Art. 107.
Forma della celebrazione.
Forma della celebrazione.
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile,
alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli
articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una
dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in
marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la
celebrazione.
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