Art. 114. (1)
[Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali.
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l'ufficiale
dello stato civile è il presidente del Senato.
Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale
può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme
dell'articolo 111.]
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