio e il
proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità,
l'usufruttuario non può opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce
sull'edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è
maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul
nuovo edificio è limitato in proporzione di quest'ultima.
Art. 1020.
Requisizione o espropriazione.
Requisizione o espropriazione.
Se la cosa è requisita o
espropriata per pubblico interesse, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità
relativa.
Capo II
Dell'uso e dell'abitazione
Dell'uso e dell'abitazione
Chi ha diritto d'uso di una cosa
può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto
occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
I bisogni si devono valutare
secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 febbraio 2008, n. 5034 in Altalex Massimario.
Art. 1022.
Abitazione.
Abitazione.
Chi ha diritto di abitazione di
una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Art. 1023.
Ambito della famiglia.
Ambito della famiglia.
Nella famiglia si comprendono
anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione,
quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto
matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi, i figli naturali
riconosciuti e gli affiliati, anche se l'adozione, il riconoscimento o
l'affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono
infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui
o alla sua famiglia i loro servizi.
Art. 1024.
Divieto di cessione.
Divieto di cessione.
I diritti di uso e di abitazione
non si possono cedere o dare in locazione.
Art. 1025.
Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione.
Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione.
Chi ha l'uso di un fondo e ne
raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la
casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento
dei tributi come l'usufruttuario.
Se non raccoglie che una parte
dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione
di ciò che gode.
Art. 1026.
Applicabilità delle norme sull'usufrutto.
Applicabilità delle norme sull'usufrutto.
Le disposizioni relative
all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili all'uso e all'abitazione.
Titolo VI
Delle servitù prediali
Delle servitù prediali
Capo I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 1027.
Contenuto del diritto.
Contenuto del diritto.
La servitù prediale consiste nel
peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a
diverso proprietario.
Art. 1028.
Nozione dell'utilità.
Nozione dell'utilità.
L'utilità può consistere anche
nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere
inerente alla destinazione industriale del fondo.
Art. 1029.
Servitù per vantaggio futuro.
Servitù per vantaggio futuro.
È ammessa la costituzione di una
servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
È ammessa altresì a favore o a
carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo
caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è
costruito o il fondo è acquistato.
Art. 1030.
Prestazioni accessorie.
Prestazioni accessorie.
Il proprietario del fondo
servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio
della servitù da parte del titolare , salvo che la legge o il titolo disponga
altrimenti.
Art. 1031.
Costituzione delle servitù.
Costituzione delle servitù.
Le servitù prediali possono
essere costituite coattivamente o volontariamente . Possono anche essere
costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Capo II
Delle servitù coattive
Delle servitù coattive
Art. 1032.
Modi di costituzione.
Modi di costituzione.
Quando in forza di legge , il
proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un
altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto è
costituita con sentenza . Può anche essere costituita con atto dell'autorità
amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.
La sentenza stabilisce le
modalità della servitù e determina l'indennità dovuta .
Prima del pagamento
dell'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio
della servitù.
Sezione I
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
Art. 1033.
Obbligo di dare passaggio alle acque.
Obbligo di dare passaggio alle acque.
Il proprietario è tenuto a dare
passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre
da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i
bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le
case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Art. 1034.
Apertura di nuovo acquedotto.
Apertura di nuovo acquedotto.
Chi ha diritto di condurre acque
per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto , ma non può far
defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre
acque.
Il proprietario del fondo soggetto
alla servitù può tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei
propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio
alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto è
dovuta una indennità da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce,
al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo
passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facoltà indicata dal comma
precedente non è consentita al proprietario del fondo servente nei confronti
della pubblica amministrazione.
Art. 1035.
Attraversamento di acquedotti.
Attraversamento di acquedotti.
Chi vuol condurre l'acqua per il
fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti
preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché
esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti
stessi.
Art. 1036.
Attraversamento di fiumi o di strade.
Attraversamento di fiumi o di strade.
Se per la condotta delle acque
occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano
le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.
Art. 1037.
Condizioni per la costituzione della servitù.
Condizioni per la costituzione della servitù.
Chi vuol far passare le acque
sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo
per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l'uso al quale
si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno
pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi
vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo
sbocco delle acque.
_______________
Cfr. Corte d'Appello di Brescia, sentenza 1 aprile 2009 in Altalex Massimario.
Art. 1038.
Indennità per l'imposizione della servitù.
Indennità per l'imposizione della servitù.
Prima di imprendere la
costruzione dell'acquedotto , chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve
pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione
delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità per i
danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da
altro deterioramento del fondo da intersecare .
Per i terreni, però, che sono
occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello
spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo, e sempre senza
detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni
medesimi il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e
trasportare le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno
dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.
