Art. 81.
Risarcimento dei danni.
Risarcimento dei danni.
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico
o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a
contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla
richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo
ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese
fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è
risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla
condizione delle parti.
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria
colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto
di celebrare il matrimonio.
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