Art. 109.
Celebrazione in un comune diverso.
Celebrazione in un comune diverso.
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in
un comune diverso da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato
civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99,
richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve
celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso
inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale
davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica
dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
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