Art. 1039.
Indennità per il passaggio temporaneo.
Indennità per il passaggio temporaneo.
Qualora il passaggio delle acque
sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e
delle indennità indicati dall'articolo precedente è ristretto alla sola metà,
ma con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.
Il passaggio temporaneo può
essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante il pagamento
dell'altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio è stato
praticato; scaduto il termine, non si tiene più conto di ciò che è stato pagato
per la concessione temporanea.
Art. 1040.
Uso dell'acquedotto.
Uso dell'acquedotto.
Chi possiede un acquedotto nel
fondo altrui non può immettervi maggior quantità d'acqua, se l'acquedotto non
ne è capace o ne può venir danno al fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior
quantità d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se
ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il
suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'articolo 1038.
La stessa disposizione si
applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre
sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.
Art. 1041.
Letto dell'acquedotto.
Letto dell'acquedotto.
È sempre in facoltà del
proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto
dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti
fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione
dell'acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.
Art. 1042.
Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui.
Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui.
Se un corso d'acqua impedisce ai
proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione
dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso
sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a
mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito,
come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per
continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o
dall'usucapione.
Art. 1043.
Scarico coattivo.
Scarico coattivo.
Le disposizioni contenute negli
articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il
passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino
non consente di ricevere nel suo fondo.
Lo scarico può essere anche
domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare
qualsiasi pregiudizio o molestia.
Art. 1044.
Bonifica.
Bonifica.
Ferme le disposizioni delle
leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il proprietario che intende
prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi
ha diritto, premesso il pagamento dell'indennità e col minor danno possibile,
di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che
separano le sue terre da un corso di acqua o da qualunque altro colatoio.
Se il prosciugamento risulta in
contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal
fondo paludoso, e se gli opposti interessi non si possono conciliare con
opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo, l'autorità
giudiziaria dà le disposizioni per assicurare l'interesse prevalente, avuto in
ogni caso riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al
prosciugamento, può essere assegnata una congrua indennità a coloro che al
prosciugamento si sono opposti.
Art. 1045.
Utilizzazione di fogne o di fossi altrui.
Utilizzazione di fogne o di fossi altrui.
I proprietari dei fondi
attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare
dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene
per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già
risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le
opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi
attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già
fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono
comuni.
Art. 1046.
Norme per l'esecuzione delle opere.
Norme per l'esecuzione delle opere.
Nell'esecuzione delle opere
indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo
comma dell'articolo 1033 e degli articoli 1035 e 1036.
Sezione II
Dell'appoggio e
dell'infissione di chiusa
Art. 1047.
Contenuto della servitù.
Contenuto della servitù.
Chi ha diritto di derivare acque
da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario,
appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo però di pagare
l'indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni
danno.
Art. 1048.
Obblighi degli utenti.
Obblighi degli utenti.
Nella derivazione e nell'uso
delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti
superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire
dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.
Sezione III
Della somministrazione
coattiva di acqua a un edificio o a un fondo
Art. 1049.
Somministrazione di acqua a un edificio.
Somministrazione di acqua a un edificio.
Se a una casa o alle sue
dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli
animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza
eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia
dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità
anzidette.
Prima che siano iniziati i
lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato
per un'annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di
presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma
dell'articolo 1038.
In mancanza di convenzione, la
sentenza determina le modalità della derivazione e l'indennità dovuta.
Qualora si verifichi un
mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può essere soppressa su
istanza dell'una o dell'altra parte.
Art. 1050.
Somministrazione di acqua a un fondo.
Somministrazione di acqua a un fondo.
Le norme stabilite dall'articolo
precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per
irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale
somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o
industriale.
Le disposizioni di questo
articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si
dispone in forza di concessione amministrativa.
Sezione IV
Del passaggio coattivo
Il proprietario, il cui fondo è
circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può
procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il
passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio
fondo.
Il passaggio si deve stabilire
in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di
minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche
mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al
vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si
applicano nel caso in cui taluno avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia
bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a
trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le
case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 30 settembre 2009, n. 20997,
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 5 ottobre 2009, n. 21255 e Tribunale di Catanzaro, sez. I
civile, ordinanza 9 marzo 2010, n. 177 in Altalex Massimario.
Art. 1052.
Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso.
Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso.
Le disposizioni dell'articolo
precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un
accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del
fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso
dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde
alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
Art. 1053.
Indennità.
Indennità.
Nei casi previsti dai due
articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal
passaggio.
Qualora per attuare il
passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una
zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima
d'imprendere le opere o di iniziare il passaggio, pagare il valore della zona
predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 1038.
