domenica 8 aprile 2012

Art. 69. Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.


Art. 69.
Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.
Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

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