lunedì 2 aprile 2012

Art. 47. Elezione di domicilio.


Art. 47.
Elezione di domicilio.
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto. y$ � m r �&] ��[ argin-bottom:.0001pt'>Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 29 luglio 2009, n. 17590 in Altalex Massimario.

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