Art. 112.
Rifiuto della celebrazione.
Rifiuto della celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione
del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione
dei motivi.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
>La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale
il matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le
persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle
forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi
centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del
matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall'altro
coniuge al momento della celebrazione.
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