Art. 110.
Celebrazione fuori della casa comunale.
Celebrazione fuori della casa comunale.
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento
giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi
alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui
si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede
alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107.
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