Art. 56.
Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza.
Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza.
Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata
l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva,
se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a
norma dell'articolo 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al
giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi
attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo
54 restano irrevocabili.
Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente
perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma
dell'articolo 53.
Nessun commento:
Posta un commento