Art. 97. (1)
[Documenti per la pubblicazione.
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello
stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli
sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono
dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di
pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si
trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma
dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura
chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze
penali delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e
sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso.
Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma,
l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame
dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di
affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari,
l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.]
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