Art. 57.
Prova della morte dell'assente.
Prova della morte dell'assente.
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente,
la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano
suoi eredi o legatari.
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma
dell'articolo precedente.
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