Art. 1054.
Interclusione per effetto di alienazione o di divisione.
Interclusione per effetto di alienazione o di divisione.
Se il fondo è divenuto da ogni
parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha
diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità.
La stessa norma si applica in
caso di divisione.
Art. 1055.
Cessazione dell'interclusione.
Cessazione dell'interclusione.
Se il passaggio cessa di essere
necessario , può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario
del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il
compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione della
somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se
l'indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno
successivo.
Sezione V
Dell'elettrodotto coattivo
e del passaggio coattivo di linee teleferiche
Art. 1056.
Passaggio di condutture elettriche.
Passaggio di condutture elettriche.
Ogni proprietario è tenuto a
dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle
leggi in materia.
Art. 1057.
Passaggio di vie funicolari.
Passaggio di vie funicolari.
Ogni proprietario è parimenti
tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a
uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le
occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
Capo III
Delle servitù volontarie
Art. 1058.
Modi di costituzione.
Modi di costituzione.
Le servitù prediali possono
essere costituite per contratto o per testamento.
Art. 1059.
Servitù concessa da uno dei comproprietari.
Servitù concessa da uno dei comproprietari.
La servitù concessa da uno dei
comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri
l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente.
La concessione, però fatta da
uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e
i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto
concesso.
Art. 1060.
Servitù costituite dal nudo proprietario.
Servitù costituite dal nudo proprietario.
Il proprietario può, senza il
consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano
il diritto di usufrutto.
Capo IV
Delle servitù acquistate
per usucapione e per destinazione del padre di famiglia
Art. 1061.
Servitù non apparenti.
Servitù non apparenti.
Le servitù non apparenti non
possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Non apparenti sono le servitù
quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Art. 1062.
Destinazione del padre di famiglia.
Destinazione del padre di famiglia.
La destinazione del padre di
famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due
fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e
che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la
servitù.
Se i due fondi cessarono di
appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla
servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e
sopra ciascuno dei fondi separati.
Capo V
Dell'esercizio delle
servitù
Art. 1063.
Norme regolatrici.
Norme regolatrici.
L'estensione e l'esercizio delle
servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.
Art. 1064.
Estensione del diritto di servitù.
Estensione del diritto di servitù.
Il diritto di servitù comprende
tutto ciò che è necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso , il
proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di
servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
Art. 1065.
Esercizio conforme al titolo o al possesso.
Esercizio conforme al titolo o al possesso.
Colui che ha un diritto di
servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso.
Nel dubbio circa l'estensione e
le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da
soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo
servente.
Art. 1066.
Possesso delle servitù.
Possesso delle servitù.
Nelle questioni di possesso
delle servitù si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta
di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla
pratica dell'ultimo godimento.
Art. 1067.
Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù.
Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù.
Il proprietario del fondo
dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del
fondo servente.
Il proprietario del fondo
servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della
servitù o a renderlo più incomodo.
Art. 1068.
Trasferimento della servitù in luogo diverso.
Trasferimento della servitù in luogo diverso.
Il proprietario del fondo
servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da
quello nel quale è stata stabilita originariamente.
Tuttavia, se l'originario
esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente, o se impedisce di fare
lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può
offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio
dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo.
Il cambiamento di luogo per
l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario
del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di
notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.
L'autorità giudiziaria può anche
disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del
fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa
riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.
Art. 1069.
Opere sul fondo servente.
Opere sul fondo servente.
Il proprietario del fondo
dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve
scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al
proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue
spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche
al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi
vantaggi.
Art. 1070.
Abbandono del fondo servente.
Abbandono del fondo servente.
Il proprietario del fondo
servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese
necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù , può sempre
liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario
del fondo dominante.
Nel caso in cui l'esercizio
della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi
alla parte stessa.
Art. 1071.
Divisione del fondo dominante o del fondo servente.
Divisione del fondo dominante o del fondo servente.
Se il fondo dominante viene
diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più
gravosa la condizione del fondo servente.
Se il fondo servente viene
diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre
parti sono liberate.
Capo VI
Dell'estinzione delle
servitù
Art. 1072.
Estinzione per confusione.
Estinzione per confusione.
La servitù si estingue quando in
una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del
fondo servente.
Art. 1073.
Estinzione per prescrizione.
Estinzione per prescrizione.
La servitù si estingue per prescrizione
quando non se ne usa per venti anni.
Il termine decorre dal giorno in
cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di
servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine
decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito
l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano
a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta
esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si
computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti
titolari.
Se il fondo dominante appartiene
a più persone in comune , l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce
l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione
della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli
altri.
Art. 1074.
Impossibilità di uso e mancanza di utilità.
