Art. 51.
Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.
Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.
Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del
regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal
tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le
condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.
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