Art. 92. (1)
[Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali.
Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e
dell'articolo 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla
Famiglia reale.
Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse
reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.]
Nessun commento:
Posta un commento