Art. 66.
Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.
Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.
La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna
o ne è provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha
diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora
dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.
Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle
obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63.
Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel
primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero
stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento
delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo
63 per il tempo anteriore alla data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle
usucapioni.
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