Art. 64.
Immissione nel possesso e inventario.
Immissione nel possesso e inventario.
Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli
aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori
conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata
eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere
l'inventario dei beni.
Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che
succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati
dall'articolo 60.
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