sabato 14 aprile 2012

Art. 95. (1)


Art. 95. (1)
[Durata della pubblicazione.
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

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