Art. 93.
Pubblicazione.
Pubblicazione.
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla
pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
[La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa
comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il
luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di
età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche
indicare il nome del padre e il nome e cognome della madre degli sposi, salvi i
casi in cui la legge vieta questa menzione.] (1)
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