Art. 62.
Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta.
Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta.
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo
60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti
richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su
istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi
dell'articolo 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di
dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.
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