Art. 61.
Data della morte presunta.
Data della morte presunta.
Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la
sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa
nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal numero 2 il
giorno a cui risale l'ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per
avvenuta alla fine del giorno indicato.
Nessun commento:
Posta un commento