lunedì 2 aprile 2012

Art. 51. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.


Art. 51.
Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.
Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.
_______________
Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 20 gennaio 2009, n. 2066 in Altalex Massimario.

Nessun commento:

Posta un commento