Art. 98.
Rifiuto della pubblicazione.
Rifiuto della pubblicazione.
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere
alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
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