Art. 42.
Diversa destinazione dei fondi.
Diversa destinazione dei fondi.
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo
non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi,
l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è
stata disciplinata al momento della costituzione.
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