Art. 54.
Limiti alla disponibilità dei beni.
Limiti alla disponibilità dei beni.
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei
beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per
necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e
l'impiego delle somme ricavate.
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