Impossibilità di uso e mancanza di utilità.
L'impossibilità di fatto di
usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno
estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo
precedente.
Art. 1075.
Esercizio limitato della servitù.
Esercizio limitato della servitù.
La servitù esercitata in modo da
trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Art. 1076.
Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso.
Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso.
L'esercizio di una servitù in
tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce
l'estinzione per prescrizione.
Art. 1077.
Servitù costituite sul fondo enfiteutico.
Servitù costituite sul fondo enfiteutico.
Le servitù costituite
dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per
decorso del termine , per prescrizione o per devoluzione.
Art. 1078.
Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto.
Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto.
Le servitù costituite
dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi
dell'enfiteusi . Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a
favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.
Capo VII
Delle azioni a difesa
delle servitù
Art. 1079.
Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela.
Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela.
Il titolare della servitù può
farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e
può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative . Può anche chiedere la
rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.
Capo VIII
Di alcune servitù in
materia di acque
Sezione I
Della servitù di presa o
di derivazione di acqua
Art. 1080.
Presa d'acqua continua.
Presa d'acqua continua.
Il diritto alla presa d'acqua
continua si può esercitare in ogni istante.
Art. 1081.
Modulo d'acqua.
Modulo d'acqua.
Nelle servitù in cui è convenuta
ed espressa una costante quantità di acqua, la quantità deve esprimersi in
relazione al modulo.
Il modulo è l'unità di misura dell'acqua
corrente.
Esso è un corpo d'acqua che
scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo e si divide in
decimi, centesimi e millesimi.
Art. 1082.
Forma della bocca e dell'edificio derivatore.
Forma della bocca e dell'edificio derivatore.
Quando, per la derivazione di
una data e costante quantità di acqua corrente, è stata determinata la forma
della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la
modificazione per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la
deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso
delle acque in esso correnti.
Se la forma non è stata
determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e
posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo
delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione
seguita nel canale o nel corso delle acque.
In mancanza di titolo o di
possesso, la forma è determinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 1083.
Determinazione della quantità di acqua.
Determinazione della quantità di acqua.
Quando la quantità d'acqua non è
stata determinata, ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo, s'intende
concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse
può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne
venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso.
Se però è stata determinata la
forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si è
posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non è ammesso
reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.
Art. 1084.
Norme regolatrici della servitù.
Norme regolatrici della servitù.
Per l'esercizio della servitù di
presa di acqua , quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al
possesso, si osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si
osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
Art. 1085.
Tempo d'esercizio della servitù.
Tempo d'esercizio della servitù.
Il diritto alla presa d'acqua si
esercita per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno;
per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per
giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni
festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu
convenuto o in cui si è incominciato a possedere.
Art. 1086.
Distribuzione per ruota.
Distribuzione per ruota.
Nelle distribuzioni per ruota il
tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si
consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il
turno.
Art. 1087.
Acque sorgenti o sfuggite.
Acque sorgenti o sfuggite.
Nei canali soggetti a
distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo
del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del
suo turno.
Art. 1088.
Variazione del turno tra gli utenti.
Variazione del turno tra gli utenti.
Gli utenti dei medesimi canali
possono variare o permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento non
rechi danno agli altri.
Art. 1089.
Acqua impiegata come forza motrice.
Acqua impiegata come forza motrice.
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua
come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o
rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Art. 1090.
Manutenzione del canale.
Manutenzione del canale.
Nella servitù di presa o di
condotta d'acqua , quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del
fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente
spurgato e le sue sponde siano tenute in istato di buona manutenzione a spese
del proprietario del fondo dominante.
Art. 1091.
Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua.
Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua.
Se il titolo non dispone
diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto
verso gli utenti ad eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la
derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a
mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della
fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta
diligenza, affinché la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in
tempi debiti effettuate.
Art. 1092.
Deficienza dell'acqua.
Deficienza dell'acqua.
La deficienza dell'acqua deve
essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui
la deficienza si verifica.
Tra diversi utenti la deficienza
dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso
più recente, e tra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente.
Tuttavia l'autorità giudiziaria,
con provvedimento in camera di consiglio , sentiti gli uffici tecnici
competenti, può modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre
disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli
usi e alle colture a cui l'acqua è destinata.
Il concedente dell'acqua è
tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza
dell'acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa
luogo alle dovute indennità in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di
turni, che siano state disposte dall'autorità giudiziaria.
Art. 1093.
Riduzione della servitù.
Riduzione della servitù.
Se la servitù dà diritto di
derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del
proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa
bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può
chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun
fondo. In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo
dominante.
Sezione II
Della servitù degli scoli
e degli avanzi di acqua
Art. 1094.
