Art. 89.
Divieto temporaneo di nuove nozze.
Divieto temporaneo di nuove nozze.
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni
dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili
del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio
siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f),
della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato
dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente
escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato
che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo
scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
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