Art. 84.
Età.
Età.
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua
maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il
pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di
consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici
anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai
genitori o al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla
corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in
camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto
nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Nessun commento:
Posta un commento