lunedì 2 aprile 2012

Art. 42. Diversa destinazione dei fondi.


Art. 42.
Diversa destinazione dei fondi.
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

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