Art. 73.
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.
Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna
o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i
suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far
valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato
in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati,
quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli
effetti della prescrizione o dell'usucapione.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 71.
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