Art. 68.
Nullità del nuovo matrimonio.
Nullità del nuovo matrimonio.
Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora
la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia
accertata l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullità non può essere pronunziata nel caso
in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella
del matrimonio.
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