Art. 111.
Celebrazione per procura.
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al
seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio
per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno
degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal
tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è
concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale
il matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le
persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle
forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi
centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del
matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall'altro
coniuge al momento della celebrazione.