lunedì 2 aprile 2012

Art. 46. Sede delle persone giuridiche.


Art. 46.
Sede delle persone giuridiche.
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 29 luglio 2009, n. 17590 in Altalex Massimario.

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