Servitù attiva degli scoli.
Servitù attiva degli scoli.
Gli scoli o acque colaticcie
derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del
fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.
Art. 1095.
Usucapione della servitù attiva degli scoli.
Usucapione della servitù attiva degli scoli.
Nella servitù attiva degli scoli
il termine per l'usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il
proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e
permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del
proprio fondo.
Quando sul fondo servente è
aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo
e la manutenzione delle sponde fanno presumere, che il cavo sia opera del
proprietario del fondo dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in
contrario.
Si reputa segno contrario
l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo
in cui il cavo è aperto.
Art. 1096.
Diritti del proprietario del fondo servente.
Diritti del proprietario del fondo servente.
La servitù degli scoli non
toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente
dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e
di abbandonarne in tutto o in parte l'irrigazione.
Art. 1097.
Diritto agli avanzi d'acqua.
Diritto agli avanzi d'acqua.
Quando l'acqua è concessa,
riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o
ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo
a cui la restituzione è dovuta.
Art. 1098.
Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua.
Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua.
Il proprietario del fondo
vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne
una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di
acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a
favore del fondo dominante.
Art. 1099.
Sostituzione di acqua viva.
Sostituzione di acqua viva.
Il proprietario del fondo
soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi
da tale servitù mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di
un corpo di acqua viva, la cui quantità è determinata dall'autorità
giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.
Capo I
Della comunione in generale
Della comunione in generale
Art. 1100.
Norme regolatrici.
Norme regolatrici.
Quando la proprietà o altro
diritto reale spetta in comune a più persone se il titolo o la legge non
dispone diversamente si applicano le norme seguenti.
_______________
Cfr. Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 29 novembre 2007, n. 24657 in Altalex Massimario.
Art. 1101.
Quote dei partecipanti.
Quote dei partecipanti.
Le quote dei partecipanti alla
comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti,
tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle
rispettive quote.
Ciascun partecipante può
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie
per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può
estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti,
se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 17 luglio 2007, n. 15913,
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 19 dicembre 2007, n. 26796,
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 aprile 2008, n. 10324,
Tribunale di Lecce, sez. Maglie, sentenza 21 giugno 2008, n. 211,
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 gennaio 2009, n. 1547 e Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 29 ottobre 2009, n. 3237 in Altalex Massimario.
Art. 1103.
Disposizione della quota.
Disposizione della quota.
Ciascun partecipante può
disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti
della sua quota.
Per le ipoteche costituite da
uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del
titolo III del libro VI.
Ciascun partecipante deve
contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento
della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle
disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo
diritto.
La rinunzia non giova al
partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante
è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non
versati.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 novembre 2009, n. 23691 in Altalex Massimario.
Art. 1105.
Amministrazione.
Amministrazione.
Tutti i partecipanti hanno
diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria
amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata
secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza
dissenziente.
Per la validità delle
deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano
stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i
provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma
una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita,
ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in
camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
Art. 1106.
Regolamento della comunione e nomina di amministratore.
Regolamento della comunione e nomina di amministratore.
Con la maggioranza calcolata nel
modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per
l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo
l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un
estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
Art. 1107.
Impugnazione del regolamento.
Impugnazione del regolamento.
Ciascuno dei partecipanti
dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento
della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato.
Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle
opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal
comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha
effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Art. 1108.
Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Con deliberazione della maggioranza
dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della
cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento
della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non
pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa
eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono
compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non
risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.
E' necessario il consenso di
tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti
reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia
consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo
di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il
miglioramento della cosa comune.
Art. 1109.
Impugnazione delle deliberazioni.
Impugnazione delle deliberazioni.
Ciascuno dei componenti la
minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le
deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo
comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla
cosa comune;
2) se non è stata osservata la
disposizione del terzo comma dell'articolo 1105;
3) se la deliberazione relativa
a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in
contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108.
L'impugnazione deve essere
proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per
gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la
sospensione del provvedimento deliberato.
Il partecipante che, in caso di
trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese
necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111.
Scioglimento della comunione.
Scioglimento della comunione.
Ciascuno dei partecipanti può
sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può
stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se
l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.
Il patto di rimanere in
comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche
per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine
maggiore, questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo
richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione
prima del tempo convenuto.
Art. 1112.
Cose non soggette a divisione.
Cose non soggette a divisione.
Lo scioglimento della comunione
non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di
servire all'uso a cui sono destinate.
Art. 1113.
Intervento nella divisione e opposizioni.
Intervento nella divisione e opposizioni.
I creditori e gli aventi causa
da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non
possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato
un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi
l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria.
