sabato 14 aprile 2012

Art. 99. Termine per la celebrazione del matrimonio.


Art. 99.
Termine per la celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Nessun commento:

Posta un commento