sabato 24 marzo 2012

Art. 37. Fondo comune.


Art. 37.
Fondo comune.
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.
Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.


Art. 36.
Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16 ottobre 2009, n. 21967in Altalex Massimario.

Art. 35. (1) Disposizione penale.


Art. 35. (1)
Disposizione penale.
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice,] sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 10 a €. 516.
(1) Articolo così modificato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 34. (1)[Registrazione di atti


Art. 34. (1)[Registrazione di atti.
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 33. (1) Registrazione delle persone giuridiche.


Art. 33. (1)[Registrazione delle persone giuridiche.
In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare.


Art. 32.
Devoluzione dei beni con destinazione particolare.
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

Art. 31. Devoluzione dei beni.


Art. 31.
Devoluzione dei beni.
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Art. 30. Liquidazione.


Art. 30.
Liquidazione.
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Art. 29. Divieto di nuove operazioni.


Art. 29.
Divieto di nuove operazioni.
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

Art. 28. Trasformazione delle fondazioni.


Art. 28.
Trasformazione delle fondazioni.
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

Art. 27. Estinzione della persona giuridica.


Art. 27.
Estinzione della persona giuridica.
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
[L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.] (1)
(1) Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.


Art. 26.
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.
L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Art. 25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.


Art. 25.
Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 24. Recesso ed esclusione degli associati.


Art. 24.
Recesso ed esclusione degli associati.
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni.


Art. 23.
Annullamento e sospensione delle deliberazioni.
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Art. 22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori.


Art. 22.
Azioni di responsabilità contro gli amministratori.
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 21. Deliberazioni dell'assemblea.


Art. 21.
Deliberazioni dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni.


Art. 20.
Convocazione dell'assemblea delle associazioni.
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Art. 19. Limitazioni del potere di rappresentanza.


Art. 19.
Limitazioni del potere di rappresentanza.
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Art. 18. Responsabilità degli amministratori.


Art. 18.
Responsabilità degli amministratori.
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Art. 17. (1) Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.


Art. 17. (1)
Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
[La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127.

venerdì 23 marzo 2012

Art. 16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.


Art. 16.
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12.] (1)
(1) Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.


Art. 15.
Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 14. Atto costitutivo.


Art. 14.
Atto costitutivo.
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.

Art. 13. Società.


Art. 13.
Società.
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

Art. 12. (1) Persone giuridiche private


Art. 12. (1)[Persone giuridiche private.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.]

Art. 11. Persone giuridiche pubbliche.


Art. 11.
Persone giuridiche pubbliche.
Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 10. Abuso dell'immagine altrui.


Art. 10.
Abuso dell'immagine altrui.
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

giovedì 22 marzo 2012

Art. 9. Tutela dello pseudonimo.


Art. 9.
Tutela dello pseudonimo.
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7.

Art. 8. Tutela del nome per ragioni familiari.


Art. 8.
Tutela del nome per ragioni familiari.
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 7. Tutela del diritto al nome.


Art. 7.
Tutela del diritto al nome.
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Art. 6. Diritto al nome.


Art. 6.
Diritto al nome.
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Art. 5. Atti di disposizione del proprio corpo.


Art. 5.
Atti di disposizione del proprio corpo.
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 4. Commorienza.


Art. 4.
Commorienza.
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

mercoledì 21 marzo 2012

Art. 3. (1) Capacità in materia di lavoro.


Art. 3. (1)[Capacità in materia di lavoro.
Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 8 marzo 1975, n. 39.

Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire.


Art. 2.
Maggiore età. Capacità di agire.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Art. 1. Capacità giuridica.


Art. 1.
Capacità giuridica.
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
[Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a daterminate razze sono stabilite da leggi speciali.] (1)
(1) Comma abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

lunedì 19 marzo 2012

Art. 16 Trattamento dello straniero


Art. 16 Trattamento dello straniero

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e
salve le disposizioni contenute in leggi speciali (*).
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (Cost. 10; Cod. Civ. 2505).
(*) Cfr. legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza); legge 19 maggio 1975, n.
151; d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d. lgs. 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero), modif. dal d. lgs. 19 ottobre
1998, n. 380 e dal d. lgs. 13 aprile 1999, n. 113

Art. 15 Abrogazione delle leggi


Art. 15 Abrogazione delle leggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera
materia già regolata dalla legge anteriore.

Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali


Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre
i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 25; Cod. Pen. 2).

Art. 12 Interpretazione della legge


Art. 12 Interpretazione della legge

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide
secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 11 Efficacia della legge nel tempo


Art. 11 Efficacia della legge nel tempo

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25).
I contratti collettivi di lavoro (Cod. Civ. 2067 e seguenti) possono stabilire per la loro efficacia una
data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Art. 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti


Art. 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della
loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto (Cost. 73, 3° comma) (*).
(**)
(*) Cfr. anche art. 15, 5° comma, legge 23 agosto 1988, n. 400: "Le modifiche eventualmente
apportate al decreto legge in sede di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente.
Esse sono elencate in allegato alla legge". In merito alla pubblicazione degli atti normativi e delle
leggi, cfr. art. 5 e seguenti, d.p.r. 28 divembre 1985, n. 1092.
(**) Secondo comma abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le
norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione,
salvo che in esse sia altrimenti disposto.

Art. 9 Raccolte di usi


Art. 9 Raccolte di usi

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono
esistenti fino a prova contraria (*).
(*) Per gli usi generali, cfr. d. lgs. c. p. s. 27 gennaio 1947, n. 152, modificato con legge 13 marzo
1950, n. 115. Per gli usi provinciali, cfr. R. d. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 8 Usi


Art. 8 Usi

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da
essi richiamati (Cod. Nav. 1).
(*)
(*) Secondo comma abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo
recitava: "Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai
regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto".

Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari


Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari

I regolamenti (prel Cod. Civ. 3) non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle
leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Art. 3 Regolamenti


Art. 3 Regolamenti

Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale (prel Cod.
Civ. 4; art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400).
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in
conformità delle leggi particolari (prel Cod. Civ. 4; art. 5, legge 8 giugno 1990, n. 142).

Articolo 2 Leggi


Art. 2 Leggi

La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono
disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Cost. 70 e seguenti, 117, 118).

Articolo 1

Art. 1 Indicazione delle fonti

Sono fonti del diritto: 

1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti); 
2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti); 
3) (*) 
4) gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti). 
(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la 
dicitura: "3) le norme corporative"