Art. 52.
Effetti della immissione nel possesso temporaneo.
Effetti della immissione nel possesso temporaneo.
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere
preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.
Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori
l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e
il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo
seguente.
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