Art. 69.
Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.
Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.
Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di
cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il
diritto è nato.
Nessun commento:
Posta un commento