Nella divisione che ha per
oggetto beni immobili, l'opposizione per l'effetto indicato dal comma
precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di
divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione
della relativa domanda.
Devono essere chiamati a
intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori
iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti
soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di
divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento
in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone
indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da
titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.
Art. 1114.
Divisione in natura.
Divisione in natura.
La divisione ha luogo in natura,
se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei
partecipanti.
Art. 1115.
Obbligazioni solidali dei partecipanti.
Obbligazioni solidali dei partecipanti.
Ciascun partecipante può esigere
che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le
quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le
obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la
divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione
della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il
debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una
maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
Art. 1116.
Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria.
Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria.
Alla divisione delle cose comuni
si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in
contrasto con quelle sopra stabilite.
Capo II
Del condominio negli edifici
Del condominio negli edifici
Sono oggetto di proprietà comune
dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il
contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge
l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le
scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in
genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e
per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale,
per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come
gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i
canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia
elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 31 gennaio 2006, n. 2046 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 31 gennaio 2008, n. 2305,
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 gennaio 2008, n. 730,
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 4 marzo 2008, n. 5891, Tribunale
di Salerno, sez. I, sentenza
27 marzo 2009, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 luglio 2009, n. 16829 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 luglio 2009, n. 16832,
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7 settembre 2009, n. 19329 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 settembre 2009, n. 20237 in Altalex Massimario.
Il diritto di ciascun condomino
sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del
piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone
altrimenti.
Il condomino non può,
rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle
spese per la loro conservazione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 8 aprile 2008, n. 9148 in Altalex Massimario.
Art. 1119.
Indivisibilità.
Indivisibilità.
Le parti comuni dell'edificio
non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza
rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
I condomini, con la maggioranza
indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che
possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che
ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 17 ottobre 2007, n. 21835,
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 settembre 2009, n. 20254 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1286 in Altalex Massimario.
Qualora l'innovazione importi
una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono
trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non
è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei
condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la
spesa.
Nel caso previsto dal primo
comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque
tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di
esecuzione e di manutenzione dell'opera.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 settembre 2009, n. 20254 in Altalex Massimario.
Art. 1122.
Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune.
Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune.
Ciascun condomino, nel piano o
porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno
alle parti comuni dell'edificio.
Le spese necessarie per la
conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la
prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a
servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione
dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più
scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte
dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico
del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 24 giugno 2008, n. 17201 in Altalex Massimario.
Art. 1124.
Manutenzione e ricostruzione delle scale.
Manutenzione e ricostruzione delle scale.
Le scale sono mantenute e
ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa
è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o
porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun
piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà
della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani
le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari,
qualora non siano di proprietà comune.
Art. 1125.
Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.
Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.
Le spese per la manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti
eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a
carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a
carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la
decorazione del soffitto.
Quando l'uso dei lastrici solari
o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno
l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle
riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di
tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico
solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di
ciascuno.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 dicembre 2007, n. 26239 in Altalex Massimario.
Il proprietario dell'ultimo
piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che
risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario
esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa
se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì
opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico
dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani
sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve
corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale
dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani,
ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui
spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti
o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7 febbraio 2008, n. 2865,
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2008, n. 10040 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 novembre 2009, n. 24689 in Altalex Massimario.
Art. 1128.
Perimento totale o parziale dell'edificio.
Perimento totale o parziale dell'edificio.
Se l'edificio perisce
interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore,
ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei
materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una
parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle
parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione
dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per
l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di
queste.
Il condomino che non intende
partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri
condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo
la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad
alcuni soltanto dei condomini.
Quando i condomini sono più di
quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la
nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica
un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso
previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il
conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi
irregolarità.
La nomina e la cessazione per
qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito
registro.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 13 novembre 2009, n. 24132 in Altalex Massimario.
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni
dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di
condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose
comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia
assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed
erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni
dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno,
deve rendere il conto della sua gestione.
_______________
Cfr. Corte d'Appello di Napoli, sentenza 7 settembre 2007, n. 2814 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 13 ottobre 2009, n. 39959 in Altalex Massimario.
Nei limiti delle attribuzioni
stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal
regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini
sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio
per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono
notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo
stesso oggetto.
Qualora la citazione o il
provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni
dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie
a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
_______________
Cfr. Corte d'Appello di Napoli, sentenza 7 settembre 2007, n. 2814 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 dicembre 2009, n. 25766 in Altalex Massimario.
Art. 1132.
Dissenso dei condomini rispetto alle liti.
Dissenso dei condomini rispetto alle liti.
