Art. 88.
Delitto.
Delitto.
Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una
è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero
fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a
quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
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