sabato 21 aprile 2012

Art. 114. (1)


Art. 114. (1)
[Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali.
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.
Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'articolo 111.]
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dellaCostituzione Italiana.

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