Qualora l'assemblea dei
condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda
il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare
la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di
soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui
il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha
diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato
favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto
vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133.
Provvedimenti presi dall'amministratore.
Provvedimenti presi dall'amministratore.
I provvedimenti presi
dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i
condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso
all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi
e nel termine previsti dall'articolo 1137.
Il condomino che ha fatto spese
per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea
non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Art. 1135.
Attribuzioni dell'assemblea dei condomini.
Attribuzioni dell'assemblea dei condomini.
Oltre quanto è stabilito dagli
articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma
dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del
preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione
tra i condomini;
3) all'approvazione del
rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della
gestione;
4) alle opere di manutenzione
straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
L'amministratore non può
ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere
urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 13 novembre 2009, n. 24132 in Altalex Massimario.
L'assemblea è regolarmente costituita
con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può
deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera
in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci
giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti
che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono
la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a
materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché
le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza
stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per
oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono
essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare,
se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni
dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 14 agosto 2007, n. 17694,
Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 6 marzo 2009, n. 1173, Tribunale
di Torino, sez. III civile, sentenza 20 aprile 2009, n. 2989,
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 agosto 2009, n. 18192 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 settembre 2009, n. 20254 in Altalex Massimario.
Le deliberazioni prese
dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i
condomini.
Contro le deliberazioni
contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino
dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto,
sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della
deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27 febbraio 2007, n. 4421,
Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 6 marzo 2009, n. 1173 e Tribunale di Torino, sez. III
civile, sentenza 20 aprile 2009, n. 2989 in Altalex Massimario.
Quando in un edificio il numero
dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale
contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese,
secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme
per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere
l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione
di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato
dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo
1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso
può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non
possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano
dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare
alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131,
1132, 1136 e 1137.
Art. 1139.
Rinvio alle norme sulla comunione.
Rinvio alle norme sulla comunione.
Per quanto non è espressamente
previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.
Titolo VIII
Del possesso
Del possesso
Capo I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 1140.
Possesso.
Possesso.
Il possesso è il potere sulla
cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della
proprietà o di altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o
per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
Si presume il possesso in colui
che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a
esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere
la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a
essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da
lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo
universale.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2007, n. 9090 in Altalex Massimario.
Il possessore attuale che ha
posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo
intermedio.
Art. 1143.
Presunzione di possesso anteriore.
Presunzione di possesso anteriore.
Il possesso attuale non fa
presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a
fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto
dalla data del titolo.
Art. 1144.
Atti di tolleranza.
Atti di tolleranza.
Gli atti compiuti con l'altrui
tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
Art. 1145.
Possesso di cose fuori commercio.
Possesso di cose fuori commercio.
Il possesso delle cose di cui
non si può acquistare la proprietà è senza effetto.
Tuttavia nei rapporti tra
privati è concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al
pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime
proprio del demanio pubblico.
Se trattasi di esercizio di
facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della
pubblica amministrazione, è data altresì l'azione di manutenzione.
Art. 1146.
Successione nel possesso. Accessione del possesso.
Successione nel possesso. Accessione del possesso.
Il possesso continua nell'erede
con effetto dall'apertura della successione.
Il successore a titolo
particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli
effetti.
Art. 1147.
Possesso di buona fede.
Possesso di buona fede.
E' possessore di buona fede chi
possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.
La buona fede non giova se
l'ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede è presunta e basta
che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
Capo II
Degli effetti del possesso
Degli effetti del possesso
Sezione I
Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa
Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa
Art. 1148.
Acquisto dei frutti.
Acquisto dei frutti.
Il possessore di buona fede fa
suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i
frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione
della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda
giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la
diligenza di un buon padre di famiglia.
Art. 1149.
Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti.
Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti.
Il possessore che è tenuto a
restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese
a norma del secondo comma dell'articolo 821.
Il possessore, anche se di mala
fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni
straordinarie.
Ha anche diritto a indennità per
i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della
restituzione.
L'indennità si deve
corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per
effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è
di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di
valore.
Se il possessore è tenuto alla
restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le
riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è
dovuta.
Per le addizioni fatte dal
possessore sulla cosa si applica il disposto dell'articolo 936. Tuttavia, se le
addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta
un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.
Art. 1151.
Pagamento delle indennità.
Pagamento delle indennità.
L'autorità giudiziaria, avuto
riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità
previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo
caso, le opportune garanzie.
Art. 1152.
Ritenzione a favore del possessore di buona fede.
Ritenzione a favore del possessore di buona fede.
Il possessore di buona fede può
ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché
queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia
stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei
miglioramenti.
Egli ha lo stesso diritto finché
non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso
previsto dall'articolo precedente.
