Art. 46.
Sede delle persone giuridiche.
Sede delle persone giuridiche.
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o
dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è
stabilita la loro sede.
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la
sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono
considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.
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