sabato 14 aprile 2012

Art. 104. Effetti dell'opposizione.


Art. 104.
Effetti dell'opposizione.
[L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione.] (1)
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
(1) Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

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