Art. 44.
Trasferimento della residenza e del domicilio.
Trasferimento della residenza e del domicilio.
Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi
di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la
residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si
considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa
dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della
residenza.
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