Art. 45.
Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.
Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha
stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. (1)
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o
quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato
annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno
la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale
convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 14 luglio 1976, n. 171 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per
territorio nel giudizio di separazione prevede che la moglie, la quale abbia
fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del
marito.
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