sabato 14 aprile 2012

Art. 92. (1)


Art. 92. (1)
[Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali.
Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'articolo 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia reale.
Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.]
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dellaCostituzione Italiana.

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