Art. 47.
Elezione di domicilio.
Elezione di domicilio.
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per
iscritto.
y$ �
m r �&] ��[ argin-bottom:.0001pt'>Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la
sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono
considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.
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