Art. 87.
Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o
naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso
in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il
quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il
coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili
all'affiliazione.
I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il
rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il
matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di
affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata
anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio
dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dell'articolo 84.
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