Art. 108. Inapponibilità di termini e condizioni.
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in
marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale
dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò
nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per
non apposti.
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