Sezione II
Del possesso di buona fede di beni mobili
Del possesso di buona fede di beni mobili
Art. 1153.
Effetti dell'acquisto del possesso.
Effetti dell'acquisto del possesso.
Colui al quale sono alienati
beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà
mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e
sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera
da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la
buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano
i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Art. 1154.
Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa.
Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa.
A colui che ha acquistato
conoscendo l'illegittima provenienza della cosa, non giova l'erronea credenza
che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
Art. 1155.
Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri.
Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri.
Se taluno con successivi
contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha
acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo
titolo è di data posteriore.
Art. 1156.
Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri.
Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri.
Le disposizioni degli articoli
precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili
iscritti in pubblici registri.
Art. 1157.
Possesso di titoli di credito.
Possesso di titoli di credito.
Gli effetti del possesso di
buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.
Sezione III
Dell'usucapione
Dell'usucapione
La proprietà dei beni immobili e
gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù
del possesso continuato per venti anni.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 luglio 2009, n. 17462 in Altalex Massimario.
Colui che acquista in buona fede
da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a
trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie
l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si
applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un
immobile.
_______________
Cfr. Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 5 maggio 2009, n. 10356e
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 luglio 2009, n. 17462 in Altalex Massimario.
Art. 1159-bis.
Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.
Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.
La proprietà dei fondi rustici
con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si
acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede
da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la
proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi
fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie
l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di
trascrizione.
La legge speciale stabilisce la
procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di
proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati
in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore
ai limiti fissati dalla legge speciale.
L'usucapione di un'universalità
di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù
del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona
fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si
compie con il decorso di dieci anni.
Art. 1161.
Usucapione dei beni mobili.
Usucapione dei beni mobili.
In mancanza di titolo idoneo, la
proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni
medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora
il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede,
l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7 settembre 2009, n. 19283 in Altalex Massimario.
Art. 1162.
Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri.
Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri.
Colui che acquista in buona fede
da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in
forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato
debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre
anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni
previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci
anni.
Le stesse disposizioni si
applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Art. 1163.
Vizi del possesso.
Vizi del possesso.
Il possesso acquistato in modo
violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la
violenza o la clandestinità è cessata.
Art. 1164.
Interversione del possesso.
Interversione del possesso.
Chi ha il possesso
corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può
usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è
mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta
contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione
decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.
Le disposizioni generali sulla
prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al
computo dei termini si osservano in quanto applicabili, rispetto
all'usucapione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 marzo 2007, n. 7847 in Altalex Massimario.
Art. 1166.
Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore.
Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore.
Nell'usucapione ventennale non
hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale
sopra un immobile, né l'impedimento derivante da condizione o da termine né le
cause di sospensione indicate dall'articolo 2942.
L'impedimento derivante da
condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo
non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso
dei diritti reali sui beni da lui posseduti.
Art. 1167.
Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso.
Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso.
L'usucapione è interrotta quando
il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non
avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo
è stato ricuperato.
Capo III
Delle azioni a difesa del possesso
Delle azioni a difesa del possesso
Chi è stato violentemente od
occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio,
chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione è concessa altresì a
chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di
servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il
termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello
spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi
dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.
_______________
Cfr. Tribunale di Modena, sez. II, sentenza 30 aprile 2008 e Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 20 maggio 2008, n. 12751 in Altalex Massimario.
Art. 1169.
Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio.
Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio.
La reintegrazione si può
domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo
particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.
Chi è stato molestato nel
possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di
un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la
manutenzione del possesso medesimo.
L'azione è data se il possesso
dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato
violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in
modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un
anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Anche colui che ha subito uno
spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso,
se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.
_______________
Cfr. Tribunale di Bergamo, sez. di Grumello del Monte, sentenza 26 gennaio 2007 in Altalex Massimario.
Titolo IX
Della denunzia di nuova opera e di danno temuto
Della denunzia di nuova opera e di danno temuto
Art. 1171.
Denunzia di nuova opera.
Denunzia di nuova opera.
Il proprietario, il titolare di
altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere
che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo,
sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo
possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa
non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'autorità giudiziaria, presa
sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell'opera, ovvero
permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il
risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le
opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del
merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il
risarcimento del danno che possa soffrire il denunziante, se questi ottiene
sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.
Art. 1172.
Denunzia di danno temuto.
Denunzia di danno temuto.
Il proprietario, il titolare di
altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere
che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno
grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo
possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo
le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L'autorità giudiziaria, qualora
ne sia il caso dispone idonea garanzia per i danni eventuali.
Nessun commento:
Posta un commento