Art. 104.
Effetti dell'opposizione.
Effetti dell'opposizione.
[L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla
legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata
in giudicato sia rimossa l'opposizione.] (1)
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un
ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei
danni.
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