Art. 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della
loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto (Cost. 73, 3° comma) (*).
(**)
(*) Cfr. anche art. 15, 5° comma, legge 23 agosto 1988, n. 400: "Le modifiche eventualmente
apportate al decreto legge in sede di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente.
Esse sono elencate in allegato alla legge". In merito alla pubblicazione degli atti normativi e delle
leggi, cfr. art. 5 e seguenti, d.p.r. 28 divembre 1985, n. 1092.
(**) Secondo comma abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le
norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione,
salvo che in esse sia altrimenti disposto.